Piano Scuola 2021-22: un aggiornamento descrittivo di provvedimenti già noti (DL 24/2022) che appare come un atto burocratico
Un piano che non chiarisce gli aspetti più controversi della fase post emergenziale e non aiuta le scuole a trovare soluzioni alla difficile gestione quotidiana (contratti covid, sostituzione non vaccinati, utilizzo lavoratori fragili ecc).
In relazione alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è stato emanato dal Ministero dell’Istruzione il Decreto che adotta il Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021/2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione.
Il documento sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257 e richiama sostanzialmente i contenuti del DL 24 del 24 marzo 2022.
CESSAZIONE STATO DI EMERGENZA. È possibile, su richiesta delle famiglie e compatibilmente con le condizioni di salute, di ricorrere alla didattica digitale integrata esclusivamente per gli alunni in isolamento inquanto affetti da covid o impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione.
OBBLIGO VACCINALE. Permane l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico fino al 15 giugno 2022.
Al fine di evitare il contatto diretto con gli alunni del personale docente ed educativo non vaccinato, il mancato adempimento di tale obbligo comporta l’utilizzazione in funzioni rientranti nello specifico profilo professionale, quali le attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, applicando le disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa dei docenti inidonei.
Tale personale viene sostituito mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato.
I dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale, sono normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
Il personale tutto è comunque tenuto, per l’accesso ai luoghi di lavoro, a presentare il “green pass base”.
Ai lavoratori cosiddetti fragili continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
CAMPAGNA VACCINALE. Le istituzioni scolastiche sono tenute a effettuare campagne informative e di sensibilizzazione relative all’importanza della vaccinazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie.
MISURE DI SICUREZZA. Si raccomanda il mantenimento delle previste distanze di sicurezza interpersonale, ove le condizioni lo consentano e si prescrive l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, ad eccezione dei soggetti esonerati. Si richiamano le regole per la sanificazione straordinaria dei locali nei casi previsti, che può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
L’obbligo di esibizione di green pass base è esteso anche al personale esterno che accede ai locali.
GESTIONE CASI POSITIVITÀ. In presenza di casi di positività non si interrompe lo svolgimento della didattica né delle attività in presenza e al personale scolastico si applica il regime di autosorveglianza.
Solo in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, si prevede l’utilizzo per tutti i soggetti di età non inferiore a 6 anni di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI, CURA DEGLI AMBIENTI, EDUCAZIONE FISICA. Si confermano le regole previgenti per quanto riguarda l’areazione dei locali, le misure igieniche e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, specificando la deroga all’obbligo di mascherina per chi svolge attività fisica o motoria.
POTENZIAMENTO ORGANICI. I contratti cosiddetti “covid” sono prorogati fino al termine delle lezioni del corrente anno scolastico e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia, per le quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno.
FONDO PER L’EMERGENZA. Il fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, incrementato di 30 milioni di euro, può essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti. La ripartizione avviene tra le istituzioni scolastiche statali in funzione del numero di allievi frequentanti.
GOVERNANCE TERRITORIALE E TRASPORTI. Le scuole valuteranno l’assetto organizzativo del tempo scuola, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed evitare assembramenti.
AGGIORNAMENTO DVR. Si raccomanda di valutare l’opportunità di aggiornamento del Documento di valutazione DEI RISCHI.
PIANO ESTATE. Le scuole sono invitate ad attuare quanto previsto dalla III fase del Piano Estate 2021. Sono allo studio interventi ulteriori concernenti il Piano estate 2022.
SUSSIDIARIETÀ E CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA. Si sollecita l’attuazione degli accordi e dei “Patti educativi di comunità”.
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA. Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione. Agli alunni affetti da gravi patologie o immunodepressi è consentito di avvalersi eventualmente della didattica a distanza.
LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA. Non si rinviene l’obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette “bolle”.
LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA. L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI. Si raccomandano attenzione e cura per gli ambienti.
PCTO. È necessario verificare che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE. Le attività proseguono regolarmente, nel rispetto della normativa vigente e delle previste misure anticontagio.
SEZIONI CARCERARIE. Idem come sopra.
ATTIVITÀ CONVITTUALE E SEMICONVITTUALE. Idem come sopra.
PARTECIPAZIONE STUDENTESCA. Le attività studentesche si svolgono nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.
VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE. Possono riprendere senza alcuna limitazione territoriale, al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.
Come dicevamo un piano descrittivo che non aiuta la comprensione delle cose da fare. Sulla didattica digitale integrata (DDI) sarebbe stato importante aggiornare il CCNI, per regolare appunto il suo utilizzo in una fase di convivenza con la pandemia e di gestione “ordinaria” delle emergenze a scuola: invece si è persa l’ennesima occasione di confronto con le OO.SS. Infatti, in presenza di una trasformazione di questa attività resta l’esigenza di regolarne la ricaduta sulla prestazione lavorativa che viene resa più complessa.
Complessivamente riteniamo inadeguato il supporto che l’Amministrazione sta fornendo alle scuole in termini di chiarificazione e applicazione delle norme. Confermiamo quindi il nostro giudizio fortemente critico sulle misure contenute nel DL 24 e sulle circolari applicative.