Iscrizioni anno scolastico 2020/2021: pubblicata la circolare
La nota non contiene sostanziali modifiche rispetto allo scorso anno. Recepite in parte le nostre osservazioni.
Il Ministero dell’Istruzione ha reso nota la circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019 sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021.
Le domande potranno essere presentate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
Per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado l’unica modalità consentita è online. I genitori potranno avviare la fase di registrazione, per accreditarsi tramite le credenziali, sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019.
Al fine di favorire un orientamento consapevole, le informazioni principali delle scuole sono consultabili dal portale Scuola in Chiaro anche tramite una app scaricabile con i dispositivi mobili.
La circolare non contiene sostanziali modifiche rispetto allo scorso anno.
Istituzioni scolastiche coinvolte
Dalle primarie alle secondarie di secondo grado, come detto, la procedura di iscrizione alla classe prima è online; per le istituzioni che erogano percorsi IeFP e per gli istituti paritari, invece, occorre verificare l’adesione degli stessi alla modalità telematica.
Sono escluse dal sistema online le sezioni della scuola dell’infanzia, tutte le scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, le classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici, l’istruzione degli adulti.
Iscrizioni in eccedenza
Le scuole accolgono le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, in ragione delle risorse di organico, del numero e della capienza delle aule.
Nel caso pervengano domande in eccedenza la scuola rende noti in anticipo, su proprio sito web e sui moduli predisposti, i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto. La circolare ritiene sia da evitare l’adozione di criteri come la data di invio della domanda o il ricorso ad eventuali test di valutazione.
Assolvimento obbligo di istruzione
Riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni: dopo l’esame di stato conclusivo del primo ciclo, l’obbligo si assolve attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di un indirizzo di scuola secondaria di 2° grado o del percorso di istruzione e formazione professionale
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale dopo il quindicesimo anno di età
- istruzione parentale con obbligo di esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva.
Alunni/studenti con disabilità
Nelle more dell’entrata in vigore delle nuove procedure di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e della predisposizione del Profilo di Funzionamento previsto dal D.Lgs 96/2019, la circolare prevede che l’iscrizione di alunni con disabilità effettuate online possano essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione di disabilità comprensiva della diagnosi funzionale.
Insegnamento della religione e attività alternative
La circolare indica per tutti gli ordini e i gradi, compresa la scuola materna, le modalità per l’esercizio della facoltà di scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica e rimarca con chiarezza che le quattro opzioni previste per l’attività alternativa sono tutte ugualmente afferenti al diritto di scelta delle famiglie.
Le nostre osservazioni
Il MIUR ha recepito alcune importanti osservazioni che come FLC CGIL abbiamo rappresentato in fase di informativa. In particolare sulla dubbia utilità di alcuni dati inseriti nel portale “Scuola in chiaro”, poi rivisti nel testo definitivo, nella definizione più stringente circa le modalità di verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico per ciò che riguarda l’apprendistato, infine nella richiamata esigibilità delle quattro opzioni previste per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica, in quanto ugualmente afferenti al diritto di scelta delle famiglie.
Nella circolare, invece, non si trova traccia della opportunità, da noi rilevata, di estendere all’intero contesto strutturale degli spazi, non solo al numero e alla capienza delle aule, la valutazione del dirigente scolastico ai fini dell’individuazione dei limiti di accoglimento delle iscrizioni.
Non è passata nemmeno la nostra richiesta di una maggiore trasparenza nelle iscrizioni dei licei musicali, a partire proprio dalla pubblicazione preventiva degli insegnamenti di strumento previsti dal piano dell’offerta formativa, tale da consentire un migliore orientamento da parte degli interessati, ma nel rispetto delle risorse di organico.
In ultimo avremmo voluto, nella sezione sugli alunni con cittadinanza non italiana laddove si chiarisce che vengono applicate le medesime procedure previste per tutti gli altri alunni, che fosse ripreso un passaggio della normativa vigente, ovvero “indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno”.