Scuola: i tre giorni di permesso retribuito al personale a tempo determinato non vanno rapportati alla durata del servizio
A partire dal 19 gennaio il personale interessato può fruire interamente dei tre giorni di permesso retribuito senza alcun riproporzionamento e senza alcuna riduzione
I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ai lavoratori della scuola assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono riconosciuti per intero a far data dalla vigenza del nuovo CCNL, ovvero dal 19 gennaio 2024.
Ciò è stato ribadito recentemente anche dall’Aran rispondendo ai quesiti ricevuti dalle scuole, chiarendo che - ai sensi dell’art. 35 comma 12 del CCNL del 18 gennaio 2024 - tale diritto si fonda su un nuovo istituto contrattuale, diverso da quello preesistente che prevedeva la fruizione non retribuita dei giorni di permesso per motivi personali, e pertanto a partire dal 19 gennaio il personale interessato può fruire interamente dei tre giorni di permesso retribuito senza alcun riproporzionamento (in rapporto ai restanti mesi dell'anno scolastico) e senza alcuna riduzione (in considerazione dei permessi non retribuiti eventualmente già fruiti).