TFA secondo ciclo: procedure per le prove e per l’organizzazione dei corsi
Un decreto ministeriale ridefinisce tutte le operazioni relative ai corsi TFA
Il Ministero con il Decreto Ministeriale 487 del 20 giugno 2014, ha ridefinito le modalità organizzative e procedurali per i corsi TFA a parziale modifica di quanto previsto nel DM 139/11.
Nel decreto si forniscono indicazioni:
- sui requisiti e sulle modalità di attivazione dei TFA da parte degli Atenei e delle Istituzioni AFAM
- sulle modalità di somministrazione e valutazione del test preliminare di accesso
- sulle modalità di svolgimento dei corsi
Rispetto al test preliminare si precisa che non c’è penalizzazione in caso di risposta errata e che la batteria di test non sarà resa disponibile precedentemente alle prove.
Il test consiste di 60 quesiti e va completato in 120 minuti.
Vengono anche specificate le modalità con le quali si effettua il test nel caso di accorpamento di più classi di concorso (una parte comune e più parti specifiche per ogni classe di concorso).
Per gli ambiti verticali (AD1: A025-A028; AD2: A029-A030; AD3: A031-A032; AD4: A043-A050; AD5: Ax45-Ax46) la prova sarà unica.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi vengono precisati:
- le modalità di verifica dei vari moduli
- i moduli che possono essere svolti anche online
- l’eventuale riconoscimento di crediti
- la possibilità di scorrimento dell’elenco degli ammessi in caso di rinuncia o di opzione.