Illegittima l’esclusione dei sindacati provinciali dalla redazione dell’accordo di scuola
Con la completa contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e con l’introduzione della contrattazione integrativa d’istituto, in più occasioni i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi su situazioni che non risultavano componibili in nessun altro modo.
Continuiamo la pubblicazione delle sentenze più importanti allo scopo di fornire ampia informazione delle posizioni assunte in materia dalla magistratura a tutela dell’operato delle parti contrattuali. Ciò è particolarmente utile per evitare che possa alimentarsi artificiosamente il conflitto su questioni sulle quali è pacifico l’orientamento della magistratura (per altro, nella maggior parte dei casi, consolidato da alcuni decenni di pronunce per tutti i casi riferiti al settore privato).
La sentenza che ora pubblichiamo ribadisce, in materia di informazione, l’obbligo per il Dirigente scolastico di fornire l’informazione preventiva e successiva, come previsto dal contratto, ed il giudizio di comportamento antisindacale per i comportamenti difformi.
Il giudice, inoltre, ha ritenuto illegittima l’esclusione dei sindacati provinciali dalla contrattazione di scuola per le sedute relative alla definizione dell’articolato contrattuale e ha deciso, conseguentemente, la nullità del contratto di scuola stipulato in difformità.
Roma, 1 ottobre 2003