La natura del rapporto di lavoro di apprendistato: le precisazione del Ministero del Lavoro
In risposta all’interpello del Consiglio dei Consulenti del lavoro, il Ministero del Lavoro riassume le conclusioni dottrinali e giurisprudenziali in base alle quali al rapporto di apprendistato si riconosce la natura di rapporto a causa mista.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 79 del 12 novembre 2009, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha confermato la natura di rapporto di lavoro a causa mista dell’apprendistato e quindi la sua riconducibilità ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Si tratta di un riassunto delle conclusioni cui nel tempo è giunta la dottrina e la giurisprudenza, che concordemente riconoscono al rapporto di apprendistato la natura di rapporto a causa mista, a tempo indeterminato e pertanto risolvibile solo tramite giusta causa o giustificato motivo o, e qui sopravviene la natura appunto “mista” del rapporto, a conclusione del percorso formativo coessenziale al rapporto stesso.
Da qui, nel caso di risoluzione ante tempus per giusta causa, l’inapplicabilità della misura che prevede la corresponsione della retribuzione delle mensilità non prestate nel caso di licenziamento di un lavoratore a termine, ma anche la non licenziabilità in caso di non superamento della “prova d’arte” perché l’iter formativo va compiuto per intero.
Roma, 23 novembre 2009