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TFA secondo ciclo: procedure per le prove e per l’organizzazione dei corsi

Un decreto ministeriale ridefinisce tutte le operazioni relative ai corsi TFA

26/06/2014
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Il Ministero con il Decreto Ministeriale 487 del 20 giugno 2014, ha ridefinito le modalità organizzative e procedurali per i corsi TFA a parziale modifica di quanto previsto nel DM 139/11.

Nel decreto si forniscono indicazioni:

  • sui requisiti e sulle modalità di attivazione dei TFA da parte degli Atenei e delle Istituzioni AFAM
  • sulle modalità di somministrazione e valutazione del test preliminare di accesso
  • sulle modalità di svolgimento dei corsi

Rispetto al test preliminare si precisa che non c’è penalizzazione in caso di risposta errata e che la batteria di test non sarà resa disponibile precedentemente alle prove.
Il test consiste di 60 quesiti e va completato in 120 minuti.
Vengono anche specificate le modalità con le quali si effettua il test nel caso di accorpamento di più classi di concorso (una parte comune e più parti specifiche per ogni classe di concorso).
Per gli ambiti verticali (AD1: A025-A028; AD2: A029-A030; AD3: A031-A032; AD4: A043-A050; AD5: Ax45-Ax46) la prova sarà unica.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi vengono precisati:

  • le modalità di verifica dei vari moduli
  • i moduli che possono essere svolti anche online
  • l’eventuale riconoscimento di crediti
  • la possibilità di scorrimento dell’elenco degli ammessi in caso di rinuncia o di opzione.