AFAM e bandi di istituto: finalmente emanate indicazioni ministeriali nella direzione di una maggiore trasparenza e correttezza dei comportamenti
Tutti i bandi devono essere pubblicati sul sito del Cineca. Obbligo di pubblicazione dei nomi dei componenti delle commissioni. Vietato far parte di più di due commissioni nello stesso anno accademico.
La FLC CGIL ha più volte segnalato le criticità nella compilazione delle graduatorie di istituto nelle istituzioni afam: scarsa trasparenza delle procedure, nessuna regola sul numero di commissioni a cui un docente può partecipare, lo scambio dei commissari tra cartelli di istituzioni, totale mancanza di un codice etico vincolante per tutti. In attesa dell’emanazione del nuovo regolamento sul reclutamento, avevamo chiesto al MUR l’adozione di adeguati provvedimenti normativi e, se necessario, l’attivazione delle funzioni ispettive.
Finalmente il MUR con la nota 7825 del 9 giugno 2022 fornisce indicazioni che vanno nella giusta direzione.
Innanzitutto la sezione “Bandi” del portale https://afam.miur.it, è stata completamente rinnovata.
È possibile effettuare ricerche per
- settore disciplinare
- profilo tecnico-amministrativo
- ricerche per istituzione
- tipologia contrattuale
Sarà, inoltre, possibile distinguere tra le procedure con domande aperte, quelle in corso di svolgimento e quelle concluse.
È allegata alla nota, una guida tecnica redatta dal Cineca.
Riguardo alle procedure che le istituzioni devono osservare, la nota impartisce le seguenti disposizioni.
Obblighi di pubblicazione
- Tutti i bandi devono essere pubblicati sul portale afam.miur.it e devono prevedere che il termine per la presentazione delle domande decorra dalla pubblicazione sul portale
- I bandi a tempo indeterminato devono essere pubblicati, oltre che sul citato portale, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande (pari a 30 giorni) decorre da quest’ultima pubblicazione
- Sul portale devono essere pubblicate la nomina della commissione e la graduatoria
- Le altre informazioni a partire dal calendario delle prove devono essere pubblicate sul sito dell’istituzione. A tal fine il bando deve con tenere il link alla pagina specifica.
Emanazione dei bandi
Le istituzioni possono legittimamente attivare le procedure per la compilazione delle graduatorie di istituto per i docenti e per il reclutamento del personale TA, solo in presenza di almeno un posto vacante e disponibile (posti in organico) o per effettive necessità didattiche o tecniche incarichi fuori organico). Non sono consentite le procedure per costituire elenchi di idonei.
Componenti delle commissioni
Deve essere garantita la rotazione dei componenti delle commissioni con particolare riferimento alle graduatorie di istituto dei docenti.
Lo stesso docente può svolgere la funzione di commissario per un massimo di due volte nel medesimo anno accademico. È prevista la deroga solamente per i settori artistico-disciplinari con un numero molto limitato di docenti di ruolo.