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Piano nazionale di formazione dei docenti e obbligatorietà: facciamo il punto della situazione

Indicazioni contraddittorie degli uffici scolastici territoriali. Un avvio fallimentare del Piano, come denunciato da tempo dalla FLC CGIL.

28/02/2017
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In queste settimane si sono avviate o stanno per avviarsi le attività relative al Piano Nazionale di Formazione introdotte dalla Legge 107/15. Alle scuole polo per la formazione degli ambiti territoriali è stata assegnata una tranche delle risorse stanziate dalla legge, ma continuano a permanere non pochi equivoci su molti aspetti, soprattutto riguardo al tema dell’obbligatorietà, ulteriormente aggravati da indicazioni contradditorie e confuse di alcuni uffici scolastici periferici. Facciamo pertanto il punto della situazione su tale argomento

Il comma 124 della legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. Il Piano Nazionale di Formazione (PNF) dei docenti chiarisce che l’obbligatorietà non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno. Essa deve intesa come coerenza dell’attività formative con i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di cui fa parte anchela programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti”.

In altre parole l'obbligo è disposto dal deliberato del collegio dei docenti delle singole istituzioni scolastiche in materia di formazione, non dal numero di ore. A tal proposito ricordiamo che la proposta del MIUR di rendere obbligatorie cinque unità formative da 25 ore per un totale di 125 ore nel triennio è stata ritirata ed essa non è presente nel Piano Nazionale di Formazione.

Il PNF istituisce una nuova unità di misura per quantificare l’impegno in attività di formazione: l’Unità Formativa. Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima attuazione, il Piano Nazionale fa riferimento al sistema dei Crediti Formativi Universitari o Accademici (CFU o CFA) e professionali. Nel triennio 2016-2019, in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative.

Nell’ambito universitario o accademico un CFU (o CFA) è pari a 25 ore di impegno, tuttavia nessuna disposizione obbliga le scuole a utilizzare tale quantificazione oraria.

Ogni unità può essere costituita da una pluralità di attività:

  • formazione in presenza e a distanza,
  • sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
  • lavoro in rete,
  • approfondimento personale e collegiale,
  • documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola,
  • progettazione.

Pertanto la formazione in presenza o a distanza è solo una parte dell’Unità Formativa.

I Piani triennali devono garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.

Tali unità formative possono essere

  • promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza la formazione
  • associate alle scelte personali del docente.

Nel primo caso le Unità formative sono automaticamente riconosciute in quanto le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare percorsi coerenti con il Piano di Miglioramento e con il POF triennale.

Nel secondo caso i percorsi realizzati autonomamente necessitano di un riconoscimento della coerenza effettuata dal collegio dei docenti che ha deliberato il Piano di formazione.

Da quanto detto appaiono sbagliate e foriere di possibile contenzioso le indicazioni fornite da alcuni uffici scolastici periferici, come quello del Molise, che neanche tanto velatamente impongono ai docenti la frequenza dei corsi di formazione organizzati dalle scuole polo, senza fare alcun riferimento alla coerenza con quanto autonomamente definito nel Piano di scuola sulle attività di formazione. Inoltre la stessa nota dell’USR fa un evidente confusione tra unità formative e quantificazione delle ore di formazione a testimonianza delle contraddizioni delle disposizioni del MIUR che il più delle volte non fornisce indicazioni operative chiare.

Per un quadro di riferimento dei contenuti del Piano Nazionale di Formazione utile per l’autonoma progettazione dei piani formativi, da parte delle scuole rimandiamo alle schede di lettura pubblicate su questo sito.

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