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Sentenza Corte dei Conti sui limiti per la concessione di contributi dai Comuni alle scuole private

Sentenza n. 819 del 3 luglio 2003 della Corte dei Conti

30/12/2003
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La sentenza n. 819 del 3 luglio 2003 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, emessa al termine di un lungo procedimento punteggiato da sentenze del Tar e delibere comunali, rileva che i finanziamenti alle scuole private possono essere erogati dai Comuni solo in presenza di apposita normativa regionale e nel limite delle risorse trasferite per questo scopo all’ente locale, stante quanto previsto dagli articoli 138 e 139, del Decreto Legislativo n. 112/1998.

Il Decreto 112, infatti, disponendo la delega alle Regioni per i contributi alle scuole non statali, attribuisce il potere di cooordinamento su tale materia alla Regione che, anche per quanto concerne i finanziamenti, individua criteri e priorità nel cui ambito attiva la competenza comunale.

Del resto l’articolo 139 del decreto, elenca tra i compiti dei Comuni quelli relativi all'istituzione, all'aggregazione, alla fusione e alla soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione regionali. Il Comune quindi non può erogare contributi alle scuole private ove la legge regionale non lo preveda.

Questo principio è stato affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia, con la sentenza 819/2003, rispetto ad un provvedimento del Comune di Caravaggio, che aveva concesso finanziamenti ad una Associazione costituitasi tra i genitori di una scuola pubblica soppressa, che avevano istituto una scuola privata, che il Comune aveva finanziato per evitare l’eliminazione da quel territorio di un servizio primario.

I magistrati contabili hanno ritenuto illeciti i provvedimenti di finanziamento ed hanno condannato i consiglieri comunali, che avevano votato a favore dell'erogazione dei contributi, a rifondere il danno erariale.

La sentenza parte da una premessa ordinamentale sulla istituzione di scuole private nel sistema scolastico italiano, affermando che la Costituzione, “Scartato il sistema della gestione diretta ed esclusiva dello Stato, (art. 33 e 34) si ispira ad un sistema misto, caratterizzato dalla presenza di scuole pubbliche e di scuole private sottoposte a controllo statale, in un regime di pluralismo e di concorrenza che dovrebbe tendere al miglioramento ed al perfezionamento dell’attività didattica.”

A tale scelta consegue “la configurabilità, univocamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, di un vero e proprio diritto soggettivo, costituzionalmente garantito (art. 33 cost.), ad istituire scuole private, quale è quella gestita dalla” associazione, purché senza oneri per lo Stato (art. 33, co. 3 cost.) mancando il “diritto” a contribuzioni statali da parte di scuole private, pur non escludendosi che “lo Stato (in senso ampio) possa discrezionalmente concedere sussidi a scuole private nei limiti in cui esse svolgano un’attività rispondente a pubblico interesse e, ovviamente, nei limiti della legislazione primaria.

La non conformità a legge delle delibere comunali di erogazione di contributo, già in parte statuita dal Tar Lombardia, viene confermata dalla Corte al fine della illiceità comportamentale (foriera di danno erariale) per gli organi che le adottarono e per i loro risvolti dannosi per le casse pubbliche, sulla “scorta della inequivoca formulazione degli art. 138 e 139 del d.lgs. 31.3.1998 n. 112 e degli gli art. 14 seg. della L. reg. Lomb. 20.3.1980 n. 31” in cui appare evidente la preclusione per un Comune all’utilizzo di propri fondi per contributi a scuole private in assenza di un coordinamento regionale, indipendentemente dalla esistenza o meno di una autorizzazione all’esercizio da parte della Associazione dell’attività di scuola elementare.

La Corte richiama le disposizioni degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 112 del 1998 con cui rispettivamente “sono delegate alle regioni le funzioni amministrative tra cui i contributi alle scuole non statali e sono trasferiti ai comuni l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, nonché le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.”

La Corte su tale base afferma che: “E’ dunque evidente che tale normativa non abiliti affatto i Comuni ad erogare finanziamenti a scuole private, materia riservata alle Regioni ex art. 138, lett. e.”

Dopo aver richiamato anche una specifica Legge della Regione Lombardia la Corte dei Conti afferma che “Sulla scorta di tale chiaro e lineare quadro normativo, è di plastica evidenza la illiceità di un finanziamento erogato da un Comune ad una scuola privata in assenza del prescritto piano regionale o di una delega o di una autorizzazione da parte dell’ente regionale, unico abilitato ex lege a contributi in materia e titolare (all’epoca dei fatti) di una previa, doverosa attività di coordinamento in materia scolastica”.

Nei prossimi giorni pubblicheremo integralmente il testo della Sentenza ed integreremo il commento.

Roma, 30 dicembre 2003

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