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Passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e percorsi IeFP: sancito l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni

Si tratta di un ulteriore tassello previsto dal riordino dell’istruzione professionale. Una corsa contro il tempo alle spalle di studenti, famiglie, lavoratori e istituzioni.

14/05/2018
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Il 10 maggio 2018 è stato raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’Accordo che definisce le diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) e viceversa.
La stipula dell’Accordo è prevista dal decreto di riordino dell’istruzione professionale (articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 61/17) e riguarda sia i percorsi IeFP erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà che quelli erogati dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni.

Contesto di riferimento

In base all’articolo 8 comma 1 del DLgs 61/17, i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, “costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.”
Le istituzioni scolastiche e formative assicurano e assistono la reversibilità delle scelte e la possibilità di passaggio delle studentesse e degli studenti. In mancanza delle condizioni essenziali per l’ammissione e l’inserimento nel percorso richiesto le citate istituzioni sono tenute ad attuare le necessarie misure di ri-orientamento con la proposta di soluzioni alternative idonee a facilitare la prosecuzione degli studi.

Applicazione dell’Accordo

I contenuti dell’Accordo si applicano a partire dalle classi prime attivate nell’anno scolastico 2018/2019.

Quando è possibile richiedere il passaggio

Le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

I passaggi possono essere richiesti anche

  • in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP 
  • nell’ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi
  • nell’ipotesi di rientro nei percorsi di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni regolamentari regionali.

Tempistica per la domanda di passaggio

Casistica Scadenza per la presentazione della domanda Conclusione dell’operazione di passaggio
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso dei primi due anni dei percorsi di IeFP. Entro il 31 gennaio dell’anno formativo cui è iscritto Entro il mese di febbraio successivo
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP nel corso del terzo anno dei percorsi di IeFP. Entro il 30 novembre Non indicato
Richiesta di passaggio ai percorsi di IP al termine dell’anno formativo dei percorsi IeFP. Entro il 30 giugno e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse al passaggio prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo
Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP, erogati sia dalle Istituzioni formative, sia da quelle scolastiche in via sussidiaria. Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali Definito dalle specifiche regolamentazioni regionali
Richiesta di passaggio ai percorsi di IeFP nel corso del terzo anno dei percorsi di IP. Entro il 30 novembre Non indicato

Attivazione della procedura

Il passaggio è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all’istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità.
La domanda è presentata direttamente all’istituzione scolastica o formativa di destinazione

  • in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e quadriennali di IeFP
  • nell’ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi
  • nell’ipotesi di rientro nei percorsi di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni regolamentari regionali.

L’istituzione alla quale viene presentata la domanda dà motivata e formale comunicazione alla studentessa e allo studente interessati dell’esito della procedura.

Compiti dell’istituzione di provenienza

  1. acquisisce la domanda di passaggio presentata dalla studentessa e dallo studente. In caso di minore di età, la domanda di passaggio è presentata dai soggetti esercenti la relativa potestà genitoriale
  2. trasmette all’istituzione scolastica o formativa di destinazione la domanda di passaggio
  3. invia tempestivamente all’istituzione di destinazione
    1. nel caso di istituzione scolastica, il “Certificato di competenze” previsto dall’articolo 5 del DLgs 61/17. Il modello di certificato acquisite nel biennio, sarà adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
    2. nel caso di istituzione formativa accreditata, l’”Attestazione delle competenze” prevista dalla normativa di ciascuna regione
    3. oppure il titolo di studio nonché ogni altra documentazione ritenuta utile
  4. designa eventualmente l’incaricato che integra la commissione per i passaggi costituita presso l’istituzione di destinazione

Compiti dell’istituzione di destinazione

  1. Elabora un bilancio delle competenze sulla base
    1. del Certificato delle competenze o dell’attestazione delle competenze
    2. di eventuali verifiche in ingresso, per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, degli apprendimenti effettivamente posseduti, valevoli e traducibili nel percorso di inserimento
  2. determina, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e della comparazione in termini di risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione
    1. l’annualità di inserimento della studentessa e dello studente
    2. le eventuali riduzioni orarie,
    3. le azioni di supporto
    4. gli interventi integrativi
  3. progetta e realizza le attività di inserimento, integrative e di accompagnamento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso, per favorirne
    1. il successo formativo
    2. il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento
  4. effettua la valutazione in itinere ed a conclusione del processo di inserimento e accompagnamento
  5. garantiscono la funzione di tutoraggio relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto personalizzato della studentessa e dello studente richiedente il passaggio.
  6. trasmettono agli Uffici competenti le comunicazioni relative ai passaggi.

Le operazioni indicate ai punti a), b), c) e d) sono curate da un’apposita “Commissione per i passaggi” costituita da personale in servizio presso l’istituzione stessa, nominata in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio.

La Commissione può essere integrata

  • con un docente o un formatore dell’istituzione di provenienza su specifica richiesta di quest’ultima
  • con ulteriori risorse professionali ritenute utili e opportune alla gestione degli interventi e delle diverse fasi del processo

La Commissione

  • redige un apposito verbale contenente i necessari elementi di tracciabilità dell’intero procedimento
  • stabilisce le modalità di svolgimento dei lavori, compresa la possibilità di lavorare a distanza

La partecipazione alla Commissione non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità, emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese.

Azioni congiunte tra istituzione di provenienza ed istituzione di destinazione

  1. Le istituzioni di provenienza e di destinazione responsabile degli adempimenti relativi al diritto dovere di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005
  2. Al fine di facilitare il passaggio e l’inserimento della studentessa e dello studente, le istituzioni di provenienza e di destinazione, se necessario, attivano misure di accompagnamento
    1. in periodi precedenti il momento di passaggio
    2. nei primi periodi di inserimento.

Annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima

La determinazione dell’annualità di inserimento avviene sulla base

  1. della comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere
  2. della comparazione dei relativi risultati di apprendimento
  3. dei crediti riconosciuti
  4. delle correlazioni tra indirizzi quinquennali di IP, qualifiche triennali e diplomi quadriennali di IeFP.

In base alle valutazioni relative ai punti precedenti, la Commissione per i passaggi individua uno dei seguenti esiti

  • inserimento nell’annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza (nel caso di passaggi in corso d’anno)
  • inserimento nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi oppure disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenza formative
  • inserimento nell’annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

Nel caso di passaggio da un percorso di I.P. ad un percorso di IeFP e viceversa, effettuato durante l’anno scolastico o formativo, le ore di formazione fruite nel percorso di provenienza dalla data di inizio dell’annualità alla data di inserimento nel nuovo percorso sono riconosciute e concorrono al computo della frequenza annuale minima del 75% del percorso di destinazione.

Passaggi dai percorsi di IeFP di operatore del benessere e/o di tecnico dei trattamenti estetici ai percorsi del sistema di IP

Le istituzioni formative di provenienza, in accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di IeFP, interventi integrativi finalizzati all’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze utili ai fini dei passaggi ai percorsi di istruzione professionale.

Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale

Con uno specifico accordo tra l’Ufficio competente della Regione e l’Ufficio Scolastico Regionali, sono definite le forme e le modalità di

  1. supporto alle istituzioni scolastiche e formative sulla materia dei passaggi
  2. monitoraggio e controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi definiti dall’Accordo
  3. collaborazione anche relativamente alla gestione dei dati.

Monitoraggio e valutazione a livello nazionale

Come è noto l’articolo 10 comma 1 del DLgs 61/17 prevede l’istituzione di uno specifico tavolo nazionale coordinato dal MIUR con il compito di monitorare e valutare i percorsi di istruzione professionale. L’Accordo sottoscritto il 10 maggio prevede che all’interno di tale tavolo venga costituito un apposito gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei passaggi, “anche ai fini della diffusione delle migliori pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche e formative”

Risorse

L’attuazione delle misure per i passaggi tra i sistemi formativi non devono determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Possono invece utilizzate le risorse dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, e dei Programmi Operativi delle singole regioni, nonché ulteriori risorse regionali.

Dotazioni organiche

L’attuazione di quanto previsto dall’Accordo avviene nei  e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dalla legge 107/15 e delle dotazioni organiche relative al personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011. n. 98.