Relazione dell’Autorità garante (…) sul conflitto d'interessi
A proposito dell’Accordo fra il MIUR e l’Ente Poste
Relazione semestrale (luglio/dicembre 2005) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul conflitto d'interessi
Sul sito internet di una prestigiosa Associazione ( www.astrid-online.it) abbiamo preso visione della Relazione della quale riportiamo sotto significativi stralci.
I nostri navigatori ricorderanno che un importante quotidiano aveva denunciato alcuni mesi fa l’accordo tra il MIUR e Poste Spa per il servizio, denominato Postescuola, di consegna dei libri di testo a domicilio. Di questo Accordo aveva beneficiato Mondadori, società della quale Silvio Berlusconi è azionista.
A nostra volta avevamo denunciato pesanti interferenze sulla vita delle scuole individuabili in un telegramma con il quali si chiedeva al Dirigente scolastico di giustificare all’Ente Poste la mancata adesione all’Accordo e si giustificava l’intervento citando genericamente proteste di genitori inviate all’Ente Poste.
La lettura della Relazione è illuminante e indica chiaramente, si veda al riguardo anche la Premessa, che quanto denunciato trova ampi riscontri.
Roma, 2 gennaio 2006
II° RELAZIONE SEMESTRALE
Luglio-dicembre 2005
1. PREMESSA
Questa relazione, presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione di conflitti di interessi”, illustra le attività di controllo e di vigilanza svolte dall’Autorità nel secondo semestre 2005.
Nel corso di questo periodo, come evidenziato nella prima parte della relazione, si sono consolidati alcuni orientamenti in materia di incompatibilità, ma sono emerse numerose problematiche applicative. Nell’ultima parte vengono forniti i dati di sintesi dell’attività svolta, dai quali emerge che, anche sotto il profilo quantitativo, l’Autorità ha dovuto affrontare un numero rilevante di situazioni.
A conclusione di un anno di attività e alla luce dell’esercizio concreto delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di conflitto di interessi, occorre confermare quanto sostenuto nella prima relazione semestrale in ordine ai punti di criticità della legge n. 215 del 2004.
Si rileva, più precisamente, nella legge una concezione restrittiva del conflitto di interessi, focalizzata essenzialmente nelle sue manifestazioni formali.
Prevale un approccio di tipo privatistico, legato al verificarsi di un “evento di danno” non adeguato alla complessa realtà dell’amministrazione e dell’interesse pubblico concretamente violato.
Suscettibile di miglioramento è il sistema delle dichiarazioni patrimoniali.
Ciò nonostante, l’Autorità ha impegnato le risorse messe a disposizione dalla legge per ottenere i migliori risultati possibili con il superamento di diverse situazioni anomale, come può desumersi dalle pagine che seguono.(…)
L’articolo 3 della legge: atti ed omissioni con danno per l’interesse pubblico
Nel corso del primo anno di attività dell’Autorità in materia di conflitto di interessi non è emersa una particolare sensibilità degli interlocutori esterni i quali, a differenza di quanto avviene relativamente alla concorrenza e alla pubblicità ingannevole, hanno solo in sporadici casi segnalato all’istituzione le problematiche suscettibili di ricadere nell’ambito di applicazione della legge.
Inoltre, la configurazione delle fattispecie previste dalla legge implica spesso la concomitanza di una pluralità di requisiti prevalentemente formali non sempre ravvisabili in quelle ipotesi concrete che, nel comune sentire, sono percepite come situazioni di conflitto di interessi. L’articolo 3 della legge dispone, infatti, che sussiste situazione di conflitto di interessi “quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, con danno per l’interesse pubblico”.
Pertanto, ai fini dell’accertamento della fattispecie è necessario che sussista un collegamento formale e funzionale tra l’atto, il titolare che lo ha adottato e il suo patrimonio. La legge, infatti, non prevede che l’Autorità possa intervenire in tutti quei casi in cui un titolare di carica adotti un atto idoneo a determinare un vantaggio specifico e preferenziale nel patrimonio di un altro titolare. Ciò significa che situazioni che apparentemente generano un conflitto di interessi, perché producono specifici vantaggi economici nella sfera giuridica di un titolare di carica di governo, non sono perseguibili da parte dell’Autorità, in quanto gli atti di governo non sono attribuibili formalmente all’esercizio del potere del titolare avvantaggiato.
La questione è stata sollevata da due segnalazioni pervenute in merito al vantaggio che sarebbe derivato al patrimonio del Presidente del Consiglio, in virtù di un accordo stipulato, in data 9 giugno 2005, tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (di seguito anche MIUR) e Poste Spa per il servizio, denominato Postescuola, di consegna dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado.
In base a tale accordo, Poste, tramite la propria struttura di recapito, offre un servizio che garantisce alle famiglie l’approvvigionamento dei testi scolastici presso il proprio domicilio o presso gli istituti scolastici di appartenenza e mette a disposizione la propria rete, i propri call center e siti internet, per assicurare oltre alla consegna, le attività di prenotazione e acquisto dei libri di testo.
Le segnalazioni denunciavano, in particolare, il fatto che i volumi oggetto del servizio fossero forniti non direttamente dai singoli editori, bensì da una società riconducibile al patrimonio del Presidente del Consiglio.
In seguito agli accertamenti effettuati, tuttavia, l’Autorità ha dovuto constatare che, nel caso di specie, era assente il presupposto necessario per l’applicazione della legge n. 215/04, ovvero la riconducibilità dell’atto al titolare di carica nel cui patrimonio si produce il vantaggio.
Infatti, pur essendo vero che Mondolibri BOL, ovvero la società che beneficerebbe dell’accordo, è posseduta al 50% da Arnoldo Mondatori Editore S.p.A., di proprietà del Presidente del Consiglio, l’atto da cui trae origine il beneficio (l’accordo del 9 giugno 2005) non è un atto alla cui adozione ha partecipato il Presidente del Consiglio, ma un atto adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, che non risulta avere alcun legame con la società Mondolibri. Pertanto, qualsiasi vantaggio dovesse discendere dall’atto di governo in questione ricadrebbe su un titolare di carica di governo diverso rispetto a quello che ha posto in essere l’atto, circostanza che la legge non esclude.(…)