AFAM e lavoratori “fragili”. Il punto della situazione alla luce delle ultime disposizioni normative
Riattivata fino al 31 dicembre la sorveglianza eccezionale. Le conseguenze delle misure previste del dpcm del 3 novembre 2020. Le disposizioni sulla didattica a distanza.
Il CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 19 aprile 2018 prevede che siano oggetto di contrattazione integrativa nazionale “le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro” (Art. 97 comma 3 lettera a1).
Dopo mesi di inerzia e su forte sollecitazione delle organizzazioni sindacali ed in particolare della FLC CGIL, il Ministero dell’Università e della Ricerca nei giorni ha attivato il tavolo negoziale finalizzato alla sottoscrizione del contratto integrativo nazionale su salute e sicurezza.
In attesa della definizione di un quadro di riferimento nazionale del settore afam, facciamo il punto della situazione riguardo all’individuazione dei lavoratori cosiddetti “fragili”.
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Le ricadute del dpcm del 3 novembre sulle istituzioni afam
Le situazioni di fragilità devono essere inserite all’interno delle nuove disposizioni restrittive imposte dal dpcm del 3 novembre 2020 finalizzate ad arginare l’impatto sempre più devastante, della pandemia in corso ormai da mesi nel nostro Paese come in gran parte del mondo.
Come è noto le regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità.
Attualmente, in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, le Regioni sono così classificate
Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.
L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni inserite nel dpcm.
Per le istituzioni afam che ricadono nelle aree gialla ed arancione
- le attività formative e curricolari si svolgono a distanza
- possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori.
Da segnalare, inoltre, che l’obbligo di indossare la mascherina (art. 1 comma 1) e alcune disposizioni previste nell’allegato 25, comportano che non è comunque possibile effettuare in presenza lezioni di canto, strumenti a fiato e attività nei laboratori ad uso promiscuo
Per le istituzioni afam che ricadono nell’area rossa è sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari fermo in ogni caso il loro proseguimento a distanza.
Didattica a distanza
Altro elemento di grande rilievo previsto questa volta dal decreto agosto (art. 33 comma 1 lettera b) del Decreto legge 104/20, convertito nella Legge 126/20) è l’equiparazione a tutti gli effetti, a regime, delle attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. Conseguentemente per i docenti dell’afam (come per i docenti e ricercatori delle università) la didattica a distanza è equiparata, ai fini dell’adempimento degli obblighi di servizio alla didattica in presenza e non “al lavoro agile”. Questa equiparazione necessiterà, naturalmente, di una regolamentazione contrattuale.
Concetto di fragilità
La circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute) 13 del 4 settembre 2020 ha fornito chiarimenti e aggiornamenti con particolare riguardo ai lavoratori “fragili” rispetto a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
Sulla base delle evidenze scientifiche, il riferimento esclusivo all’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Pertanto
- il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto
- la "maggiore fragilità" nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Sorveglianza sanitaria eccezionale
Il decreto legge agosto ha ripristinato a decorrere dal 14 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 la cosiddetta sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dall’art. 83 del decreto Rilancia Italia (DL 34/20) e che aveva cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020.
Di conseguenza i datori di lavoro pubblici e quindi anche le istituzioni afam, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
- dell'età
- della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19,
- degli esiti di patologie oncologiche
- dallo svolgimento di terapie salvavita
- da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per le condizioni sopra riportate valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Pertanto, prima della ripresa delle attività consentite nelle istituzioni afam, è opportuno che i soggetti con patologie, richiedano al medico competente la cosiddetta visita medica a richiesta del lavoratore (art. 41 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08). A tal proposito la circolare 14915/20 del Ministero della salute stabiliva opportunamente che “… i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente”.
L'inidoneità alla mansione accertata grazie alla sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Segnaliamo che dal 5 novembre l’INAIL ha riattivato il servizio online sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale
Indicazioni operative (circolare 13/20 del Ministero della Salute)
- ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)
- le richieste di visita da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente
- le visite mediche devono essere effettuate in ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani. Per evitare assembramenti possono essere differite le visite mediche periodiche (art. 41, comma 2. lett. b) del d.lgs. n. 81/2008).
Giudizio medico legale (circolare 13/20 del Ministero della Salute)
Oltre alla documentazione presentata dal lavoratore/lavoratrice il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio medico-legale
- una dettagliata descrizione della mansione svolta
- una dettagliata descrizione della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività
- le informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, con particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
Sulla base di tutta la documentazione e della eventuale visita il medico esprimerà il giudizio di
- idoneità
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2
- inidoneità temporanea.
A proposito della inidoneità temporanea la circolare prescrive di riservarla esclusivamente ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Commento
Il complesso quadro normativo sopra descritto rende ancora più forte la necessità di definire insieme al MUR le possibili forme di utilizzazione del personale che, nonostante determinate patologie, fino a poco tempo fa ha potuto lavorare in condizioni sicurezza e ora, a causa del covid-19, necessita di misure di protezione aggiuntive o modalità differenti per poter continuare a lavorare senza esporsi al rischio del contagio. Allo stesso modo, solo a livello nazionale può essere affrontato la questione dei docenti che in fase ordinaria si spostavano da una parte all’altra del Paese per insegnare, in presenza di disposizioni finalizzate alla massima riduzione possibile della mobilità.