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AFAM e blocco dei co.co.co.: a un passo dal caos

I co.co.co. non sono più utilizzabili dal 1° luglio 2019 nella pubblica amministrazione. A rischio una parte rilevante dell’offerta formativa dell’AFAM. Non più rinviabile l’ampliamento delle dotazioni organiche.

08/10/2019
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Negli ultimi anni si sono moltiplicati percorsi di studio (diplomi accademici di I e II livello) erogati dalle istituzioni AFAM statali, regolarmente autorizzati dal MIUR, fuori dalle dotazioni organiche e sostanzialmente finanziati con i contributi degli studenti. Questi processi di strisciante privatizzazione del sistema sono stati accompagnati dal proliferare di contratti di lavoro atipici in particolare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di docenza.

Dal 1° luglio 2019, dopo una lunga serie di rinvii è diventato operativo il divieto previsto dall’ art. 7 comma 5bis del Decreto legislativo n. 165/2001 che dispone quanto segue: ”È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale....”. Pertanto, non possono essere più stipulati contratti che, pur non instaurando un rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore, risultano caratterizzati

  • dall’individuazione unilaterale da parte del committente del luogo, degli orari e delle modalità di svolgimento della prestazione 
  • dalla reiterazione nel tempo della prestazione oggetto del contratto.

Pertanto, dal 1° luglio non sono più utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. 165/01 stabilisce che per specifiche esigenze le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità

a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente

b)  l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo;

d)  devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Anche in questo caso l’individuazione del luogo, degli orari e delle modalità di svolgimento della prestazione non può essere decisa unilateralmente dal committente.

Da quanto detto sia i contratti di lavoro autonomo (partite iva) sia i contratti di prestazione occasionale hanno comunque il vincolo della temporaneità e che luogo, tempi e modalità di svolgimento della prestazione devono essere concordati dal committente e dal prestatore su base paritaria. A tal proposito ricordiamo che il limite dei 5000 euro per configurare la prestazione come occasionale è stato abrogato e tale cifra indica solamente il momento in cui sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.

Una particolare tipologia di contratto di lavoro autonomo è rappresentata dal contratto d'opera intellettuale (articolo n. 2229 Codice civile), che regola le prestazioni fornite dai professionisti iscritti in appositi albi o elenchi o da professionisti per cui non è previsto un apposito albo. La caratteristica di questo contratto è la assoluta prevalenza del carattere intellettuale della prestazione rispetto al “lavoro materiale”. Appare chiaro che l’utilizzo di questa tipologia di contratto nell’afam appare molto delicata e rischierebbe di aprire un ampio contenzioso tra insegnamenti intellettuali e insegnamenti materiali (o manuali) di cui non vi è alcun bisogno.

A tutto questo si aggiunga che in assenza di indicazioni, molte istituzioni stanno obbligando gli ex titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad aprire la Partita Iva pena la perdita della possibilità di acquisire incarichi di insegnamento. È evidente che tali istituzioni ritengono che la natura giuridica del rapporto di lavoro (in questo caso contratti di lavoro autonomo con partita iva) possa bypassare i divieti previsti dalla legge.

Insomma, una situazione caotica che richiederebbe un intervento chiarificatore del legislatore e del MIUR. Per questo come FLC CGIL chiediamo, nell’immediato, che

  • vengano impartite dal MIUR disposizioni che, in attesa di chiarimenti più puntuali, invitino le istituzioni ad utilizzare tempi più distesi nella definizione dei nuovi contratti
  • si apra un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per una più puntuale definizione dei contratti utilizzabili per l’a.a. 2019/2020, delle retribuzioni, dei diritti e dei doveri delle parti.

A regime chiediamo che vengano ampliate le dotazioni organiche e che vengano utilizzati contratti subordinati a tempo indeterminato o determinato.