Pensionamento forzato docenti e ATA. Disponibile la direttiva ministeriale
Le disposizioni del Ministero, in corso di registrazione, per il mantenimento in servizio dopo i 65 anni e con 40 anni di contributi.
Il Miur ha pubblicato la Direttiva 94 del 4 dicembre 2009 (in corso di registrazione) con la quale si forniscono indicazioni per il mantenimento in servizio del personale docente/educatore ed ATA dopo il 65° anno di età e sul pensionamento forzato con 40 anni di contributi.
Come si ricorderà la legge 133/08 aveva introdotto norme più restrittive sul mantenimento in servizio dopo i 65 anni (art. 72 comma 7) e per il pensionamento forzoso al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (art. 72 comma 11). La legge n. 15/09 (art. 6, comma 3) aveva sostituito il requisito dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell’anzianità di servizio effettivo. La legge 102/09 (art. 17, comma 35 novies) ha ulteriormente modificato la norma reintroducendo il requisito dei 40 anni di contributi, anche se la stessa avrà durata temporale solo per il 2009, 2010 e 2011.
A seguito di tale modifica il Ministero ha predisposto una nuova Direttiva che sostituisce quella dello scorso anno (Direttiva 13/09).
Nella direttiva sono indicati i criteri da seguire sia per il mantenimento in servizio che per il pensionamento forzato del personale docente/educatore ed ATA.
Mantenimento in servizio
Il mantenimento in servizio al compimento del 65° anno di età anagrafica sarà possibile per 2 anni solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1/10/1974).
Collocamento a riposo "forzato"
Il collocamento a riposo "forzato" del personale che abbia raggiunto i 40 di contribuzione sarà disposto per tutto il personale che risulti in tale situazione entro il 31/8/2010.
Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2010: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2011. Il Ministero ha precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse devono aver completato il proprio iter.
Qualora, nel periodo di vigenza della legge (2009/2011), l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto potrà essere differita dopo il conseguimento del miglioramento retributivo.
Ricordiamo che il 15 dicembre il Miur aveva pubblicato il DM 95 e la CM 96 con le quali si fissa al 16 gennaio 2010 la data per la presentazione delle domande di pensionamento (con eventuale opzione per il part-time) o di mantenimento in servizio.
Presso tutte le sedi della FLC Cgil e dell'INCA Cgil (in Italia e all'estero) è disponibile uno specifico servizio di consulenza.
Roma, 17 dicembre 2009