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Sottoscritta l'Ipotesi di CCNI mobilità scuola 2011/2012 del personale docente, educativo e ATA

Ministero dell'Istruzione e sindacati sottoscrivono l'Ipotesi del nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo per l'anno scolastico 2011-2012.

16/12/2010
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Nella giornata di oggi, 16 dicembre, è stata sottoscritta al Miur l’Ipotesi sul contratto collettivo nazionale integrativo riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per il prossimo anno scolastico 2011-2012.

A differenza degli anni scorsi in cui, subito dopo la sottoscrizione, si avviavano già le operazioni di mobilità, quest’anno l’ipotesi di CCNI sottoscritta al Miur deve essere avallata anche dal Ministero della Funzione Pubblica. Questa ipotesi, pertanto, corredata da una relazione tecnico-llustrativa, validata dagli organi interni di controllo, dovrà essere inviata alla Funzione Pubblica la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dovrà provvedere alla sua autorizzazione, a meno che non ci siano rilievi di merito da esaminare (comma 2 art. 40-bis d.lgs 165/01 modificato dal d.lgs 150/09). Solo a seguito di tale autorizzazione il contratto verrà sottoscritto definitivamente ed il Miur potrà emanare la connessa Ordinanza Ministeriale che darà avvio alle procedure fissando le scadenze per la presentazione delle domande.

Le nostre valutazioni

Per la FLC CGIL è importante avere concluso rapidamente e positivamente la trattativa perché questo, nonostante l’allungamento dei tempi dovuto alle nuove procedure di validazione, dovrebbe comunque consentire la presentazione delle domande entro i termini consueti di febbraio, primi di marzo. Riuscire a mantenere queste scadenze è utile per non ingolfare il lavoro nei territori e nelle stesse scuole, visto che in questi primi mesi del 2011 sono molte le procedure che si dovranno riaprire (graduatorie dei 24 mesi Ata, graduatorie permanenti, graduatorie per le supplenze).

L’ipotesi sottoscritta per il nuovo contratto conferma sostanzialmente le regole previste già in quello dell’anno precedente, ivi compreso l’impianto dell’art. 7 riguardante il sistema delle precedenze. Anche le modifiche riguardanti la L. 104, introdotte con la legge 183/2010 (cd collegato al lavoro), a parere delle parti non hanno reso necessari cambiamenti sulle regole già in vigore per la mobilità. Infatti, le due novità significative riguardanti, una il diritto ai permessi, e dunque anche il diritto alla precedenza, che è stato limitato solo a parenti e affini di secondo grado (e non più fino al terzo grado) e l’altra l’obbligo a chiedere il comune di domicilio dell’assistito e non quello di domicilio di chi fa domanda, nelle norme riguardanti la mobilità nella scuola venivano già applicate. Infatti, come noto, la precedenza nella mobilità definitiva è riconosciuta, oltre che al lavoratore con disabilità, solo al coniuge che assiste, al genitore e al figlio/a che assiste un genitore con grave disabilità. La precedenza nella scelta della sede per l’assistenza a parenti e affini è riconosciuta anche nelle operazioni di mobilità della scuola, ma solo nella successiva mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie).

Le novità del contratto
  • Le parti hanno concordato di riaprire il confronto negoziale, al momento della definizione degli organici per l’a.s. 2011/12, in particolare nella scuola secondaria di II grado, per verificare le ricadute sul personale derivanti dai provvedimenti non ancora definitivi al fine di individuare, se necessario, utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale docente educativo ed A.T.A. interessato.
  • La precedenza al rientro nella scuola di ex titolarità per chi ha perso posto è stata estesa da 6 a 7 anni.
  • Con l’entrata in vigore della legge 183/2010 (collegato al lavoro) sono state modificate le procedure per la conciliazione individuale nelle controversie sul lavoro e, dunque, anche quelle per la mobilità dal momento che non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione. Per cui anche l’art. 12 del Ccni è stato adeguato.
  • Il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune prima delle operazioni di mobilità per contrazione di posto di lingua inglese, se interessato a rientrare su posto di lingua inglese nel corso dei movimenti, deve presentare anche lui domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.
  • Per i docenti di scuola secondaria di II grado che presentano domanda condizionata e che nella stessa richiedono anche preferenze per altre province, a differenza degli altri gradi di scuola (che presentano due distinte domande), si è precisato che prevale, comunque, il movimento interprovinciale (rispetto sia al riassorbimento che rispetto ad altre sede del comune o della provincia), a condizione però che tali preferenze siano state indicate prima dell’attuale comune.
  • Chiarito, al termine della premessa comune alle note riguardanti la tabella di valutazione per il personale docente, che il periodo trascorso in Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lett. B) (3 punti l’anno), se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola.
  • Altro chiarimento, sempre nella premessa alle note comuni, riguarda il servizio prestato nella scuole paritarie. Premesso che questo servizio non si valuta (perché non è utile ai fini della carriera), è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto anche lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Si valuta comunque il servizio prestato nelle scuole comunali paritarie dell’infanzia.
  • Chiarito una volta per tutte che, se ci si è trasferiti da posto di sostegno a posto comune (o viceversa), per gli anni precedenti non si ha più diritto né alla continuità di scuola, né a quella di sede (comune) nelle graduatorie interne (nota 5-bis), perché è cambiata la “tipologia di posto”.
  • Riformulata quasi per intero, ma solo al fine di una maggiore chiarezza e senza modificare in nulla quanto già era previsto, la nota 5 ter, per i docenti, e la nota e) per gli Ata, riguardanti il punteggio una tantum eventualmente maturato a partire dall’a.s. 2000-2001 e fino al 2007-2008. Inoltre è stato precisato anche che per avere diritto a tale punteggio una tantum si dovrà allegare una dichiarazione (anche fatta liberamente) che contenga tutte le informazioni previste nel fac-simile che sarà allegato all’ordinanza ministeriale. E’ necessario dichiarare l’elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l’a.s. 2000-2001 e 2007-2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto “volontariamente” un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
  • Con riguardo alla tabella di valutazione del personale Ata, vengono riconosciuti i 12 punti per partecipazione a concorso riservato anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009, se in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza o se nel profilo di DSGA.

Quando l’ipotesi verrà sottoscritta in via definitiva e quando verrà emanata anche la relativa Ordinanza Ministeriale, pubblicheremo il consueto Vademecum riassuntivo di tutta la normativa.

Nonno, cos'è il sindacato?

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