AFAM: il diritto alla ricostruzione della carriera non è soggetta a prescrizione decennale
Importante circolare della Ragioneria Generale dello Stato che recepisce gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.
Con la circolare 28 del 2 dicembre 2021 il Ragioniere dello Stato ha fornito indicazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato in merito alla prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera.
La nota pur essendo indirizzata al Ministero dell’Istruzione, ha un impatto diretto sui lavoratori dell’Afam per il richiamo presente nel CCNL AFAM del 4 agosto 2010 all’art 4, comma 3 e 13 del D.P.R.399/1988 (riconoscimento servizio per il personale) e all’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (riconoscimento servizio per il personale docente).
Come è noto, fino ad oggi si applicava l’ordinaria prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera in applicazione dell’articolo 2946 del codice civile.
Alla luce di una pluralità di sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, e della Corte dei Corti, la circolare chiarisce quanto segue
- il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.
- ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti, in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato, trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile.
Conseguentemente le Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Si tratta di una notizia molto positiva che pone finalmente termine ad una situazione di disorientamento e di differente applicazione delle sentenze della magistratura.
Ricordiamo che nell’Afam la domanda di ricostruzione deve essere presentata dopo il periodo di prova, ma che il riconoscimento dell'anzianità decorra a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
La FLC CGIL è impegnata affinché nel prossimo CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” venga previsto l’integrale riconoscimento del servizio pre ruolo ai fini della carriera.