Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Università » Adu, Andu, Anru, Apu, Cidum, Cipur, Cisl-Università, Cnu, Firu, Saur, Snur-Cgil, Uil-Pa, Uspur: Emendamenti unitari al testo unificato dei disegni dilegge di modifica dello stato giuridico dei Ricercatori universitari

Adu, Andu, Anru, Apu, Cidum, Cipur, Cisl-Università, Cnu, Firu, Saur, Snur-Cgil, Uil-Pa, Uspur: Emendamenti unitari al testo unificato dei disegni dilegge di modifica dello stato giuridico dei Ricercatori universitari

Emendamenti unitari al testo unificato dei disegni dilegge di modifica dello stato giuridico dei Ricercatori universitari

08/01/1999
Decrease text size Increase  text size

Emendamenti unitari al testo unificato dei disegni dilegge di modifica dello stato giuridico dei Ricercatori universitari

Poniamo in rete il testo degli emendamenti al testo di ddl sullo stato giuridico dei Ricercatori concordati unitariamente da tutte le organizzazioni della docenza.

Non possiamo non esprimere la nostra vivissima soddisfazione per aver contribuito a ritrovare la più ampia unità di azione all'interno delle organizzazioni sindacali e delle associazioni della docenza universitaria.

Riteniamo che questa unità costituisca premessa indispensabile per la promozione, con tutta la necessaria incisività, di un percorso di riforma complessiva dello stato giuridico per troppo tempo rinviato.

Tutte le Organizzazioni della docenza universitaria (Adu, Andu, Anru, Apu, Cidum, Cipur, Cisl-Università, Cnu, Firu, Saur, Snur-Cgil, Uil-Pa, Uspur) invitano invitano il Governo e i Senatori a presentare e votare gli emendamenti sottoriportati

Si ritiene che queste richieste di emendamenti e di integrazioni siano importanti per configurare come innovazione interamente positiva la scelta di riconoscere ai ricercatori un ruolo adeguato all'attività effettivamente svolta.

Resta fermo il convincimento che sia necessaria e urgente una riforma complessiva dello stato giuridico delle docenza universitaria nella quale articolare una puntuale definizione degli impegni didattici, di ricerca e di servizio di tutti i docenti, assieme ad una sostanziale revisione del trattamento economico e di quiescenza.

Le innovazioni contenute nel testo unificato, è bene sottolinearlo, si traducono per i ricercatori in maggiori e più impegnativi compiti didattici, senza alcun corrispettivo economico. Anzi, in molti casi, si manifesterà un danno economico derivante dalla mancata retribuzione di corsi tenuti per supplenza, che attualmente non costituiscono compito istituzionale.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3399-3477-3554-3644
approvato il 18/12/98 dal Comitato ristretto della Commissione istruzione del Senato

"Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari"

Art. 1

1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.

Emendamento al comma 1 Sostituire le parole "nel ruolo dei professori universitari" con le parole "nel ruolo unico dei professori universitari".
Motivazione: è opportuno sottolineare l'unicità del ruolo dei professori, anche in vista della riforma complessiva della docenza universitaria.

2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi soltanto per i posti di cui al comma 1.

Emendamento al comma 2: sostituire il secondo periodo con: "Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo di nuovi Concorsi per posti di Ricercatore universitario, potranno essere banditi nuovi concorsi per i posti di cui al comma 1."
Motivazione: l'attuale formulazione del comma 2, interpretata letteralmente, preclude la possibilità di bandire nuovi posti di professore associato e/o di professore ordinario.

3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico.

Emendamento al comma 3: Sostituire le parole da "fatto salvo" fino alla fine, con le parole "In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni vigenti per i ricercatori."

4. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e compatibilmente con le esigenze della medesima, nonchè assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.

Emendamento al comma 4: Cassare il comma.
Motivazione: avendo istituito un terza fascia del ruolo unico dei professori universitari, non è ammissibile introdurre differenze tra i compiti istituzionali della terza fascia di professore e quelli comuni alle altre due fasce. Quanto precisato dal comma 4 sembra avere il solo obiettivo di limitare le prerogative della terza fascia, oltretutto con ripercussioni negative sulla funzionalità didattica degli Atenei.

5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.

Emendamento al comma 5: Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "non partecipano alle votazioni relative alle persone dei professori ordinari e dei professori associati."
Motivazione: dopo l'autonomia finanziaria che ha introdotto la gestione per budget e l'abolizione degli organici nazionali e separati per fascia, non è più possibile limitare la composizione dei Consigli di facoltà escludendo associati e ricercatori da alcune votazioni sulla destinazione dei posti di ruolo. Un posto di ruolo non è più disponibile come tale, ma equivale soltanto ad una risorsa economica che può essere utilizzata per una qualsiasi iniziativa dell'Ateneo. Inoltre, la limitazione contenuta nel comma 5 costituirebbe un netto arretramento rispetto a quanto già da tempo praticato in molti Atenei (Genova, Padova, Palermo, Pisa e Siena, per citarne alcuni) dove tutti i componenti dei Consigli di facoltà votano per la destinazione di qualsiasi posto di ruolo.

6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una delle altre fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.

Emendamento al comma 6, prima ipotesi: Sostituire il comma con il seguente: "Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, gli statuti prevedono che gli stessi siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori del caso di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze delle tre fasce di consistenza numerica ciascuna proporzionale a quella della fascia corrispondente, nonchè da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento."
Motivazione: non è possibile paventare sovvertimenti nella funzionalità dei Consigli di facoltà conseguenti al riconoscimento, peraltro tardivo, dell'esistenza di una terza fascia dei professori universitari cui porre argine con norme discriminatorie. Questo timore appare espressione residuale di una concezione gerarchica che cozza con l'appartenenza di tutti i professori allo stesso ruolo, con conseguente parità nei diritti fondamentali.

Emendamento al comma 6, seconda ipotesi: cassare il comma.

7. Ai professori ricercatori è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonchè il coordinamento dei gruppi di ricerca.

8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.

Emendamenti al comma 8: Aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: "salvo quanto previsto ai commi seguenti"

Aggiungere il comma 8 bis: "Il primo periodo del punto 1 della lettera b) dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituto dal seguente: "nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da due professori ordinari e due professori associati se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un ricercatore confermato, da due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore confermato se la medesima facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un un professore associato, da un professore ordinario, due professori associati e un ricercatore confermato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario ."
Motivazione: il concorso per la terza fascia di professore ricercatore non può, per quanto riguarda la composizione della commissione, essere meno qualificato di quelli relativi alle altre due fasce dello stesso ruolo di professore.

Aggiungere il comma 8 ter: "Al punto 2) della lettera e) dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: "per i candidati non appartenenti alla fascia di professore ricercatore", e al successivo punto 3), alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole "e alla fascia di professore ricercatore".
Motivazione: va previsto per i professori ricercatori che affrontano i concorsi per le altre due fasce un trattamento analogo a quello previsto per i professori associati che affrontano il concorso a professore ordinario.

9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

Art. 2

1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla concessione di assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè, al fine di conseguire un'equilibrata composizione del ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari e associati, ai sensi della citata legge n. 210 del 1998.

Emendamento all'art. 2: sostituire l'articolo con il seguente: "Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, devono programmare contestualmente i posti delle tre fasce del ruolo dei professori, nonchè gli assegni di ricerca."
Motivazione: questo articolo, dettando norme alle quali dovrà conformarsi la politica di reclutamento di tutti gli Atenei italiani, costituisce un gravissimo vulnus all'autonomia universitaria, oltretutto attraverso la riduzione dei posti di ruolo e la creazione di un ampio strato di docenti precari. Non è possibile non rilevare la singolarità del fatto che un esplicito invito a considerare ad esaurimento la terza fascia di professore ricercatore sia contenuto nella stessa legge che la istituisce. Con l'emendamento proposto, invece, si evita che gli Atenei proseguano in un impiego delle risorse troppo spesso casuale.

Art. 3

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

Emendamento all'art. 3: aggiungere il seguente comma: "I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonchè il coordinamento dei gruppi di ricerca."
Motivazione: le nuove mansioni previste per i professori ricercatori vanno previste anche per i professori associati.

AGGIUNGERE DOPO L'ART. 3:

Art. 4

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno.

Motivazione: l'art. 4 si rende necessario per porre rimedio ad una recente sentenza del Consiglio di Stato che, sulla base della legislazione vigente, ha dichiarato illegittima la norma che limita l'eleggibilità alle cariche di governo degli atenei ai soli professori e ricercatori a tempo pieno. Si noti come questa norma sia invariabilmente presente in tutti gli statuti sin qui approvati.

Art. 5

1. I vincitori di concorsi a posti di professore ordinario, professore associato e professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali alle esigenze didattiche dell'anno accademico in corso.

Motivazione: se da un lato non è accettabile che la lentezza delle commissioni concorsuali venga "pagata" dai vincitori, dall'altro lato, può rendersi necessario, per problemi organizzativi, che i vincitori stessi diano il loro qualificato apporto all'attività didattica, eventualmente anche in modi diversi dall'assunzione della responsabilità di un corso.

Art. 6

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartententi al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova.

Motivazione: trattandosi di passaggio di fascia nello stesso ruolo non si giustifica in alcun modo la ripetizione di un periodo di prova.

Art. 7
(Norma transitoria)

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1, le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimangono quelle previste dai singoli statuti.

Motivazione: l'art. 6 si rende necessario per porre rimedio ad una recente sentenza del Consiglio di Stato che, sulla base della legislazione vigente, ha dichiarato illegittime le norme che prevedono la partecipazione di tutti i ricercatori confermati ai consigli di facoltà (norma presente in 12 statuti).

Art. 8
(Norma di interpretazione autentica)

1. La lettera b) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per ciasuna di esse.

Motivazione: l'art. 7 si rende necessario per porre rimedio ad una recente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia (organo equivalente al Consiglio di Stato) che, sulla base della legislazione vigente, ha dichiarato illegittima la composizione dei senati accademici in cui la rappresentanza delle facoltà non prevalga sulle altre.

Presentazione del libro il 18 novembre, ore 15:30
Archivio del Lavoro, Via Breda 56 (Sesto San Giovanni).

LEGGI LA NOTIZIA