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Licei: il parere del Consiglio di Stato

Non tutto fila liscio e a qualcosa il MIUR ha dovuto rinunciare. Tempi più lunghi per gli atti successivi. La nostra richiesta di rinvio è ancor più giustificata.

15/01/2010
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E’ stato reso noto anche il parere del Consiglio di Stato sui licei. Lo schema riporta in gran parte quello, già da noi illustrato, relativo agli istituti tecnici.

Ed anche in questo caso emerge il fatto che non si tratta, come un po’ ottimisticamente avevano fatto capire fonti più o meno ufficiali del Ministero, di una approvazione incondizionata. Ma ancora una volta alcune obiezioni sussistono e, ci par di capire, su alcuni aspetti importanti il MIUR, per non contrariare l’organo supremo di giudizio amministrativo, sembra aver persino fatto macchina indietro.

Infatti se dopo una lunga (e interessante) dissertazione circa la regolarità della derivazione da una delega parlamentare del potere regolamentare ministeriale in campo scolastico giunge alla conclusione che tale delega è stata esercitata dimostrando un certo equilibrio, il parere non manca di confermare alcune insoddisfazioni. in particolare su un punto già segnalato: i “nuovi” organi “collegiali” (comitato scientifico, comitato nazionale per l’istruzione liceale), argomento che eccede i limiti della delega. Orbene, mentre sul comitato nazionale il Ministero non ha fornito risposte e il Consiglio di stato ne deduce una rinuncia, le risposte fornite circa il comitato scientifico non convincono il Consiglio.

Le osservazioni del Consiglio di Stato sembrano invece avere prodotto un risultato gravido di conseguenze su un altro fronte: quello degli “atti successivi non regolamentari”, vale a dire decreti ministeriali non sottoposti ad altro controllo istituzionale, su indicazioni nazionali (i programmi, ndr), l’articolazione delle cattedre e gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi.

Su questo caso il Consiglio di stato ha chiesto esplicitamente che fossero cancellate le parole “aventi carattere non regolamentare” e sembrerebbe che il Ministero abbia accettato di cancellarle.

Orbene non sfuggirà al lettore che proprio questo ricorso a decreti successivi era stata una delle più forti ragioni addotte dalla FLC per dire che il lavoro di definizione del tutto non era completato, per cui molte incertezze rimanevano, e che anche per questo occorreva per lo meno un rinvio dell’attuazione. Così come non sfuggirà che la caratterizzazione non regolamentare, cioè arbitraria, del tutto era giustificata dal Ministero con l’esigenza di un iter più breve e di tempi più stretti, i quali però a questo punto sono messi in discussione dalla cancellatura di quelle parole. Insomma l’ipotesi che i “nuovi” licei partano senza la definizione dei programmi e delle cattedre è tutt’altro che peregrina. Ciò naturalmente non fa che rafforzare la nostra richiesta di rinvio.

Addirittura nuove obiezioni, anche se su elementi formali e secondari, vengono avanzate dal Consiglio di Stato. Una di queste merita attenzione: il Consiglio di Stato se la prende con la definizione “scienze sperimentali” usata per indicare scienze diverse dalla matematica. L’uso di termini fuori luogo è una delle cose che la FLC ha più volte rimproverato al Ministero: pensiamo ad esempio all’uso dell’aggettivo “tecnologico” per indicare esclusivamente le tecnologie produttive o della parola “laboratorialità” per aggirare il doppio organico di laboratorio. Ma stavolta il rimprovero non lo fa la FLC, lo fa il Consiglio di Stato.

Roma, 15 gennaio 2010