Il dirigente non è responsabile per infortuni dovuti alla fatiscenza delle sedi
Il Tribunale di Milano, in sede di Appello, ha sentenziato che il Dirigente Scolastico che, di fronte ad uno stato di pericolo derivante dal deterioramento delle strutture scolastiche, non è responsabile dei danni provocati a terzi.
Il Tribunale di Milano, in sede di Appello, ha sentenziato che il Dirigente Scolastico che, di fronte ad uno stato di pericolo derivante dal deterioramento delle strutture scolastiche, ha chiesto l’intervento dell’ente proprietario (il Comune) e ha predisposto le misure di sicurezza nelle more dell’intervento risolutivo, non è responsabile dei danni provocati a terzi.
Fece scalpore due anni fa la condanna di una Dirigente Scolastica di Milano ad una pena detentiva di un mese (commutabile in una multa di 1140,00 euro) per l’incidente occorso ad un ausiliario che, nonostante la segnaletica evidente che impediva il passaggio nella zona di pericolo, utilizzò per lo spostamento proprio la zona proibita.
Importanti sono le motivazioni che scagionano la Dirigente Scolastica: ha fatto quanto doveva, cioè avvisare il Comune (che peraltro è intervenuto con un sopralluogo di un tecnico ma nulla ha fatto di concreto) e delimitare la zona segnalandola come pericolosa e interdicendola al passaggio.
Si conferma con ciò che la responsabilità del Dirigente non può estendersi agli interventi di riparazione-manutenzione-rimozione del rischio in quanto egli non ha capacità di spesa ed è, da questo punto di vista, un datore di lavoro atipico che può essere chiamato a rispondere solo di alcune cose (informazione-formazione del personale, nomina del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, nomina delle figure sensibili, predisposizione ed esercitazioni per il piano di evacuazione, richiesta di intervento all’ente proprietario), ma non certo della rimozione delle situazioni di rischio.
Da questo punto di vista la sentenza ripristina la giustizia e restituisce tranquillità, ma occorre creare una situazione di maggiore certezza. La FLC Cgil, insieme con CISL e UIL Scuola, nel Contratto de Dirigenti Scolastici riaffronterà il tema per costruire le condizioni, secondo le possibilitàdella trattativa, perché vengano evitate situazioni come quella vissuta dalla collega di Milano.
Di seguito riportiamo il testo della sentenza.
Roma, 2 settembre 2004
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MOTIVI DELLA DECISIONE
**** *** ha proposto appello avverso la sentenza in data 16.12 2002 del Giudice del Tribunale di Milano, con la quale - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alleaggravanti contestate - veniva condannata alla pena di gg. 30 di reclusione, sostituita nella multa di € 1140 per il delitto di cui agli artt 41 e 590 commi 1 e 3 c.p., in relazione all’ art. 374 del DPR 547/55, per avere, quale direttore didattico della scuola materna sita in via ******** n.2, cagionato al lavoratore ********** ******, operatore dei servizi ausiliari nella predetta scuola, lesioni personali gravi guarite oltre il quarantesimo giorno con un’ incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il medesimo periodo, e consistite nella frattura somatica D12. Per colpa consistita in imperizia, imprudenza, negligenza ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in particolare peraver consentito o comunque non impedito l'accesso alla sala-cucina della scuola maternamenzionata mediante passaggio sui grigliati metallici a pavimento siti nell'area di accesso alla predetta sala, i quali presentavano pessime condizioni di stabilità, conservazione ed efficienza in relazione alle condizioni di uso: il lavoratore passava sui grigliati, i supporti deteriorati di quest’ultimi cedevano determinando la caduta nel vuoto del lavoratore, il quale precipitava da un'altezza di circa mt. 3,5 nel sottostante vano di accesso al locale caldaie, riportando le lesioni sopra descritte. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme antinfortunistiche. In Milano 14.12.1999. Dalla dettagliata ricostruzione del primo giudice, sulla base del compendio probatorio, emerge che il ********** ******, dipendente comunale addetto a servizi ausiliari in qualità di commesso presso la scuola materna in argomento, per introdurre neilocali della scuola un vaso per l'albero di Natale che poteva avvenire solo dalla porta di ingresso della cucina, transitava su una grata che presentava grigliati metallici deteriorati che cedevano determinando la caduta nel piano interrato che era l'accesso al locale delle caldaie, riportando le documentati lesioni personali. La responsabilità della **** - dirigente scolastico nella predetta scuola e quindi responsabilmente garante nei confronti di tutti gli utenti della scuola compresi i dipendenti comunali ivi assegnati – è stata ritenuta dal primo giudice comprovata dall'oggettiva funzione della stessa e dal fatto di aver piena cognizione della pericolosità del deterioramento dei grigliati di copertura (avendone segnalato il caso al Comune e Consiglio di zona) ma di aver responsabilmente ovviato a far attuare e controllare che iltratto esterno alla cucina fosse adeguatamente recintato ed isolato (con adeguati cavalletti e chiusura del passaggio all'interno della cucina con lucchetti) evitando che sia gli scolari sia tutti gli addetti con qualsiasi mansione potessero transitare sui grigliati corrosi e pienamente insicuri e finire cadendo al locale sotterraneo.
Le misure adottate (recinzione della grata, facilmente rimovibile, con alcuni contenitori di spazzatura e con un nastro bianco e rosso) erano oggettivamente inadeguate ed insicure donde l'infortunio occorso al ********** che implica la responsabilità della ****, direttrice didattica, nel reato ascritto con determinazione della pena finale da parte del primo giudice, come innanzi indicato.
Con l’atto di appello si eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza nella premessa che l’imputazione ascritta e riportata in sentenza non attiene alla motivazione che pertiene all’omesso impedimento di un evento che si ha l'obbligo di impedire. Tale fattispecie omissiva impropria costituisce un fatto reato diverso ed autonomo dalla fattispecie commissiva prevista espressamente (non è ravvisabile nella motivazione il concorso di causalità insito nell'ascritto art. 41 c.p. ma bensì un autonomo rapporto dicausalità richiamato invece nell’ art.40 c.p.).
Si eccepisce poi - sempre in via preliminare - l'incompatibilità a testimoniare aisensi dell'art. 197 c.p.p. della teste ******, sentita all'udienza del 4.11.2002, in quanto per la sua qualifica di ufficiale di polizia Giudiziaria della Asl della città di Milano-Distretto 2 (che fece l'ispezione sui luoghi e raccolse sommarie informazioni testimoniali) ha operato quale ausiliare del P.M.
Nel merito si eccepisce che il fatto illecito non sussiste o l'imputata non lo ha commesso; l'imputata - informata della compromissione della grata - come risulta dalle prove - ha prontamente avvertito gli uffici comunali addetti cui inerivano i lavori diripristino, inoltre il ********** ben conosceva tale situazione di pericolo e lui stesso aveva avvisato la direzione didattica e sapeva che la preside aveva avvertito tempestivamente il Comune. La direttrice aveva poi non solo avvertito il Comune e il Consiglio di zona (donde l'incarico comunale ad una ditta per i lavori) ma aveva prontamente fatto porre in essere un isolamento della zona con bidoni e strisce segnaletiche e limitative per la salvaguardia degli alunni e di tutti gli addetti e !a soppressione dei pericolo, misura temporanea attuata valutata idonea allo scopo anche dagli addetti dell'ufficio comunale per i lavori di restauro che dovevano poi far attuare i lavori di ripristino.
La responsabilità della ****, ritenuta nel non aver fatto recintare adeguatamente la zonacon cavalletti e inibito l'accesso con lucchetti, non è sussistente nel presupposto della tempestiva sua informativa per il ripristino all'ufficio comunale competente e nell'averinformato tutti e posto in essere accorgimenti comunque idonei e tali ritenuti anche a livello degli addetti al restauro. Si chiede quindi:
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in via preliminare e/o pregiudiziale che venga dichiarata la nullità della sentenza e dell'intero procedimento; e che venga dichiarata l'incompatibilità a testimoniare aisensi dell'art. 197 c.p.p. dell'ufficiale di P.G.
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in via principale l'assoluzione con formula più ampia perché il fatto non sussiste o l'imputata non lo ha commesso, gradatamente, perché non costituisce reato;
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in via subordinata per mero tuziorismo: in luogo della pena detentiva di cui in condanna come sostituita in multa, condannare alla pena meno grave della multanella misura prevista dall'art.590, comma 1, c.p. diminuita tenuto conto della prevalenza delle attenuanti generiche concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato dei casellario giudiziale;
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in estremo subordine, comunque ridursi al minimo la pena detentiva sostitutiva, sempre concessi i doppi benefici di legge.
L'esame del compendio probatorio conduce inequivocabilmente a ritenere carente - sotto il profilo comportamentale soggettivo - la responsabilità dell'appellante **** *** nel reato ascrittole e precisato in premessa.
La posizione soggettiva della **** - nella sua qualità di direttore didattico della scuola materna di via ******** n.2 a Milano - ineriva comunque all'osservanza degli obblighi normativi, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro inerenti i dipendenti scolastici impiegati con qualsiasi finalità lavorativa presso il complesso scolastico, ancorché (come nel caso specifico) dipendente del Comune ma assegnato comunque, con finalità di servizi ausiliari, alla scuoia materna.
Il comportamento preventivo della direttrice scolastica - come si evince dall'insieme degli accertamenti - rispecchia il rispetto degli obblighi finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e non implica nemmeno il presupposto di concausa di cui allaprevisione ex art. 41 c.p.
L'aver percepito o avuto notizia che i grigliati di copertura della grata presentavano deterioramenti da cui poteva derivare un danno a chi vi accedeva, permanendo otransitando su un accesso alla cucina della scuola (implicitamente secondario), non veniva dalla **** tralasciato o non valutato giustamente e non si verificava un'inosservanza degliobblighi gravanti sulla stessa per la sua specifica posizione di dirigente della Scuola materna, presso cui il ********** lavorava.
Invero - a seguito di adeguato interessamento - la **** provvedeva ad avvertire con piena solerzia il Comune e propriamente il Settore manutenzione (anche tramite,come previsto all'epoca, il Consiglio di Zona), cui spettava attuare le tempestive verifiche tecniche, con dovuta attuazione dei lavori di salvaguardia e ripristino. Inoltre, nell'ambitoa ttuativo degli obblighi di prevenzione infortunistica, la direttrice didattica concretizzava di iniziativa (nelle more dell'intervento di verifica dell'ente pubblico obbligato a tanto e di attuazione dei lavori di ripristino da parte dell'impresa nominata e pagata dal Comune) una sostanziale schermatura della zona a rischio, isolandola con bidoni e strisce segnaletiche che impedivano sostanzialmente l'accesso al luogo (peraltro non di ordinario transito). La temporanea limitazione di accesso e la segnalazione di un eventuale pericolovenivano poi non rafforzate e ritenute quindi adeguate dagli incaricati al ripristino.
Ad abundantiam va anche sottolineato che la parte lesa era a conoscenza del pericolo insito nel transitare sulla grata avendo proprio egli stesso segnalato inizialmente il deterioramento alla direzione della Scuola ed inoltre l'iniziativa assunta di accedere in una zona pericolosa (per prelevare e introdurre nella Scuola un vaso per la realizzazione dell'albero di Natale) era in contrasto con le iniziative divulgative del pericolo avendo laparte lesa ovviato all'impedimento di accesso travalicando e superando la delimitazione della zona a rischio.
La ****, pur sussistendo la sua funzione di dirigente della Scuola ove è avvenuto il sinistro, non è incorsa nel reato addebitatole, avendo adempiuto agli oneri ed obblighi sudi lei gravanti (pronto allertamento del Comune cui competeva verificare e organizzare il ripristino sostenendo gli oneri relativi, nonché immediata delimitazione del tratto impraticabile).
Donde la riforma dell'appellata sentenza con assoluzione dal reato ascritto per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.,
in riforma della sentenza del Tribunale di Milano - in composizione monocratica - in data 16.12.2002 assolve l'appellante **** *** dall'imputazione ascrittale per non aver commesso il fatto. Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 09/04/2004