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24 CFU per l’accesso all’insegnamento: le linee guida del MIUR

Dopo le nostre sollecitazioni pubblicato un documento riepilogativo sulle diverse questioni controverse.

30/10/2017
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Con la nota 29999 del 25 ottobre 2017 il MIUR offre importanti chiarimenti agli atenei sul tema dei 24 CFU necessari per l’accesso all’insegnamento.

La nota era stata fortemente sollecitata dalla FLC CGIL, che aveva segnalato nel corso dell’incontro del 9 ottobre, le numerose problematiche che stavano emergendo nei diversi atenei sia in merito all’attivazione dei percorsi, che alla certificazione dei crediti già acquisiti.

Si ribadisce la necessità di vigilare in tutti gli Atenei affinché sia data piena applicazione alle tutele e alle disposizioni contenute nel DM 616/17 e in questa nota di chiarimenti in merito alla tassazione e al libero accesso ai percorsi, segnalando, con le modalità già comunicate, ogni inadempienza o irregolarità alla FLC CGIL nazionale. 

La nota offre chiarimenti su diverse questioni:

  • sulla certificazione dei crediti viene chiarito che ogni istituzione universitaria può rilasciare certificati che riguardano attività svolte presso la stessa
  • se l’acquisizione dei 24 CFU avviene attraverso un percorso articolato su più atenei, sulla base delle attestazioni pregresse, la certificazione finale unica è rilasciata dall’ultimo ateneo nel quale per ultimo sono state svolte le attività formative a completamento del percorso
  • i costi della certificazione devono rispettare i limiti prescritti nel DM 616/17 all’art. 4 commi 1 e 2, pertanto le tasse dovranno essere graduate in base al reddito; dovrà essere rispettata la no-tax-area per gli studenti il cui nucleo familiare ha un ISEE pari o inferiore a 13.000 euro; la contribuzione va ridotta in proporzione ai crediti da acquisire; per gli studenti in corso è previsto un semestre aggiuntivo rispetto al quale non è dovuta alcuna contribuzione.
  • i costi degli attestati vengono definiti dai regolamenti dei singoli atenei
  • non vi è un riconoscimento automatico dei crediti pregressi acquisiti nei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) indicati nel DM 616/17. Gli Atenei valuteranno infatti contenuti formativi e obiettivi degli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti già acquisiti
  • possono essere riconosciuti i crediti acquisiti mediante lauree del vecchio ordinamento, in questo caso l’esame semestrale può essere equiparato a 6 CFU, l’annuale a 12 CFU
  • i crediti acquisiti con i percorsi relativi ai 24 CFU possono essere utilizzati anche al fine di soddisfare i requisiti di crediti previsti per l’accesso a determinate classi di concorso e viceversa
  • per dottorandi e iscritti alle scuole di specializzazione sarà possibile acquisire i 24 CFU durante il proprio percorso, a meno che ciò non sia vietato dalle disposizioni che regolamentano i corsi frequentati. Non è previsto l’accesso al semestre aggiuntivo istituito per gli studenti
  • per gli studenti iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale vi è la possibilità di accedere al semestre aggiuntivo per acquisire totalmente o anche parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi. Questa possibilità viene data solo 1 volta nella carriera dello studente.
  • le attività formative inserite nei percorsi per i 24 CFU potranno essere incluse nei piani di studi come attività a libera scelta o essere inserite nel piano di studi individuale, in coerenza con quanto previsto dall’ordinamento del corso di studio, senza bisogno di intervenire sulla SUA- CdS (Scheda Unica Annuale dei Corso di Studi)
  • sul sito Universitaly il MIUR attiverà un link attraverso il quale sarà visionabile un elenco aggiornato delle istituzioni che attiveranno le attività formative relative ai 24 CFU
  • non è legittima l’introduzione del numero chiuso alle attività per l’acquisizione dei 24 CFU

Riteniamo che i chiarimenti forniti siano utili a dare indicazioni, che nel rispetto dell’autonomia degli Atenei, possano garantire una omogeneità di scelte e comportamenti sui percorsi relativi ai 24 CFU. Auspichiamo che siano acquisiti anche dal sistema AFAM che stiamo sollecitando in tal senso.

Non condividiamo il diniego di accesso al semestre aggiuntivo per i Dottorandi e gli Specializzandi, né la scelta di non riconoscere in automatico i crediti afferenti i SSD menzionati dal DM 616/17.

Vai allo speciale sul reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

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