AFAM: i docenti di Conservatorio possono esercitare liberamente l’attività concertistica
In una recente sentenza della Corte dei Conti si conferma la corretta interpretazione delle norme legislative e contrattuali.
Ritorna periodicamente il problema delle autorizzazioni allo svolgimento di attività artistiche da parte dei docenti di Conservatorio ed in particolare sugli oneri di comunicazione telematica dei compensi all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e seguenti del D. Lgs.n.165/2001.
Con sentenza n. 76 del 27 giugno 2023 la Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Regione Piemonte interviene su una vicenda nella quale la Procura Generale della Corte dei Conti del Piemonte chiedeva la condanna di un docente di Conservatorio al pagamento della somma di euro 979.178,49, oltre ad interessi, rivalutazione e spese di giustizia, a titolo di dolo, per il danno erariale cagionato a seguito di molteplici attività extra-istituzionali in ambito artistico-musicale svolte dal professore durante il periodo, dal 2004 al 2021.
La sentenza 76/23 che ha assolto in toto il docente, è particolarmente rilevante poiché, al di là della vicenda specifica, conferma alcuni principi di carattere generale. Con specifico riferimento alle attività concertistiche, la Corte dei Conti così si esprime “A tal proposito deve ritenersi che tali attività artistiche, (…), rientrino, per interpretazione estensiva consona al regime delle arti musicali, nel concetto di “convegni e seminari” di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, che ne consente l’esercizio liberamente, se ed in quanto la ratio sottesa alla norma in questione è la tutela della libertà di espressione, anche nell’arte, salvaguardata dalla Costituzione agli artt. 21 e 33.”
La Corte nell’analitica ricostruzione della normativa di riferimento, ricorda che ai sensi dell’art. 27, comma 1, del CCNL Afam del 16/02/2005, - dandone “comunicazione al direttore” (comma 2) - “è ammesso l’esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell’istituzione nel territorio”.
Inoltre tali attività sono espressamente escluse dall’’obbligo di comunicazione telematica dei compensi all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e seguenti del D. Lgs.n.165/2001 (comma 6 del citato art. 53).
Per approfondimenti è possibile consultare la seguente notizia in cui sono indicate le
- Attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, non autorizzabili
- Attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di pubblico impiego, soggette a preventiva autorizzazione
- Attività extraistituzionali consentite e soggette solo a comunicazione (attività professionali liberalizzate, ivi comprese quelle retribuite).