Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Scuola, zone alluvionate: validità anno scolastico 2022/2023, ammissione e prove esame di Stato

Scuola, zone alluvionate: validità anno scolastico 2022/2023, ammissione e prove esame di Stato

Il Ministro Valditara firma ordinanza ministeriale. Tardiva emanazione dell’ordinanza che cambia la modalità d’esame per gli Istituti e gli studenti residenti nei comuni delle zone alluvionate.

09/06/2023
Decrease text size Increase  text size

Il 2 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto Legge 61/23 che ha previsto alcuni interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza determinata dai recenti eventi alluvionali che si sono verificati in Emilia Romagna, Marche e alcuni comuni della provincia di Firenze. Leggi la notizia.

Per il settore scuola nel provvedimento sono state annunciate alcune specifiche misure sulla validità dell’anno scolastico e le attività didattiche nei territori indicati nell’Allegato 1 del DL 61/23

Queste disposizioni sono contenute nell’Ordinanza Ministeriale 106 dell’8 giugno 2023 firmata dal Ministro Valditara e trasmessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota 19084/23.

In particolare, il Ministero dispone, per i Comuni interessati:

  • la deroga al numero minimo di 200 giorni di lezione per la validità dell'anno scolastico e al requisito di frequenza minima per l'ammissione delle studentesse e degli studenti agli esami di stato;
  • la non obbligatorietà delle prove Invalsi in sessione suppletiva ovvero per i candidati privatisti e esterni e per i percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti. La deroga opera sia per gli alunni frequentanti i Comuni interessati sia per i residenti nei predetti Comuni che frequentano scuole ubicate in altri territori;
  • per il primo ciclo di istruzione, la sostituzione delle prove d'esame previste dalla normativa vigente con un unico colloquio orale, con particolare riferimento alla lingua italiana, alle competenze logico-matematiche e nelle lingue straniere. La deroga interessa gli studenti frequentanti le scuole e/o residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della sola Emilia Romagna.

Per il secondo ciclo di istruzione, le prove sono sostituite da un colloquio che consiste nella discussione di:

  • un argomento concernente la disciplina di indirizzo individuata come oggetto della seconda prova scritta (DM 11/2023), 
  • un breve testo nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 15 maggio, 
  • l'analisi del materiale scelto dalla commissione/classe di cui all’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017,
  • l’esposizione dell’esperienza di PCTO, (se svolta nel percorso di studi, tenuto conto delle difficoltà del periodo pandemico),
  • l’accertamento delle competenze di Educazione civica previste dal documento del consiglio di classe. 

Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese

Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove, sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.

Negli Istituti professionali di nuovo ordinamento la commissione d’esame, nel corso della riunione preliminare, individua, sulla base dei quadri di riferimento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, uno o più nuclei tematici fondamentali di indirizzo correlati alle competenze sui quali articolare questa parte del colloquio. 

In base a questa diversa articolazione dell'esame, la commissione/classe dispone di sessanta punti da attribuire per valutare il colloquio secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’ordinanza. 

È importante rilevare che le diverse disposizioni per le prove d'esame interessano gli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche site nei comuni di cui all’Allegato 1, del decreto-legge n. 61/2023, della regione Emilia-Romagna, ma anche gli studenti residenti nei predetti comuni che frequentano anche istituzioni scolastiche non interessate dal provvedimento.

La FLC CGIL rileva la tardiva emanazione del provvedimento che comporterà un ulteriore aggravio di lavoro per gli Istituti che dovranno rettificare gli scrutini per l’ammissione all’esame degli studenti che non avevano maturato i requisiti minimi di frequenza. Difficoltà di lavoro anche per le commissioni d’esame che dovranno gestire l’organizzazione di due differenti modalità d’esame, per gli studenti che hanno frequentato la stessa classe ma residenti in comuni diversi.