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Decreto legge 18/2020 (Cura Italia): le necessità per i settori privati in sede di conversione in legge

Le proposte di emendamenti e di intervento sulla legge sono concordate con la CGIL.

30/03/2020
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I settori privati della conoscenza sono interessati nella parte della legge che affronta le estensioni degli ammortizzatori sociali e degli interventi in termini di congedi e indennità, in ugual misura di tutte le attività lavorative private. Per questo le proposte di emendamenti e di intervento sulla legge sono concordate con la CGIL al fine di armonizzare le richieste.

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Di seguito si evidenziano comunque alcune aree di intervento su cui la FLC CGIL sta lavorando con la Confederazione.

Art. 23: il congedo straordinario è troppo selettivo nei confronti dei lavoratori che usufruiscono parzialmente degli Ammortizzatori Sociali: un conto sono le persone in cassa integrazione a 0 ore un conto sono quelli che comunque fanno una parte del proprio orario. La norma rende incompatibile nel nucleo familiare le due opportunità. Occorrono delle distinzioni ed un ampliamento della norma.

Art. 48: particolare attenzione deve essere messa su questo articolo. Complessa risulta la gestione dei rapporti tra Enti Locali e Gestori di servizi, nei casi dove i servizi vengono sospesi o parzialmente ridotti. Non puntuale risultano le modalità con cui sarebbe mantenuto il pagamento intero o parziale della prestazione e di eventuali servizi integrativi dovuti agli effetti dei provvedimenti del Governo per il contenimento dell’epidemia. Non chiaro risultano gli effetti di questi pagamenti sull’accesso dei lavoratori agli ammortizzatori sociali. Su questo articolo si ravvisa la necessità di una puntuale interpretazione e di interventi emendativi in sede di conversione.

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Occorre un intervento delle Regioni e dei Ministeri competenti al fine di rendere valido l’anno formativo per i percorsi di istruzione e formazione professionale, IFTS e ITS analogamente a quanto fatto per le scuole statali e paritarie, o indicare le modalità con cui farlo. Lo stesso vale per il conseguimento delle qualifiche professionali e comunque dei titoli professionali, che devono trovare una loro legittimazione normativa, essendo questi percorsi di competenza delle Regioni. Se le scuole non riapriranno come si renderà valido quel percorso? Come si considereranno le ore professionalizzanti non fatte?

Accanto a questo tema c’è quello del finanziamento dei Corsi e della loro relativa rendicontazione con particolare riferimento a quelli finanziati dall’UE: in presenza di attività non fatta come si può procedere alla rendicontazione? Si dovranno recuperare le ore? Quali intrecci tra norme italiane, regolamenti europei e contratto nazionale? Tema che è stato posto alle Regioni e che le stesse hanno presente come dimostrano le due lettere inviate dall’assessore competente. “…Occorre stabilire, pertanto, con la Commissione europea gli indispensabili provvedimenti che consentano alle Regioni di derogare, nell’attuale fase di crisi, ai meccanismi previsti e di operare con la massima flessibilità, sia per evitare qualunque rischio di perdita delle risorse assegnate, sia per consentire all’intero settore dell’istruzione e della formazione di superare le attuali criticità.”. Occorre non decurtare, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, le somme assegnate agli enti di formazione nel caso di riduzione delle attività formative dovute alla sospensione imposta dai provvedimenti Governativi e dalle ordinanze regionali.