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Ore eccedenti personale docente scuola secondaria: computo indennità integrativa speciale

Una questione ancora aperta.

25/01/2006
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Pervengono al nostro ufficio legale alcuni quesiti da parte di strutture e lavoratori sul compenso per le ore eccedenti. A questo proposito alcuni giorni fa abbiamo pubblicato sul sito la nota n. 456/E/2 spedita in sordina dal Miur agli uffici scolastici regionali sul computo della Indennità integrativa speciale (IIS) ai fini del calcolo del compenso per le ore eccedenti prestate dai docenti in aggiunta all’orario d’obbligo.

Cosa dice il Miur in questa nota? Dice che dall’1.1.2003, data di decorrenza giuridica del Contratto Scuola, il compenso per le ore eccedenti comprende anche la quota di IIS.

Il nostro ufficio legale nazionale ci informa, però, che un tale chiarimento in una situazione normale non sarebbe stato necessario visto che l’art. 76, 3, comma del Ccnl è chiarissimo sul fatto che lo stipendio tabellare è un’unica voce che comprende anche la IIS e che la norma di cui al DPR 209 del 1987 non è stata abrogata, come sostenuto dai giudici del lavoro in recenti sentenze (Trib. Fi sent. n. 1263 del 2004 passata in giudicato).

La recente nota ministeriale, quindi, se da un lato lascia aperta in maniera poco responsabile, la partita per i periodi antecedenti il 2003 e costringe i docenti a presentare i ricorsi dall’altro lato, per i periodi successivi al 1 gennaio 2003, fa sorgere automaticamente il diritto ad ottenere gli arretrati dei compensi già liquidati a titolo di ore eccedenti per la quota relativa all’IIS.

In questo caso, per i docenti interessati, sarà sufficiente chiedere al dirigente scolastico della scuola dove hanno prestato le ore eccedenti la liquidazione dei compensi secondo quanto stabilito dall’art. 76, 3, comma del Ccnl.

Il dirigente deve liquidare direttamente gli arretrati per quei compensi che sono di competenza della scuola (ad esempio ore pratica sportiva, anno integrativo presso i licei artistici, supplenze brevi con cattedre costituite su più 18 ore) mentre inoltrerà la richiesta dei docenti alla Direzione Provinciale dei servizi vari (ex DPT), nel caso in cui le ore eccedenti siano state prestate per tutto l’anno scolastico dai docenti della scuola secondaria su spezzoni fino a 6 ore o su cattedre costituite per più di 18 ore. Ricorderà chi ci legge che il Miur nonostante le nostre pressioni, ha fatto orecchio da mercante per più di due anni, tanto da costringerci, insieme alla Cisl Scuola e alla Uil Scuola, ad una richiesta di chiarimento su quale doveva essere la base (stipendio base+IIS) di calcolo dei compensi per le ore eccedenti.

Il chiarimento ministeriale è arrivato, tardi, ma non come risposta alla richiesta dei sindacati confederali, come vorrebbero normali e corrette relazioni sindacali, ma come nota interna indirizzata ai soli uffici scolastici regionali.

Le scuole invece che sono direttamente interessate alle gestione della partita inspiegabilmente non sono tra i destinatari della nota.

Cosa se ne deduce? Innanzitutto un comportamento irresponsabile da parte del Miur, che in questi anni (il Ccnl è stato firmato il 23 luglio 2003) non ha applicato correttamente il Ccnl, e costretto i docenti ad un lungo ed oneroso contenzioso con conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese legali. I giudici ordinari, infatti, hanno ripetutamente condannato l’Amministrazione a pagare la quota di IIS per le ore eccedenti anche per situazioni precedenti al gennaio del 2003 (come i giudici amministrativi avevano sempre fatto per i periodi antecedenti alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro).

Cioè per quei periodi in cui l’amministrazione ritiene, secondo noi a torto, che la IIS non debba essere conteggiata in quanto voce separata dallo stipendio tabellare. Ma anche su questo punto, la giurisprudenza ha dato e continua a dare ragione ai docenti e obbliga le scuole al sistema di calcolo più vantaggioso per i docenti cioè un 1/18 (per ogni ora prestata in più) calcolato sullo stipendio mensile comprensivo della voce IIS.

Questa operazione, che in molti casi si scaricherà sulle segreterie, già soffocate da mille incombenze, è l’ennesima dimostrazione della superficialità con cui il Miur applica alcuni istituti contrattuali.

Inoltre quanto detto finora, apre necessariamente un’ulteriore riflessione sull’attuale meccanismo di attribuzione degli spezzoni orario fino a 6 ore liberi tutto l’anno che il Miur si ostina nel volerli attribuire come ore eccedenti a chi fa già 18 ore. Una scelta che, per quanto ci riguarda, è sbagliata sotto il profilo normativo, poco funzionale per le scuole, dannosa per i supplenti e di gran lunga più costosa.

In conclusione

Un’Amministrazione più accorta, avrebbe fatto meglio i suoi calcoli e cessato il lungo braccio di ferro con il sindacato che da anni chiede (anche su questo abbiamo promosso vertenze) l’attribuzione di tutti gli spezzoni, anche di quelli fino a 6 ore, al personale a tempo determinato.

Roma, 25 gennaio 2006