L’INAIL chiarisce i criteri per la trattazione degli infortuni degli insegnanti assicurati all’Istituto
Circolare INAIL su trattazione casi di infortunio sul lavoro
Con propria circolare del 31 marzo u.s. n.118/bis, l’INAIL, nel riassumere i requisiti per l’assicurabilità degli insegnanti rientranti nella sfera di applicazione di cui agli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1995 (D.P.R. 30.6.1965, n. 1124), chiarisce che i suddetti insegnanti, al pari di tutti gli altri lavoratori, hanno la copertura assicurativa INAIL e detta istruzioni operative in merito alla trattazione dei infortuni durante lo svolgimento della loro attività.
Sono, pertanto, in possesso dei requisiti di assicurabilità i docenti di scuole pubbliche e private, che:
* per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti tali macchine;
* come dettato dalle ipotesi particolari previste dai citati articoli del testo unico, sono direttamente adibiti alle seguenti attività a esperienze tecnico-scientifiche, a esercitazioni pratiche e a esercitazioni di lavoro.
Allo scopo di chiarire ulteriormente l’INAIL concettualizza l’espressione “esercitazione pratica” intendendola come l’applicazione sistematica, costante e quindi non occasionale, diretta all’apprendimento. Da ciò ne consegue l’assimilazione a tale concetto sia delle attività di educazione fisica, svolta nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia delle attività ludico-motorie svolte nelle scuole elementari e materne.
Come pure concettuale l’espressione esercitazione di lavoro che deve intendersi come “il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito”. Rientrano, pertanto, in questa estensione concettuale e quindi assimilabili alle esercitazioni di lavoro i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo. Per cui il docente accompagnatore è coperto da assicurazione INAIL allorquando il viaggio rientri nel piano dell’offerta formativa.
Inoltre l’INAIL stabilisce che le attività di sostegno si configurano come teorico-pratiche, “di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata”; infatti “l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psicofisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno”.
Infine la circolare ribadisce, a scanso di equivoci, che le precisazioni riportate si applicano senza distinzioni tra attività curriculari ed extracurriculari purché rientranti nel P.O.F.
Ovviamente la tutela opera allorquando le attività ricordate non avvengono in via occasionale e riguarda tutti gli infortuni occorsi per finalità operative anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati (ad esempio, l’infortunio in itinere). L’unico limite è rappresentato dal cosiddetto “rischio elettivo”.
Per quanto riguarda la l’antinfortunistica degli insegnanti di scuole statali la copertura è assicurata mediante la forma di “gestione per conto” dello Stato prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. citato e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985; mentre “è da rilevare come il premio speciale unitario per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali è dovuto sia per le attività di cui all’articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle di cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1”.