Scuola: non fornire l’informativa e non contrattare l’assegnazione ai plessi fuori comune è attività antisindacale
Significativa vittoria della FLC CGIL di Siena nei confronti della condotta di un DS di una scuola di Siena per omessa informativa e contrattazione.
A cura della FLC CGIL di Siena
La FLC CGIL di Siena esprime grande soddisfazione per la vittoria conseguita, che ha riconosciuto l’antisindacalità della condotta assunta dal dirigente scolastico di una scuola di Siena.
La FLC CGIL aveva avviato ricorso ex art. 28 per contestare, tra le altre cose, l’omessa informativa sui criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi ubicati fuori comune, l’assenza di contrattazione sui suddetti criteri nonché del confronto sul tema della promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e sull’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
Il giudice del lavoro con decreto del 04.02.2025, dopo aver richiamato le norme del CCNL del comparto “Istruzione e ricerca” nonché il Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 evidenzia che “deve ravvisarsi che anche a livello di Contratto integrativo appare espressamente specificato che la contrattazione sugli aspetti oggetto di causa, e segnatamente l’impiego di tutto il personale dei vari plessi scolastici e gli strumenti di protezione dei lavoratori citati, doveva concludersi in tempi congrui e conformi alle necessità di organizzare tempestivamente l’avvio dell’anno scolastico”.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto e - secondo il giudice - non ha senso una contrattazione sull’impiego del personale scolastico conclusa allorquando l’anno scolastico è già a metà del suo corso: “La stessa sarebbe invero non solo scarsamente efficace, ma anzi comporterebbe modifiche in corso d’opera con disservizi per gli studenti che vedrebbero mutare la disposizione del personale scolastico all’interno dei vari plessi e tra i plessi stessi”
Così, a fronte degli obblighi informativi, sussiste una piena responsabilità del dirigente scolastico dell’Istituto posto che, solo dopo l’udienza del 13 gennaio u.s., ha ripreso le contrattazioni e inviato l’informativa dovuta alle OO.SS.
Il dirigente scolastico, pertanto ha tenuto “condotte violative dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti finalizzati alla prevenzione dei conflitti, interrompendo di fatto per mesi le contrattazioni e non inviando le informazioni dovute”.
Il giudice conclude accertando l’antisindacalità delle condotte operate dal dirigente scolastico e segnatamente la violazione dei doveri informativi e di conclusione della contrattazione in tempi utili per l’avvio dell’anno scolastico.