Scuole paritarie e contratti: Il Ministero boccia il teorema FILINS
Recepimento del parere, n. 037231 del 17 aprile u.s., dell’Avvocatura Generale dello Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca su circolare n. 46 del 24 aprile 2002, dal titolo "Legge n. 62 del 10 marzo 2000. Contratti individuali di lavoro – Scuole paritarie. Applicazione dell’art.1, comma 4, lettera h) e comma 5".
Con il recepimento del parere, n. 037231 del 17 aprile u.s., dell’Avvocatura Generale dello Stato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha diramato, il 24 aprile 2002, la circolare n. 46 dal titolo " Legge n. 62 del 10 marzo 2000. Contratti individuali di lavoro – Scuole paritarie. Applicazione dell’art.1, comma 4, lettera h) e comma 5", che pone definitivamente la parola fine ad una controversia sorta a seguito di interpretazione singolare relativa a dette norme da parte della Filins, una delle associazioni padronali di scuole private laiche. La questione era stata sollevata dall’Assessorato della Regione siciliana, investendo l’Avvocatura Distrettuale di Palermo, allorquando, in sede di richiesta di parità, aveva eccepito circa la legittimità del ricorso da parte di alcune scuole della regione aderenti alla Filins, per l’inquadramento del personale docente, al lavoro autonomo nella forma della cd parasubordinazione oltre la previsione del 25% stabilita dalla legge. In particolare la Filins sosteneva la tesi che l’accordo Filins-Ugl-Cisal-Anacc del luglio 2000 sulla prestazione coordinata e continuativa era da considerarsi a tutti gli effetti come Contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi compatibile con quanto previsto dalla legge all’articolo 1, comma 4, lettera h); ossia per tutta l’attività di docenza e quindi anche per il restante 75% si poteva fare ricorso al lavoro parasubordinato. Un teorema, che se avesse trovato conferma, non solo avrebbe stravolto la filosofia e la natura della legge 62/2000, ma avrebbe rimesso in discussione la natura subordinata della prestazione di tutto il personale docente indipendentemente dalla sua collocazione lavorativa, aprendo, così, processi profondi di deregulation che avrebbero inevitabilmente coinvolto prima la scuola non statale e successivamente la stessa scuola statale con conseguenze immaginabili. Un’iniziativa ultra-liberista resa possibile anche dalla condivisione e dalla compiacenza dell’Ugl e delle Cisal, due organizzazioni sindacali decisamente spregiudicate in questo settore come dimostrano gli accordi di sottotutela di cui si sono rese protagoniste. A fronte della pericolosità di tale disegno le organizzazioni sindacali di Cgil-Cisl-Uil e Snals non potevano rimanere indifferenti e quindi, nell’ambito del confronto più generale con il MIUR sulla legge di parità, hanno fortemente contestato sia sul piano giuridico che sindacale il teorema Filins (cfr. lettera dei segretari generali al Ministro del 5 novembre 2001, vedi sito alla Voce Scuola Privata e Appunti del 12 novembre 2001, n.198, notizia 1036). Era infatti impensabile accettare passivamente che si procedesse, senza colpo ferire, allo smantellamento dei contratti collettivi e alla messa in discussione della natura subordinata del lavoro docente all’interno della scuola. Per cui è stato sollecitato lo stesso MIUR ad esprimersi direttamente sull’argomento. Cosa, appunto, avvenuta con l’emanazione della circolare in questione, dopo aver acquisito un puntuale parere da parte dell’Avvocatura Generale. Le argomentazioni su cui poggia il parere dell’Avvocatura, condiviso dall’Amministrazione, si fondano sul principio giuridico, posto dallo stesso legislatore, nel considerare quanto contemplato dalla lettera h), comma 4, articolo 1 della legge 62/2000 come il genus da cui scaturisce la species di cui al quinto comma. Per cui il 75% delle prestazioni dei docenti vanno ricondotte al rapporto di lavoro subordinato e quindi all’applicazione dei contratti collettivi di settore, mentre viene limitato tassativamente e complessivamente al solo 25% l’attività di docenza svolta con prestazioni volontarie e autonome anche nella loro forma particolare della collaborazione coordinata e continuativa. Il rispetto di tale norma rappresenta un requisito indispensabile per il riconoscimento dello status di scuola paritaria. Inoltre si sottolinea che, facendo le scuole paritarie parte integrante del sistema nazionale d’istruzione ai sensi del comma 1, articolo 1 della legge 62/2000, la legge stessa attribuisce le medesime condizioni di stabilità del rapporto di lavoro del personale docente, dirigente e ata (aggiungiamo noi in base alla lettura della cm. 163/2000) proprie del personale in servizio nella scuola statale. Garanzia questa che non può ritenersi sussistente in presenza di contratti d’opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile. Ovviamente rimane ferma la previsione di cui al comma 5 della legge citata. Rimane però da chiarire e questo la circolare non lo dice quando e come l’attività di docenza, pari al limite massimo del 25%, possa essere disciplinata da prestazioni autonome e volontarie. Anche in occasione del precedente incontro/confronto con l’Amministrazione Cgil-Cisl-Uil e Snals hanno ribadito, trovando conferma da parte dell’esponente del Ministero del Welfare presente in quella riunione, che sia per le attività di volontariato che per quelle parasubordinate e autonome debbono ricorrere i requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; ossia la prestazione autonoma, anche nella forma della parasubordinazione, deve svolgersi senza il vincolo della subordinazione. Non a caso su questo argomento e nell’ambito delle relazioni sindacali propedeutiche al rinnovo del ccnl le organizzazioni sindacali di Cgil-Cisl-Uil e Snals hanno convenuto con l’Agidae che il ricorso a questa particolare tipologia di rapporto è possibile solo per le attività extracurriculari (cfr. verbale d’accordo del 23 aprile 2002, vedi il nostro sito alla voce Scuola Privata e vedi Appunti n. 68 del 24 aprile 2002, notizia 398). La conseguenza di questa posizioni esplicita e definitiva dell’Amministrazione comporta l’invito da parte dell’Amministrazione stessa ai Direttori Regionali a verificare, con attività di monitoraggio presso le scuole paritarie, il possesso, da parte di queste, dei requisiti di cui alla legge 62/2000, precisando che tutte le istituzioni paritarie a partire dall’anno scolastico 2002/2003 rispettino su tutto il livello nazionale la normativa alla luce della normativa vigente secondo la linea espressa dall’Avvocatura e fatta propria dall’Amministrazione. Si apre così, anche se con notevole ritardo rispetto alle richieste avanzate dalle stesse organizzazioni sindacali e in particolare dalla nostra organizzazione, un percorso di verifica sullo stato di applicazione della legge sulla parità proprio in prospettiva della fine del periodo transitorio individuato dalla legge nel 2003, alla fine del quale lo stesso Ministero relazionerà al Parlamento sul superamento dell’attuale fase. Come si sa proprio in previsione di tale scadenza lo stesso Ministero ha insediato una specifica commissione, presieduta dall’onorevole Mariolina Moioli, con l’intento di realizzare quel processo di armonizzazione della normativa, attualmente incerta e contraddittoria, indispensabile per una definitiva applicazione delle disposizioni legislative sulla parità. Proprio in relazione a quanto appena ricordato e a seguito del decentramento del Ministero diventa fondamentale, per gli esiti della stessa legge di parità, avviare da parte delle organizzazioni sindacali confederali della scuola uno specifico confronto con le rispettive Direzioni Regionali sull’argomento. Pubblichiamo in questione.
Roma, 29 aprile 2002