Per gli infortuni in itinere niente risarcimento agli alunni
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 328 del 2 gennaio 2004 ha respinto il ricorso con il quale il genitore di un alunno chiedeva il risarcimento per il proprio figlio infortunatosi nel percorso dalla scuola a casa
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 328 del 2 gennaio 2004 ha respinto il ricorso con il quale il genitore di un alunno chiedeva il risarcimento per il proprio figlio infortunatosi nel percorso dalla scuola a casa.
Il giudice ha ritenuto che la tutela per gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado impegnati esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del T.U. DPR n. 1124 del 1965, garantita dalla copertura previdenziale INAIL per gli infortuni sul lavoro, non si possa estendere ai cosiddetti infortuni "in itinere".
In sostanza viene fatto valere il principio che la norma vuole tutelare singole situazioni specifiche di rischio connesse a esercitazioni tecnico - scientifiche, pratiche, o di lavoro svolte nel contesto scolastico e non qualunque situazione di rischio dipendente dalla condizione di essere alunno, come gli spostamenti casa – scuola e viceversa.
Diverso è il caso del lavoratore al quale la copertura INAIL dell'infortunio "in itinere" è assicurata in via definitiva dall'art. 12 del D.lgs. 23.2.2000 n. 38, emanato proprio al fine di recepire normativamente il costante orientamento giurisprudenziale affermatosi fino a quel momento.