Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Scuola » Istruzione professionale: via libera del Consiglio di Stato al primo regolamento applicativo della delega prevista dalla L.107

Istruzione professionale: via libera del Consiglio di Stato al primo regolamento applicativo della delega prevista dalla L.107

Il CdS critica la fretta con cui il MIUR sta operando pur di applicare dal prossimo anno scolastico il riordino.

15/03/2018
Decrease text size Increase  text size

Il Consiglio di Stato nella seduta del 7 marzo 2018 ha espresso parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto interministreriale previsto dall’art. 3 comma 3 del Decreto Legislativo 61/17.

Come è noto tale schema individua

  • i profili di uscita dei “nuovi” indirizzi di studio
  • i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze
  • la correlazione degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici delle attività economiche (ATECO) adottati dall'ISTAT ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni
  • la correlazione dei profili in uscita degli indirizzi di studio ai settori economico-professionali previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, n. 166
  • l’articolazione dei quadri orari
  • le correlazioni tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi tra i sistemi formativi
  • le modalità di passaggio al nuovo ordinamento.

Lo schema di decreto consta di 9 articoli e 4 corposi allegati

- l’Allegato 1 indica i risultati di apprendimento delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale nell’ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione professionale nel biennio e nel triennio;

- l’Allegato 2 indica i profili di uscita degli undici indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e i relativi risultati di apprendimento nonché, per ciascun profilo di indirizzo, il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’ISTAT e la correlazione ai settori economico-professionali indicati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- l’Allegato 3 reca la specifica articolazione dei quadri orari degli indirizzi di cui all’Allegato B) del decreto legislativo n.61 del 2017, distinti per biennio e triennio;

- l’Allegato 4 reca una tabella di correlazione fra ciascuno degli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il CdS nel suo parere osserva “come il fatto che l’Amministrazione abbia predisposto lo schema di regolamento in esame in forte ritardo rispetto al termine formalmente assegnatole, se può apparire comprensibile per la complessità della materia” (….), dall’altro le impone un oneroso tour de force al fine di effettuare sollecitamente gli ulteriori adempimenti e di assicurare che, per l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, ormai incombente, siano compiutamente assicurate tutte le condizioni – normative, organizzative, di risorse, di aggiornamento del personale docente e non docente, di informazione delle famiglie, eccetera – necessarie al concreto avvio della riforma.

Si tratta delle criticità sollevate non solo dalla FLC CGIL (vedi correlato), ma anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in un suo recente e autorevole parere.

Il CdS esprime perplessità sulla previsione di ulteriori due decreti ministeriali relativi all’istruzione degli adulti e alle modalità di declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, che rischiano di essere emanati in tempi incongrui con il regolare avvio dell’anno scolastico.

Infine il CdS chiede di modificare l’articolo 7 relativo alle misure nazionali di sistema con la seguente eloquente motivazione: “l’attuale formulazione, appare priva di sostanziale contenuto normativo, dal momento che prospetta una vasta e indeterminata gamma di azioni, certamente in astratto opportune e anzi necessarie e urgenti per dare attuazione alla riforma (“misure nazionali di sistema”, “programma nazionale per l’informazione e l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie”), ma delle quali non sono indicati contenuti, forme, procedure di adozione e soprattutto risorse (tema che ricorre con toni preoccupati nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).”