Trasferimento d'ufficio: illegittimo se non vengono rispettate le procedure previste dal Contratto
Il giudice del lavoro di Vasto ha accolto il ricorso presentato con procedura di urgenza da parte di una collaboratrice scolastica trasferita d'ufficio per soppressione di posto.
Il giudice del lavoro di Vasto ha accolto il ricorso presentato con procedura di urgenza da parte di una collaboratrice scolastica trasferita d'ufficio per soppressione di posto. Il giudice ha ritenuto illegittimo tale trasferimento essenzialmente per due motivi: il mancato rispetto da parte del Dirigente Scolastico delle procedure previste dal CCNI sulla mobilità nel comunicare la posizione di soprannumero e la violazione della norma che prevede che la riduzione di organico non può comportare la messa in esubero di lavoratori a tempo indeterminato in presenza di ex LSU.
La causa è stata patrocinata dalla FLC CGIL di Chieti.
Pubblichiamo il dispositivo della sentenza.
Roma, 9 settembre 2005
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Il G.I. a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 31/8/2005;
visto il ricorso ex art.art.700 promosso dal sign. ….. teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di trasferimento d’ufficio emesso in data 27/6/2005 dal MIUR e per esso dal CSA della Provincia di Chieti;
vista la memoria di costituzione depositata dal convenuto MIUR-Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Chieti;
rilevato quanto al
fumus boni iuris che non risulta in contestazione tra le parti l’illegittimità del provvedimento di trasferimento per il mancato rispetto della procedura formale dal CCNL del 14.1.2005 relativo alla mobilità del personale scolastico, non essendo stata data né comunicazione alla scuola di appartenenza del sign. …… dell’avvenuta riduzione dell’organico (tale funzione non può infatti essere riconosciuta alla nota in data 20.5.2005, la quale, limitandosi a fornire in ordine al profilo CS un mero dato numerico senza alcuna altra precisazione-contrariamente al profilo AT- risulta di dubbia interpretazione) né essendo stata predisposta e pubblicata una formale graduatoria dei soggetti interessati dal trasferimento a norma dell’art.48 del citato CCNL;
rilevato che il provvedimento di trasferimento risulta altresì illegittimo per la violazione del principio di cui all’allegato prot.n.119 del 5.5.2005, per il quale “in presenza di contratti di terziarizzazione dei servizi, resta confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero”, circostanza questa sussistente nel caso di specie come attestato dal dirigente scolastico della scuola ….. con nota del 27/5/05 (doc. 2 nel fascicolo di parte ricorrente);
che inoltre ulteriore profilo di illegittimità deriva dalla violazione del principio di cui al secondo comma dell’art. 48 CCNL, laddove prescrive che a richiesta dell’interessato “non si darà corso al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di titolarità”, circostanza anche questa ricorrente nel caso di specie come attestato dal dirigente scolastico della scuola …. con nota del 26/8/2005 (documento depositato in udienza);
ritenuta infine la sussistenza dell’ulteriore requisito del periculum in mora, da individuarsi nella necessità di evitare l’assegnazione a terzi del posto con consolidazione della situazione di fatto e garantire al ricorrente la maturazione di una specifica anzianità di servizio nell’istituto al fine di godere, nell’ipostesi di ulteriori riduzioni di organico, di un maggiore punteggio.
A norma dell’art. 669-octies c.p.c. va fissato il termine di trenta giorni per la instaurazione del giudizio di merito, nell’ambito del quale troveranno regolamento le spese del presente giudizio cautelare.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento di trasferimento d’ufficio emesso in data 27/6/04 dal MIUR, e per esso dal CSA della Provincia di Chieti, nei confronti del sign … , disponendo che lo stesso continui a svolgere il proprio servizio presso la scuola ….. di Lanciano.
Fissa il termine perentorio di trenta giorni dall’inizio della causa di merito.
Lanciano 31.8.2005
Il Giudice