AFAM: finalmente approvate le corrispondenze tra titoli del previgente ordinamento e diplomi accademici di II livello
Il provvedimento tanto atteso era previsto dalla Legge finanziaria del 2013
Con il Decreto Ministeriale 331 del 10 aprile 2019 sono state approvate le equipollenze tra i diplomi afam del vecchio ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi accademici di II livello. Il provvedimento tanto atteso era previsto dal comma 107 della Legge finanziaria 2013 (Legge 228/12). Tale comma stabiliva che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni (…), al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, (…) congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Presupposto per l’adozione del decreto di equipollenza era l’entrata in ordinamento dei diplomi accademici di II livello. Tali diplomi accademici istituti a livello sperimentale fin dal 2003, sono stati istituzionalizzati e resi ordinamentali solo a partire dall’anno accademico 2018/19 a seguito dell’emanazione del DM 14/18 e del DM 18/2018.
L’equipollenza è valida per i titoli del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, conseguiti entro 31 dicembre 2021 data entro cui tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107bis della Legge 228/12).
Tale provvedimento ha conseguenze importanti anche in tema di equipollenze con le lauree magistrali “al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”. (comma 103 della Legge 228/12)
Pertanto, ai fini sopra descritti, i Diplomi di previgente ordinamento, congiuntamente al possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, rilasciati
- dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alla Classe LM 45 (Musicologia e beni musicali)
- dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Scenografia» sono equipollenti alla Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)
- dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di “Pittura”, “Scultura” e “Decorazione” sono equipollenti alla Classe LM-89 (Storia dell'arte)
- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), sono equipollenti alla Classe LM-12 (Design).
Per completare il quadro degli interventi previsti dalla Legge 228/12 manca il decreto di equipollenza tra i diplomi accademici di II livello sperimentali e i diplomi accademici di II livello ordinamentali (comma 106 della Legge 228/12).