Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Università » AFAM » AFAM: importante nota del MUR su reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo

AFAM: importante nota del MUR su reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo

La nota fornisce significative indicazioni sulle progressioni verticali in attesa del rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca”. Accolte molte proposte della FLC CGIL.

04/03/2022
Decrease text size Increase  text size

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con nota 3095 del 4 marzo 2022 fornisce importanti indicazioni sul reclutamento e sulla mobilità del personale Tecnico Amministrativo. La nota ha altresì l’obiettivo di sistematizzare le numerose norme che si sono sedimentate in questi ultimi anni.

Indice cliccabile

Disposizioni di carattere generale

Coadiutori

Stabilizzazioni
Conferme
Passaggio da altre pubbliche amministrazioni

Assistenti

Stabilizzazioni
Conferme
Passaggio da altre pubbliche amministrazioni

Collaboratori

Facoltà assunzionali
Progressioni verticali
Passaggio da altre pubbliche amministrazioni
Conferme
Stabilizzazioni
Mobilità

Direttore di Ragioneria e Direttore di Biblioteca (EP/1)

Facoltà assunzionali
Progressioni verticali
Passaggio da altre pubbliche amministrazioni
Conferme
Stabilizzazioni
Mobilità

Direttore Amministrativo (EP/2)

Progressioni verticali
Copertura temporanea dei posti
Mobilità tra amministrazioni
Conferme
Stabilizzazioni
Mobilità

Disposizioni carattere generale

In primo luogo la nota chiarisce che cosa si intende per “facoltà assunzionali”.

Attualmente tali facoltà viaggiano su due binari

  • sui posti preesistenti all’ampliamento delle dotazioni organiche previsto dalla legge di bilancio 2021 (Legge 178/20) le facoltà assunzionali sono pari all’importo risparmiato annualmente per le cessazioni. Le assunzioni sono autorizzate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono gestite centralmente
  • sui posti di ampliamento dell’organico le risorse stanziate consentono le assunzioni sulla base delle delibere definite dalle singole istituzioni, dando la precedenza alle specifiche procedure di stabilizzazione del personale precario in possesso dei vari requisiti previsti.

La nota precisa che le procedure concorsuali devono essere attivate solamente in presenza di precise e circoscritte esigenze di reclutamento. Sono vietati i bandi per la costituzione di graduatorie di soli idonei. La violazione di tali disposizioni può comportare responsabilità erariale.

Premesso che ordinariamente il reclutamento avviene a tempo indeterminato, la nota elenca i casi in cui è legittimo fare ricorso al reclutamento a tempo determinato

  • per i profili di coadiutore e assistente
  • per l’esigenza di reclutare su posto non vacante
  • per l’esigenza di reclutare su posto vacante in assenza di facoltà assunzionali per il tempo indeterminato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i casi di posto non vacante sono i seguenti

  • il titolare è in aspettativa, congedo, ecc.
  • il posto è stato deliberato dall’Istituzione ma non è ancora compreso nell’organico di diritto perchè manca il decreto sulle dotazioni organiche emanato dal MUR e registrato dalla Corte dei conti.

Riguardo alla mobilità, le istituzioni sono tenute a inserire da martedì 26 a venerdì 29 aprile (ore 15) nella sezione riservata “Posti vacanti assegnati alla mobilità/ a.a. 2022/2023 Personale TA”

  • le delibere relative ai lavoratori tecnico-amministrativi precari confermati in servizio
  • i posti vacanti sottratti alla mobilità in applicazione della nota 3095/22.
Coadiutori

In attesa dell’emanazione dell’attuazione del nuovo Regolamento sul reclutamento, le assunzioni dei coadiutori sono a tempo determinato. Poiché il titolo di accesso ancora oggi è il diploma di scuola secondaria di I graduatorie, le istituzioni devono assumere il personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (D. Lgs. 165/01 art. 35 comma 1 lett. b). In sede di rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” la FLC CGIL reitererà la richiesta di elevazione del titolo di studio di accesso che sia adeguato ai nuovi compiti che tale figura ha assunto nella progressiva attuazione della riforma del sistema AFAM.

Stabilizzazioni

Riguardo alla stabilizzazione, la nota specifica quanto segue:

  • il personale precario che ha maturato i requisiti al 31 ottobre 2020 la stabilizzazione sarà effettuata nelle prossime settimane
  • il personale precario che ha maturato i 24 mesi al 31 ottobre 2021 o successivamente potrà essere stabilizzato in seguito all’autorizzazione alle assunzioni per l’anno 2021,
  • il personale precario che ha maturato i 24 mesi al 31 ottobre 2021 o successivamente in presenza di facoltà assunzionali derivanti dall’ampliamento di organico le istituzioni dovranno richiedere l’autorizzazione ad assumere al MUR prima di tale data

Conferme

Riguardo all’istituto della conferma la nota fornisce le seguenti indicazioni

  • il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 deve essere confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità
  • il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 e che è in servizio su posto vacante preesistente all’ampliamento di organico deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare
  • il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 e che è in servizio su posto vacante creato con l’ampliamento di organico non viene confermato a domanda. I posti saranno offerti prioritariamente per i trasferimenti. Su tali posti è possibile reclutare a tempo determinato prima dei trasferimenti, purchè i contratti abbiano come termine il 31 ottobre 2022.

Passaggio da altre pubbliche amministrazioni

In presenza di facoltà assunzionali determinati dall’ampliamento dell’organico e in assenza di personale precario è possibile reclutare attraverso il passaggio da altre pubbliche amministrazioni (art. 30 del D. Lgs. 165/01).

Assistenti

In attesa dell’emanazione dell’attuazione del nuovo Regolamento sul Reclutamento, le assunzioni degli assistenti sono a tempo determinato.

Stabilizzazioni

Riguardo alla stabilizzazione, la nota specifica quanto segue:

  • il personale precario che ha maturato i requisiti al 31 ottobre 2020 la stabilizzazione sarà effettuata nelle prossime settimane
  • il personale precario che ha maturato i 24 mesi al 31ottobre 2021 o successivamente potrà essere stabilizzato in seguito all’autorizzazione alle assunzioni per l’anno 2021,
  • il personale precario che ha maturato i 24 mesi al 31 ottobre 2021 o successivamente in presenza di facoltà assunzionali derivanti dall’ampliamento di organico le istituzioni dovranno richiedere l’autorizzazione ad assumere al MUR prima di tale data

Conferme

Riguardo all’istituto della conferma la nota fornisce le seguenti indicazioni

  • il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 deve essere confermato a domanda. Il relativo posto è sottratto alla mobilità
  • il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 e che è in servizio su posto vacante preesistente all’ampliamento di organico deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare
  • il personale precario che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022 e che è in servizio su posto vacante creato con l’ampliamento di organico non viene confermato a domanda. I posti saranno offerti prioritariamente per i trasferimenti. Su tali posti è possibile reclutare a tempo determinato prima dei trasferimenti, purchè i contratti abbiano come termine il 31 ottobre 2022.

Passaggio da altre pubbliche amministrazioni

In presenza di facoltà assunzionali determinati dall’ampliamento dell’organico e in assenza di personale precario è possibile reclutare attraverso il passaggio da altre pubbliche amministrazioni (art. 30 del D. Lgs. 165/01).

Collaboratori

L’assunzione dei collaboratori avviene con contratto a tempo indeterminato in presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali, e con contratto a tempo determinato nei casi previsti (vedi sopra “Disposizioni di carattere generale”).

Riguardo ai numerosi posti di collaboratore istituiti a seguito dell’ampliamento dell’organico, per il momento è possibile assumere esclusivamente a tempo determinato, in attesa dell’approvazione e registrazione dei decreti sulle nuove dotazioni organiche di istituto. A seguito di tale registrazione sarà possibile reclutare a tempo indeterminato.

Facoltà assunzionali

Le facoltà assunzionali comprese quelle derivanti dall’ampliamento dell’organico potranno essere utilizzate a condizione che

  • si chieda il preventivo accantonamento dei posti al MUR
  • non siano necessarie per stabilizzare personale precario su posti preesistenti ampliamento

Progressioni verticali

In attesa di una precisa regolamentazione nel prossimo CCNL “Istruzione e Ricerca”, la nota ricorda che nel caso le facoltà assunzionali riguardino 2 o più posti di collaboratore è possibile attivare la progressione verticale prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 165/01. In particolare è possibile attivare le progressioni fra aree fino al 50% delle facoltà assunzionali destinati al personale interno mediante procedura comparativa basata

  • sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio
  • sull'assenza di provvedimenti disciplinari
  • sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno
  • sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Per il momento tale procedura è riservata agli assistenti di ruolo in possesso del titolo di studio di accesso alla qualifica di collaboratore.

Per attivare le progressioni fra aree è necessario che nel medesimo anno siano reclutate a tempo indeterminato altrettante unità dall’esterno mediante concorso.

Passaggio da altre pubbliche amministrazioni

In presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali e in assenza di personale precario è possibile reclutare attraverso il passaggio da altre pubbliche amministrazioni (art. 30 del D. Lgs. 165/01).

Conferme

  • Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2022 è confermato a domanda. Il posto è sottratto alla mobilità
  • il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2022 deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare. Tale disposizione riguarda anche i posti creati a seguito dell’ampliamento dell’organico

Stabilizzazioni

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 104/2013 il personale che matura i 36 mesi di servizio  con contratto a tempo determinato acquisisce il diritto alla stabilizzazione.

Mobilità

I posti sui quali alla data del 29 aprile 2022 non risulta in servizio personale precario, sono destinati ai trasferimenti.

Sono altresì disponibili per i trasferimenti anche i posti sui quali è stata bandita una procedura di reclutamento.

In applicazione del verbale di confronto sulla mobilità dello scorso febbraio e del CCNL AFAM del 4 agosto 2010, il CdA della singola istituzione può decidere di definire lo specifico profilo del collaboratore.

Per il momento sono state definite le seguenti declinazioni del profilo

Caratteristica del profilo (Area)

Titolo di studio che garantisce l’accesso (il CdA può deliberare che l’accesso sia garantito anche da altre lauree, ma non può escludere le lauree qui indicate)

Nessun profilo specifico

Laurea (triennale) o titolo equipollente ai fini dei pubblici concorsi

Area giuridico-amministrativa

Laurea (triennale) in economia, giurisprudenza, scienze politiche

Area contabile ed economico-patrimoniale

Laurea (triennale) in economia

Area bibliotecaria

Laurea (triennale) in studi umanistici, archivistica e biblioteconomia, conservazione dei beni culturali

Area tecnico-informatica

Laurea (triennale) in informatica, ingegneria

Area dell’informazione e della comunicazione

Laurea (triennale) in studi umanistici, scienze politiche

Tenuto conto del titolo di accesso necessario per accedere alla specifica declinazione del profilo, il CdA può decidere di escludere dai trasferimenti coloro che non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

In nessun caso il CdA può escludere coloro che siano in possesso dei titoli di studio sopra indicati in relazione alla specifica declinazione del profilo.

Direttore di Ragioneria e Direttore di Biblioteca (EP/1)

L’assunzione degli EP/1 avviene con contratto a tempo indeterminato in presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali, e con contratto a tempo determinato nei casi previsti (vedi sopra “Disposizioni di carattere generale”).

Riguardo ai posti di Direttore di Biblioteca istituiti a seguito dell’ampliamento dell’organico, per il momento è possibile assumere esclusivamente a tempo determinato in attesa dell’approvazione e registrazione dei decreti sulle nuove dotazioni organiche di istituto. A seguito di tale registrazione sarà possibile reclutare a tempo indeterminato.

I titoli di studio di accesso saranno definiti successivamente tenuto conto anche della competenza del CCNL sulla materia

Facoltà assunzionali

Le facoltà assunzionali comprese quelle derivanti dall’ampliamento dell’organico, potranno essere utilizzate a condizione che

  • si chieda il preventivo accantonamento dei posti al MUR
  • non siano necessarie per stabilizzare personale precario su posti EP/1 preesistenti ampliamento

Progressioni verticali

In attesa di una precisa regolamentazione nel prossimo CCNL “Istruzione e Ricerca” la nota ricorda che nel caso le facoltà assunzionali riguardino 2 posti EP/1 è possibile attivare la progressione verticale prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 165/01. In particolare è possibile attivare le progressioni fra aree fino al 50% delle facoltà assunzionali destinati al personale interno mediante procedura comparativa basata

  • sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio
  • sull'assenza di provvedimenti disciplinari
  • sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno
  • sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Per il momento tale procedura è riservata ai collaboratori di ruolo in possesso del titolo di studio di accesso alla qualifica di EP/1.

Per attivare la progressione è necessario che nel medesimo anno sia reclutata a tempo indeterminato un’altra unità dall’esterno mediante concorso.

Passaggio da altre pubbliche amministrazioni

In presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali e in assenza di personale precario è possibile reclutare attraverso il passaggio da altre pubbliche amministrazioni (art. 30 del D. Lgs. 165/01).

Conferme

  • Il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2022 è confermato a domanda. Il posto è sottratto alla mobilità
  • il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2022 deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare. Tale disposizione riguarda anche i posti creati a seguito dell’ampliamento dell’organico

Stabilizzazioni

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 104/2013 il personale che matura i 36 mesi di servizio con contratto a tempo determinato acquisisce il diritto alla stabilizzazione.

Mobilità

I posti sui quali alla data del 29 aprile 2022 non risulta in servizio personale precario, sono destinati ai trasferimenti.

Sono altresì disponibili per i trasferimenti anche i posti sui quali è stata bandita una procedura di reclutamento.

Direttore amministrativo EP/2

L’assunzione degli EP/2 avviene con contratto a tempo indeterminato in presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali, e con contratto a tempo determinato nei casi previsti (vedi sopra “Disposizioni di carattere generale”).

Tenuto conto che il posto di EP/1 è un’esigenza stabile dell’istituzione è necessario bandire concorsi a tempo indeterminato.

Progressioni verticali

In attesa di una precisa regolamentazione nel prossimo CCNL “Istruzione e Ricerca”, la nota ricorda che nel caso di procedure concorsuali bandite da più istituzioni, è possibile attivare la progressione fra aree prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 165/01, fino al 50% delle facoltà assunzionali, destinata al personale interno mediante procedura comparativa basata

  • sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio
  • sull'assenza di provvedimenti disciplinari
  • sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno
  • sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Ricordiamo che l’utilizzo della procedura prevista dall’art. 52 per l’assunzione degli EP/2 è stata una delle proposte avanzate ripetutamente negli ultimi mesi dalla FLC CGIL e che trova finalmente positivo accoglimento.

Copertura temporanea dei posti

L’attribuzione di incarichi ad interim o di mansioni superiori riveste natura eccezionale e temporanea.

Nel caso di attribuzione delle mansioni superiori

  • le istituzioni entro 90 giorni dall’attribuzione, devono avviare le procedure per la copertura del posto vacante.
  • tale attribuzione può essere effettuata per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili a un anno nelle more della conclusione delle procedure di copertura del posto vacante.

Mobilità tra amministrazioni

In presenza di posto vacante e di facoltà assunzionali e in assenza di personale precario è possibile reclutare attraverso il passaggio da altre pubbliche amministrazioni (art. 30 del D. Lgs. 165/01).

Conferme

  • il personale precario in servizio su posto vacante che matura i 36 mesi di servizio entro il 31 ottobre 2022 è confermato a domanda. Il posto è sottratto alla mobilità
  • il personale precario che non matura i 36 mesi entro il 31 ottobre 2022 deve essere confermato a domanda (e il relativo posto è sottratto alla mobilità), salvo che abbia ricevuto una sanzione disciplinare.

Stabilizzazioni

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 104/2013 il personale che matura i 36 mesi di servizio con contratto a tempo determinato acquisisce il diritto alla stabilizzazione.

Mobilità

Sono sottratti alla mobilità i posti che sono stati già offerti a trasferimento per il 2021/2022, compresi quelli che si sono resi vacanti durante le operazioni di mobilità 2021/2022, se è stato bandito un concorso alla data di pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità (prevista per il mese di aprile).

I posti che invece si sono resi vacanti successivamente ai trasferimenti 2021/2022, sono destinati alla mobilità e solo successivamente possono essere oggetto di procedure di reclutamento.