Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Scuole italiane all'estero » Estero: anche secondo la Cassazione è illegittima la trattenuta della IIS dallo stipendio del personale scolastico in servizio all’estero

Estero: anche secondo la Cassazione è illegittima la trattenuta della IIS dallo stipendio del personale scolastico in servizio all’estero

Con la FLC CGIL anche i nuovi nominati possono avviare le procedure per il recupero della somma dovuta.

26/10/2015
Decrease text size Increase  text size

Tutto il personale scolastico in servizio all'estero, anche di nuova nomina, che ha già verificato l'indebita trattenuta dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) sulla retribuzione italiana può mettersi in contatto con la FLC CGIL Estero per avviare la procedura per il recupero delle somme non corrisposte.

Ormai sono diventate numerose le sentenze del Tribunale di Roma e il diritto, nel corso degli ultimi anni, è stato riconosciuto non solo in primo grado ma anche dalla Corte di Appello con molte sentenze. Da ultimo si è pronunciata infine anche la Suprema Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il diritto alla corresponsione della trattenuta considerata illegittima ad alcuni dirigenti scolastici; la sentenza ovviamente costituisce un precedente valido anche per il personale docente.

Nel 2010, il Tribunale di Roma, sez. lavoro aveva accolto il ricorso patrocinato dalla FLC CGIL per l'illegittima trattenuta dallo stipendio (per il periodo di servizio all'estero) della quota corrispondente alla soppressa Indennità Integrativa Speciale (IIS) ovvero l’ex contingenza ora inglobata nello stipendio tabellare, dando luogo alla prima sentenza ottenuta su tale questione.

La maggior parte delle sentenze riconosce il diritto a partire dall'1.1.2006, mentre alcune ritengono corretta la data dell'1.1.2004, accogliendo il rilievo per cui la previsione di cui all'art. 76 e la relativa nota non sono più presenti a partire dal CCNL parte economica 2004/2005.