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AFAM e Green pass: ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Università e della Ricerca

Le assenze ingiustificate riferite solo alle attività in presenza. Chiarimenti sul computo dei giorni di assenza per i docenti. Chiarita la differenza con le assenze ingiustificate previste dal D.Lgs. 165/01.

01/09/2021
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Con nota 11600 del 31 agosto 2021 a firma della Ministra Messa vengono fornite ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento delle attività formative in sicurezza nelle istituzioni AFAM alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 111/21 in tema di obbligatorietà del possesso e dell’esibizione del Green pass. La nota rappresenta una prima risposta, seppur parziale, ai numerosi interrogativi posti durante l’incontro del 26 agosto scorso. Di seguito le novità più rilevanti

  • l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è riferito alle attività in presenza svolte in spazi chiusi, con l’eccezione delle attività incompatibili con l’utilizzo dei predetti dispositivi quali, ad esempio, il canto, l’uso degli strumenti a fiato, la danza e la recitazione
  • l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass si applica oltre che al personale docente e tecnico amministrativo dipendente dall’istituzione, anche a: docenti a contratto, supplenti, visiting teacher, accompagnatori al pianoforte, e a tutti gli studenti (evidentemente anche i minorenni), ivi compresi gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale
  • l’esercizio del potere sanzionatorio si riferisce alle attività che debbano svolgersi prioritariamente in presenza, alla luce della specifica organizzazione che ciascuna istituzione ha adottato nell’esercizio della propria autonomia.
  • l’attività in presenza riguarda non solo l’attività didattica frontale, ma anche le altre attività (esami, ricevimento studenti, partecipazione alle sedute di diploma o agli organi collegiali, come pure l’adempimento degli ulteriori obblighi derivanti dalla legislazione vigente) per le quali l’istituzione, nell’ambito della propria programmazione, non abbia stabilito un eventuale svolgimento con modalità alternative
  • la sospensione del rapporto di lavoro deve essere applicata alla quinta occorrenza del mancato rispetto del dovere di possesso e dell’obbligo di esibizione della certificazione.
  • la sospensione del rapporto di lavoro dal quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso e/o esibizione del Green pass da parte dei docenti deve tener conto
    • del collegamento tra l’obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 e lo svolgimento delle attività “in presenza”
    • della specificità della didattica AFAM, la quale non impone una cadenza necessariamente giornaliera
    • dell’organizzazione didattica, che per espressa previsione normativa (art. 1, comma 1, del DL. 111/2021) si svolge, tuttora, “prioritariamente” in presenza.

Conseguentemente se ad esempio un docente svolge il proprio orario di lavoro il 4 e 5 novembre e a seguire l’11 e 12 novembre 2021, l’eventuale assenza ingiustificata per la quale non sono dovuti né “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” vale solo per i giorni 4 e 5 novembre ma non per i giorni 6, 7, 8, 9 e 10 novembre per i quali spetta la normale retribuzione.

  • analogamente i controlli e le eventuali sanzioni di personale diverso da quello di ruolo, come, ad esempio, docenti a contratto, supplenti, accompagnatori al pianoforte e qualunque altro personale che è a vario titolo è coinvolto nella erogazione della didattica o nelle altre attività istituzionali, deve essere limitato alla durata del rapporto in essere con l’istituzione e ai periodi di presenza presso le strutture AFAM
  • anche per il personale tecnico amministrativo il computo delle assenze ingiustificate e l’eventuale sospensione del rapporto di lavoro deve fare riferimento alle attività svolte in presenza
  • per quanto riguarda il personale di ruolo, con riferimento alle conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo introdotto dal D.L. 111/2021, la nota chiarisce come tale disciplina si configura come fattispecie speciale, che istituisce un regime giuridico distinto e derogatorio rispetto alle previsioni, legislative e contrattuali, in ordine all’assenza ingiustificata (in particolare: art. 55-quater, comma 1, lett. b), dlgs. n. 165 del 2001). Nonostante l’uso della medesima espressione (“assenza ingiustificata”), è introdotta, infatti, una fattispecie nuova e diversa, derivante dal mancato possesso (o dal rifiuto di esibizione) della “certificazione verde COVID-19”.
  • Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass tutti coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021.
  • la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM del 17 giugno 2021. L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
  1. schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
  2. schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
  3. schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura
  • è in fase di valutazione la possibilità di utilizzare modalità informatizzate di raccolta del codice a barre bidimensionale
  • le verifiche del possesso delle certificazioni competono, sulla base della normativa di riferimento e dell’organizzazione di ciascuna istituzione, al Direttore dell’istituzione e ai suoi eventuali delegati secondo le modalità che ogni singola istituzione assumerà per il controllo
  • premesso che le verifiche del possesso del green pass da parte degli studenti "sono svolte a campione, la nota chiarisce che l’obbligo si estende
    • a tutte le attività didattiche e curriculari in presenza, quali, ad esempio, lezioni, esami, laboratori, prove, tirocini, sedute di diploma e ricevimento da parte dei docenti,
    • alle attività connesse, quali, sempre a titolo esemplificativo, l'accesso a biblioteche, aule studio, laboratori, eventi, mostre, concerti, ecc..
    • in relazione all’accesso presso le mense e gli alloggi studenteschi o, comunque, presso qualunque spazio adibito a sede AFAM
  • riguardo agli studenti stranieri che siano in possesso di certificazioni diverse da quelle attualmente riconosciute dal Ministero della salute (cfr., in particolare, la circolare n. 34414 del 30 luglio 2021), il MUR ha rivolto il 27 agosto 2021 al CTS uno specifico quesito finalizzato ad acquisire ulteriori indicazioni per favorire l’assolvimento dell’obbligo del green pass anche da parte di tali studenti
  • la nota afferma che continuano ad applicarsi le linee guida previste dagli allegati 18, 22 e 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Infine la nota conferma l’impegno ad attivare anche uno specifico Tavolo tecnico con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali

Commento

La FLC CGIL considera positivo l’impegno del Ministero e in prima persona della Ministra nel fornire risposte alle tante criticità che presenta la normativa sull’obbligo del green pass. Naturalmente non a tutte le domande è stata fornita una risposta, mentre alcune indicazioni appaiono deboli o non convincenti.

Non è convincente l’obbligo di possesso del green pass per gli studenti minorenni che frequentano i corsi propedeutici o in convenzione con le scuole.

Positivi i chiarimenti sul computo dei giorni di assenza ingiustificata per i docenti. Tuttavia, mentre essi appaiono di chiara applicazione per coloro che sono titolari di contratti a tempo indeterminato o determinato, risultano di difficile applicazione per coloro che sono titolari di altre tipologie di contratti individuali

Molto ridimensionata, rispetto a quello che era stato presentato durante l’incontro del 26 agosto, la possibilità che anche l’AFAM possa utilizzare una modalità semplificata di controllo del green pass attraverso l’incrocio con il database della SOGEI.

Davvero singolare è il richiamo all’art. 1 comma 3 del DL 111/21 per confermare la validità delle attuali linee guida allegate al DPCM del 2 marzo 2021. È evidente il tentativo di indebolire le disposizioni, queste si chiarissime, che prevedono accordi con le organizzazioni sindacali (art. 1 comma 5). In ogni caso per l’AFAM c’è l’obbligo di sottoscrivere un contratto integrativo nazionale su salute e sicurezza.

Infine, come FLC CGIL chiediamo di chiudere definitivamente la fase in cui nell’AFAM si applicano per analogia le linee guida dell’università o quelle in materia di produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali. Per la dignità di questo sistema è ora necessario condividere con le organizzazioni sindacali specifici protocolli di sicurezza.

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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