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Formazione iniziale. Pronto il decreto per i tutor delle attività di tirocinio

Un decreto firmato dall'ex ministro e che rispunta miracolosamente. Ancora tante forzature ed errori.

09/05/2012
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Si è svolto il 7 maggio un incontro presso il MIUR sul decreto ministeriale concernente la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nell’ambito dei TFA e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti in applicazione dell’art. 11 comma 5 del DM 249/10.

I contenuti del Decreto

Il Decreto che sarà effettivamente operante una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, regolamenta le modalità di individuazione dei tutor dei tirocinanti (tutor di scuola), dei tutor organizzatori (in semi esonero) e coordinatori (in esonero totale e solo per Scienze della formazione primaria).

Tutor dei tirocinanti

Per i docenti tutor dei tirocinanti l'individuazione è di competenza del Dirigente scolastico (o coordinatore didattico per le scuole paritarie), sulla base della valutazione di titoli e di una intervista strutturata del comitato di valutazione. E' comunque richiesta un'anzianità di servizio di almeno 5 anni a tempo indeterminato.

Tutor coordinatori e organizzatori

Per i tutor coordinatori e organizzatori l'individuazione e l'eventuale conferma/revoca è di competenza delle strutture accademiche (Università o istituzioni AFAM). Anche in questo caso sono previsti alcuni requisiti ed un'anzianità di servizio di almeno 5 anni a tempo indeterminato di cui almeno 3 (negli ultimi 10) di effettivo servizio nella specifica classe di concorso/insegnamento. Come tutor organizzatori possono concorrere anche i Dirigenti scolastici per i quali è sufficiente il superamento del periodo di prova.

I tutor coordinatori e organizzatori durano in carica al massimo 4 anni (prorogabili al massimo di 1). Una ulteriore utilizzazione può essere prevista solo dopo almeno un anno dal termine dell'incarico precedente.

La definizione dei contingenti assegnati alle singole Università e istituzioni AFAM e per i vari insegnamenti sono definiti di anno in anno con un decreto interministeriale. Per i contingenti relativi al 2011/12 (quindi a partire dal prossimo settembre 2012 vista l'attivazione con ritardo dei TFA), la ripartizione dei contingenti sarà definita direttamente dalla Direzione generale per il personale (si prevede a breve).

Una volta definiti i contingenti, i bandi saranno pubblicati dalle singole Istituzioni alle quali andranno presentate le domande.

La nostra posizione

In premessa la FLC ha stigmatizzato la totale assenza di relazioni sindacali su materia di fondamentale importanza per l’avvio dei percorsi TFA e per le ricadute su utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e supplenze. In effetti il Decreto è stato firmato dall'ex Ministro Gelmini nel lontano novembre 2011 e solo ora se ne ha notizia ufficiale dopo la faticosa registrazione della Corte dei Conti (5 mesi).

Inoltre abbiamo rilevato l'anomalia dello strumento giuridico utilizzato: un decreto ministeriale invece che un decreto interministeriale (Istruzione – Economia), così come previsto dall’art. 11. comma 5 del DM 249/10. A questo si aggiunge il fatto che già in questo decreto, in  maniera assai singolare, vengano fissati criteri per la determinazione dei contingenti: un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione, un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione.

Nel merito ha FLC ha rilevato quanto segue:

Tutor Tirocinanti

  • Il decreto regola i requisiti e le modalità di selezione dei tutor dei tirocinanti senza che questo sia previsto dal DM 249/10
  • La selezione dei tutor dei tirocinanti è una vera e propria procedura concorsuale con tanto di commissione di valutazione (il comitato di valutazione) e punteggi per titoli (Tabella 1)
  • E’ previsto che al colloquio accedano un numero di candidati doppio rispetto ai posti previsti. Ma dei criteri di determinazione dei posti di tutor dei tirocinanti non vi è traccia né nel DM 249/10 e né nel decreto sui tutor.
  • I compiti assegnati al comitato di valutazione esulano da quelli previsti dalla legge (art. 11 D. Lgs. 297/94)
  • Non sono previsti compensi per i tutor dei tirocinanti a fronte di impegni di grande rilievo: ben 19 crediti, 475 ore, nel TFA e 24 crediti, 600 ore, per Scienze della Formazione Primaria
  • Nella tabella di valutazione sono ancora previsti i corsi per la formazione alle funzioni tutoriali che, come è noto, sono stati revocati.

Tutor coordinatori e organizzatori

La selezione e la nomina resta di piena competenza degli organi accademici, anche se nell'ambito di alcuni parametri. La previsione per cui in caso di revoca dall’incarico il personale revocato non possa "partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni" appare eccessivo e fuori luogo e pone tale personale in posizione di evidente subalternità, se non di ricattabilità, nell’ambito delle attività accademiche.

Aspetti contrattuali

Il decreto prevede che i punteggi acquisiti con le selezioni per tutor dei tirocinanti, coordinatori e organizzatori "adeguatamente perequati, possono essere oggetto di valutazione per la definizione delle graduatorie d’istituto, per la mobilità territoriale e professionale". A parte il fatto che nell’ambito della mobilità si fanno graduatorie d’istituto per l’individuazione del perdente posto e non certo per la mobilità territoriale o addirittura professionale è evidente l’invasione in un campo di competenza contrattuale. Inoltre il riferimento normativo alla Legge 143/04 è errato e in ogni caso tale legge all’art. 3 quater fa riferimento all’art. 5 della Legge 53/03 e al D.Lgs. 227/05 sulla formazione iniziale dei docenti, norme che sono state abrogate da oltre quattro anni (Legge 244/07 art. 2 comma 416)

Altre questioni relative al TFA

Nell'occasione abbiamo anche contestato l'esosità dei contributi imposti dalle Università agli studenti per la frequenza del TFA, e rinnovato la richiesta che la contribuzione studentesca per la frequenza del TFA, del percorso per la specializzazione nel sostegno, dei corsi di perfezionamento CLIL e del corso annuale per i "maestri", rientri nel calcolo del 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello stato previsto dall'art. 5 comma 1 del DPR 306/97.

Per tutti i motivi sopra esposti la FLC ha chiesto l’apertura immediata di uno specifico tavolo di confronto su tutta la partita tutor anche in relazione alle specifiche norme previste per i corsi di sostegno e quelli CLIL.