AFAM: approvato definitivamente il decreto legge sul Green pass
Numerose novità introdotte durante l’iter parlamentare. La validità dei test molecolari passa da 48 a 72 ore.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 133/21 di conversione del decreto legge 111 del 6 agosto 2021. concernente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”. Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore. Qui il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
In precedenza avevamo pubblicato notizie e commenti sul testo originario e sulle novità introdotte durante l’iter parlamentare.
Di seguito la sintesi dei contenuti del testo definitivamente approvato con l’analisi delle ricadute sul settore afam. Pubblichiamo, inoltre, una scheda su obblighi e responsabilità relativi al possesso e all’esibizione del Green Pass per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni afam.
Indice cliccabile
Attività didattiche e curriculari in presenza
Presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti
Deroghe delle Regioni e delle Province Autonome
Obblighi delle istituzioni afam per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
- Lavoratrici lavoratori, studentesse e studenti delle istituzioni afam
- Altri soggetti che accedono alle strutture delle istituzioni afam
Green Pass e Repubblica di San Marino
Estesa da 48 a 72 ore la validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021.
Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido.
Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.
Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre) per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sono considerate valide le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. A tal proposito il Ministero della salute ha emanato la Circolare 42957 del 23 settembre 2021 Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero.
Attività didattiche e curriculari in presenza
Specificato che nell’anno accademico 2021/2022 le attività didattiche e curriculari delle istituzioni afam sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1 comma 1 secondo periodo).
Commento
A differenza della scuola in cui è scritto perentoriamente che l’attività didattica è svolta in presenza, per le istituzioni afam vi sono margini di autonomia tenuto conto anche della diversità delle discipline e del differente grado di “pericolosità” delle attività formative.
Fino al termine dello stato di emergenza nazionale, 31 dicembre 2021, tutte le istituzioni debbano applicare le seguenti misure minime di sicurezza:
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi
- raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Commento
Appare evidente come tali disposizioni necessitino di una declinazione a seconda delle discipline e degli insegnamenti quali quelli relativi agli strumenti a fiato, al canto, alla recitazione, alla danza.
Inoltre chiediamo che sia resa obbligatoria la misurazione della temperatura all’ingresso degli istituti.
Presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti
In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, si applicano le linee guida e i protocolli adottati in base a diverse disposizioni di legge. Attualmente si applicano transitoriamente le linee guida definite nell’allegato 22 al DPCM del 2 marzo 2021 in via di modifica anche in relazione alle trattative in corso sul contratto integrativo nazionale relativo a salute e sicurezza.
Deroghe delle Regioni e delle Province Autonome
Esclusivamente in zona rossa i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, possano derogare alle disposizioni nazionali sull’attività in presenza.
Commento
Questa disposizione ha naturalmente un impatto del tutto specifico per la scuola. Ricordiamo che il più delle volte presidenti e sindaci spesso nei loro provvedimenti hanno proprio dimenticato la presenza sul territorio delle istituzioni afam.
Obblighi delle istituzioni afam per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
Quando sono rispettate le prescrizioni previste dal decreto 111/21, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 e dell’adempimento da parte dei datori pubblici dell’obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori (art. 2087 del codice civile), trovano applicazione le prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Qualora non trovino applicazione le tali disposizioni, si applicano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Commento
Si tratta di una disposizione molto positiva in quanto fa esplicito riferimento ai protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questa disposizione dovrebbe finalmente accelerare la conclusione delle trattative relative al contratto integrativo nazionale su salute e sicurezza. Durante la prima fase della trattativa la FLC CGIL ha chiesto che nel contratto fosse esplicitamente richiamato e reso applicabile il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni
Ricordiamo che fino ad oggi, il MUR ha adottato specifiche linee guida con forti ricadute sull’organizzazione del lavoro senza alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. L’effetto è stato quello di un’applicazione a geometria variabile delle regole che in non poche istituzioni, ha alimentato forti contenziosi.
A) Lavoratrici lavoratori, studentesse e studenti delle istituzioni afam
Possesso ed esibizione del certificato
Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti e le studentesse delle istituzioni afam per partecipare alle attività didattiche devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass). Rientrano nel Green Pass le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass
Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass
Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 novembre 2021 (Circolare 43366 del 25 settembre 2021).
I responsabili delle istituzioni afam sono tenuti a verificare il rispetto di quanto sopra stabilito. Per responsabili si intendono i Direttori (art. 25 comma 9 del D. Lgs. 165/01)
Le verifiche sono effettuate attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che hanno determinato l’emissione delle certificazioni, compreso l’utilizzo dell’applicazione mobile prevista dal DPCM 17 giugno 2021. Inoltre, le medesime istituzioni sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per le verifiche del rispetto delle prescrizioni introdotte sul possesso ed esibizione del Green Pass.
Per le studentesse e gli studenti le verifiche del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass è effettuata a campione.
Mancato possesso ed esibizione del green pass da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
Il mancato possesso o la mancata esibizione del Green Pass da parte delle lavoratrici e dei lavoratori è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, dal direttore dell’istituzione, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni
Il mancato possesso o esibizione del green pass e l’omissione delle verifiche sopra indicate comportano le seguenti sanzioni
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000
- in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.
Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative (Legge 689/1981 artt. 1-31).
B) Altri soggetti che accedono alle strutture delle istituzioni afam
Possesso ed esibizione del certificato
Fino al 31 dicembre 2021, chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19
Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass
Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass
Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 novembre 2021 (Circolare 43366 del 25 settembre 2021).
I direttori delle istituzioni afam sono tenuti a verificare il rispetto di quanto sopra stabilito secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. A tal proposito i direttori verificano il rispetto di tale obbligo da parte dei datori di lavoro
Le verifiche sono effettuate mediante le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. In particolare l’articolo 13 comma 1 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente una specifica applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Il funzionamento dell’applicazione è descritto nell’allegato B paragrafo 4 del suddetto DPCM.
Mancato possesso ed esibizione del green pass e disciplina sanzionatoria
Il mancato possesso o esibizione del green pass e l’omissione delle verifiche sopra indicate comportano le seguenti sanzioni
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000
- in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto.
Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, i principi generali e le norme dettate in generale per le sanzioni amministrative (Legge 689/1981 artt. 1-31).
Green Pass e Repubblica di San Marino
Coloro che sono in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, non hanno l’obbligo di possedere il Green Pass.
A tal fine il Ministero dell’Università e della Ricerca ha trasmesso alle istituzioni la nota 12058 dell’8 settembre 2021. Il certificato di vaccinazione, sostitutivo del Green Pass, è valido fino al 15 ottobre 2021, in attesa dell’adozione di una specifica circolare del Ministero della salute che definirà le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali.