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Graduatorie provinciali e d’istituto: novità e cambiamenti introdotti dall’ordinanza ministeriale

Una sintesi dei contenuti aggiornata con le modifiche introdotte al testo pubblicato dal Ministero.

14/07/2020
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L’Ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (allegati) regolamenta l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento di quelle d’istituto per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

La modalità di presentazione delle istanze sarà per la prima volta telematica, con calcolo del punteggio informatizzato.

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) saranno utilizzate per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Le graduatorie d’istituto saranno usate per le supplenze brevi (maternità, malattia, etc.).

Le GPS sono tutte strutturate in 2 fasce, ogni aspirante può scegliere una sola provincia

GPS scuola primaria e infanzia

  • prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.)
  • seconda fascia = studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in SFP che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

GPS scuola secondaria

  • prima fascia= soggetti abilitati
  • ​​​​seconda fascia classi concorso Tabella A (docenti) = soggetti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU; soggetti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado; soggetti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di concorso
  • ​seconda fascia classi di concorso Tabella B (profili di ITP) = soggetti in possesso del Titolo di accesso + 24 CFU; soggetti con titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado; soggetti già inseriti per la medesima classe di concorso.

GPS sostegno

  • prima fascia = docenti specializzati su sostegno nel relativo grado
  • seconda fascia = soggetti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e che abbiano o l’abilitazione o il titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.

GPS personale educativo

  • prima fascia = soggetti in possesso dell’abilitazione specifica
  • seconda fascia =
  • soggetti precedentemente inseriti in terza fascia per il personale educativo;
  • abilitati scuola primaria; 
  • coloro che sono in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o della laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 o della laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87 o della laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, o della laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:
  • possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
  • coloro che sono in possesso della laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:
  • possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.

GPS Licei Musicali

Nella prima fascia delle classi di concorso di indirizzo del liceo musicale (A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione) saranno inseriti coloro che siano in possesso

  • dei titoli di accesso definiti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17
  • dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56
  • del servizio specifico,

Nella seconda fascia saranno inseriti:

  • i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17
  • i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 e dei 24 CFU/CFA.

Titoli artistici classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59

Per le classi di concorso A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-57 Tecnica della danza classica, A-58 Tecnica della danza contemporanea, A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza, A-63 Tecnologie musicali,

  • sono state parzialmente ripristinate alcune categorie di titoli artistici
  • viene ripristinato il tetto massimo previsto in precedenza (66 punti)
  • i punteggi per ciascun titolo saranno attribuiti in maniera automatica dal sistema informativo.

Tali punteggi non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

Tempistica

Il termine minimo per la presentazione delle istanze è di 15 giorni, le date non sono ancora state fissate.

Soggetti inseriti nelle GaE

Potranno presentare l’istanza per iscriversi nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto della stessa o di altra provincia anche i soggetti inseriti in GAE, sia per la medesima classe o insegnamento per cui sono nella GAE, che per altre classi di concorso. Inoltre, i soggetti assunti in ruolo con clausola risolutiva con la vertenza ancora in corso (diplomati magistrali) potranno iscriversi nelle GPS della primaria e infanzia nella stessa provincia in cui sono di ruolo o anche in un’altra, in modo da garantire l’accesso alle supplenze anche laddove arrivasse la sentenza negativa che comporta la decadenza dalla GAE e dalla prima fascia. Rimangono ferme le tutele previste nel Decreto Legge 126/19, con la trasformazione dei contratti al 30 giugno in caso di sentenze notificate dopo 20 giorni dall’inizio delle lezioni.

Graduatorie d’istituto

Si potranno indicare sino a 20 scuole (anche per la primaria e infanzia)

  • la prima fascia è quella vigente che scaturisce dalle GAE
  • la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 1 fascia e scelgono le 20 scuole (docenti abilitati) 
  • la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 2 fascia e hanno scelto le 20 scuole (docenti non abilitati).

Le nomine provinciali dei supplenti

Avverranno seguendo l’ordine delle graduatorie: prima le GAE e poi Le GPS di prima e quindi seconda fascia. Saranno pubblicate prima le disponibilità di posti che dovranno essere aggiornate al termine delle operazioni quotidiane di conferimento delle supplenze.

Le nomine di sostegno avverranno chiamando in ordine: gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE, quindi convocando dalle GPS sostegno di prima e seconda fascia, infine incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio.

Rimane garantito il diritto al completamento per i docenti che non trovano il posto interno quando arriva il turno di nomina.

Valutazione dei servizi

Ciascun titolo di servizio potrà essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS di inserimento, come specifico o aspecifico a scelta dell’aspirante.

Il servizio su sostegno è valutato intero per il medesimo grado, mentre vale metà (quindi come non specifico) per i gradi diversi.

Sarà valutato come non specifico per la secondaria anche il servizio svolto nella scuola primaria e dell’infanzia.

Il servizio su IRC o materia alternativa è valutato come aspecifico.

I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati per l’intero periodo, con i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali (art.1-bis, c. 5 DL 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27).

Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

Commento

Il confronto è avvenuto con tempi troppo stringati, quindi ribadiamo che avremmo dovuto essere convocati per tempo per poter affrontare in maniera più attenta tutti i profondi cambiamenti proposti nell’ordinanza. Complessivamente ci sono stati passi in avanti ma ribadiamo la nostra contrarietà su  diverse questioni:

Criticità non superate

  • la richiesta dei 24 CFU per gli ITP, incoerente rispetto anche al concorso ordinario in cui non erano richiesti
  • i cambiamenti apportati alla valutazione dei titoli culturali che avrebbe potuto essere non retroattiva e fare salvi coloro che ad oggi avevano già acquisito titoli che nel precedente triennio erano valutati in modo diverso.
  • tempi troppi ristretti per la presentazione delle domande

Interventi migliorativi e proposte della FLC accolte

  • La valutazione del servizio sia come specifico che non specifico per tutti, cosa che non era prevista nella prima versione della bozza di ordinanza.
  • Il servizio svolto sulla scuola primaria e dell’infanzia che verrà valutato come non specifico per la secondaria.
  • Riconoscimento del servizio svolto su IRC e materia alternativa.
  • Maggiore riconoscimento (9 invece di 6 punti) al titolo di specializzazione su sostegno, e lo stesso per il titolo per insegnare Italiano come L2 (da 1,5 a 3)
  • Tutelato il diritto al completamento per chi prende uno spezzone in mancanza di cattedra intera, anche mediante frazionamento di altre cattedre disponibili
  • Per i diplomati magistrali con vertenza in corso (e anche per i docenti di ruolo con clausola risolutiva sui contratti) la possibilità di accedere alle graduatorie provinciali.
  • Ripristinati i 6 punti per il diploma magistrale.
  • Incrementato il punteggio ai master e diplomi di perfezionamento da 0,5 a 1 punto.

Innovazioni

  • Grande novità la possibilità di inserirsi nelle graduatorie per i laureandi in SFP, una misura resa necessaria dalla carenza di docenti di scuola primaria in molte regioni del centro nord.
  • I docenti con 3 anni di servizio su sostegno senza specializzazione si vedono riconosciuta una competenza specifica maturata con il servizio, senza ledere la priorità di chi ha il titolo di specializzazione.
  • Molto positivo che anche per i posti di sostegno l’incrocio delle graduatorie sia gestito a livello provinciale senza demandare alle scuole la gestione di queste supplenze.
  • Il calcolo informatizzato dei punteggi sgrava le segreterie da lavori seriali,  utile anche a limitare errori e discrepanze nella valutazione delle istanze.

Licei Musicali e Coreutici. Corsi ad indirizzo musicale nella secondaria di I grado

Appare evidente che per le cdc A-53, A-63 e A-64 l’ordinanza abbia omesso i docenti abilitati e in possesso dei requisiti di cui al citato Allegato E. A tal proposito ricordiamo che per tali cdc, l’Allegato E non prevede come necessario il requisito del servizio (a differenza della A-55) ma il possesso di specifici titoli di studio. Nonostante questo problema fosse stato segnalato dalla FLC e anche nel parere del CSPI, il Ministero non è ha tenuto conto adducendo la seguente ed errata motivazione presente nella premessa: “RITENUTO di non poter integrare l’articolo 4, (…), in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all’allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259”.

Valutazione titoli artistici

Consideriamo positivo il fatto che il Ministero abbia parzialmente fatto marcia indietro rispetto alla posizione originaria che prevedeva di fatto la cancellazione di tali titoli. Non possiamo però non rilevare come alcuni vincoli previsti per la valutazione automatica dei titoli appaiono davvero singolari. Il riferimento è in particolare all’attività concertistica per le cdc A-55 e A-56 che si valuta solo se effettuata “all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all’estero” (Punto BA.22 delle tabelle A/3 e A/4 della scuola secondaria).

In altre parole l’aspirante nel dichiarare un concerto dovrebbe altresì dichiarare che essa si è svolto all’interno di attività finanziate dal FUS. Premesso che vi sono tante attività concertistiche artistiche di grandissimo livello finanziate con altre risorse pubbliche (pensiamo alle Regioni o agli Enti Locali), ci chiediamo come sia possibile chiedere in un bando pubblico informazioni di cui gli aspiranti potrebbero non essere affatto a conoscenza, soprattutto se riferite a quelle svolte più in là negli anni.

A fronte di questa previsione sorprendente, un’attività svolta all’estero, al contrario, è comunque valutata e non necessita di alcuna qualificazione. Comprendere il senso di queste scelte appare davvero difficile.

A questo si aggiunga il fatto alcune categorie di titoli come l’Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche e l’Attività professionale sempre nelle orchestre sinfoniche non riguardano i due strumenti più diffusi nell’indirizzo musicale della secondaria di I e nel Liceo Musicale: pianoforte e chitarra. Pertanto per queste specialità strumentali il punteggio massimo è impossibile da raggiungere. Il contenzioso è assicurato.

Non vi è alcun riferimento all’attività corale nelle Fondazioni lirico sinfonico e in collaborazione con le Orchestre riconosciute. In mancanza di chiarimenti gli aspiranti all’insegnamento del canto non potranno far valere i titoli acquisiti in questo ambito.

Invece il riferimento al FUS è sicuramente più pertinente in relazione alle cdc A-57 e A-58 del Liceo coreutico. Sicuramente meglio sarebbe stato l’indicazione di enti e compagnie riconosciuti dal MiBACT.