Nota ministeriale sul monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie
Una nota “molesta” per le scuole che tace sui ritardi relativi al pagamento dei supplenti scaricando sulle scuole tutta la responsabilità e tace sulla possibilità che il Ds possa chiamare il supplente in sostituzione del collaboratore scolastico anche dopo un solo giorno se per garantire sorveglianza e sicurezza.
Il Ministero ha diramato la nota 8446 del 3 dicembre 2024 sulle misure per il monitoraggio dei contratti per supplenze brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche - la nota di cui la FLC CGIL in sede di confronto aveva chiesto il ritiro è contestabile per le seguenti motivazioni.
La nota, pur richiamando contenuti noti e normativa da tempo in vigore tuttavia, in alcuni passaggi, denota un tono più minaccioso che esplicativo e di supporto alle operazioni di monitoraggio dei contratti delle supplenze brevi e saltuarie. In special modo quando, richiamando la necessità di un contenimento della spesa, sottolinea, in modo del tutto ridondante, il rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa che sempre i dirigenti scolastici devono perseguire. Sul punto riteniamo inoltre che la nota non sia così conseguente rispetto alla premessa la quale correttamente definisce le supplenze brevi e saltuarie lo strumento per assicurare la continuità del servizio educativo e la garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato per poi richiamare solo procedure di contenimento della spesa.
Le modalità comunicative dal carattere intimidatorio vengono accentuate nel passaggio in cui si richiama l’azione dirigenziale volta ad assicurare il corretto ed efficiente svolgimento delle procedure, pena un riflesso non solo in termini di responsabilità (civile, penale, amministrativa), ma anche sotto il profilo della valutazione della complessiva attività amministrativa. Anche il comma 3 sul ruolo dei revisori dei conti denota la stessa accentuazione intimidatoria.
La nota, pur richiamando la possibilità di ricorrere alle supplenze per il personale docente nel primo giorno di assenza a tutela della garanzia dell'offerta formativa e del rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, non fa menzione della stessa possibilità prevista per le stesse ragioni nel caso di assenza del collaboratore scolastico. Non viene ricordata la deroga prevista dalla nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 che prevede anche per i collaboratori scolastici la nomina del supplente prima dei sette giorni.
In generale la nota non contiene nessuna azione di semplificazione delle procedure previste per la nomina dei supplenti e non è di nessun supporto alle scuole nelle richiamate procedure, anzi introduce nuove ulteriori appesantimenti. Inoltre nella nota non si fa nessun cenno né si prende alcun impegno relativo alla garanzia della tempestività dei pagamenti delle supplenze.
Continua la battaglia della FLC CGIL per ottenere lo spostamento delle spese per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie sul capitolo delle spese fisse e continuative.