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AFAM: informativa sul decreto per i concorsi di sede dei docenti per l’a.a. 2023/2024. Non è prevista alcuna tutela per i precari

Il provvedimento sarà adottato nei prossimi giorni. FLC CGIL: metteremo in campo tutte le azioni per bloccare i tentativi di dissoluzione del sistema nazionale.

27/03/2023
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Il 23 marzo scorso si è svolto presso il Ministero dell’università e della Ricerca un incontro con le organizzazioni sindacali in cui sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto ministeriale applicativo delle norme approvate nel decreto legge milleproroghe sul reclutamento a tempo indeterminato dei docenti.

Come è noto l’art. 6 comma 4-ter del DL 198/23 prevede che nelle more della piena attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento (che ha avuto recentemente una battuta di arresto da parte del Consiglio di Stato), le istituzioni afam statali per l’a.a. 2023/2024 possano assumere a tempo indeterminato docenti attingendo prioritariamente dalle graduatorie compilate dalle istituzioni statizzate per la stabilizzazione del personale e dalle vigenti graduatorie nazionali (ormai quasi del tutto esaurite) e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Rispetto alle selezioni pubbliche si applicano alcune disposizioni del decreto legislativo 165/01 in tema di pubblicità, rispetto delle pari opportunità, composizione delle commissioni.
I criteri, le modalità e i requisiti di partecipazione sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

I principali contenuti dello schema di decreto ministeriale

Facoltà assunzionali                                                                                                                          

Con le procedure definite dal decreto ministeriale potranno essere assunti circa 600/700 docenti, circa il 40% del totale dei posti liberi. Tale cifra deriva dalla somma dei posti per ampliamento previste dall’articolo 1, comma 889, della legge 178/20 non utilizzate e dal numero dei posti equivalenti ai risparmi per pensionamenti a decorrere dal 1° novembre 2023.

La ripartizione delle facoltà assunzionali avviene in proporzione ai posti vacanti di ciascuna istituzione in esito ai trasferimenti.

Graduatorie nazionali e elenchi A e B istituti statizzati

In caso di utilizzo di facoltà assunzionali in presenza di candidati inseriti nelle graduatorie nazionali (GET, GNE, legge 143/04, legge 128/13, legge 205/17, Legge 12/20) le assunzioni sono effettuate prioritariamente da tali graduatorie (quasi completamente esaurite).

Analoga priorità è prevista per gli elenchi A e B stilati in sede di statizzazione delle ex accademie storiche e degli ex istituti superiori di studi musicali. Tali elenchi sono utilizzabili esclusivamente dagli istituti che li hanno compilati.

Concorsi di sede

Le procedure selettive prevedono una fase di valutazione dei titoli e, successivamente, due prove.

Accedono alle prove coloro che abbiano acquisito un punteggio per titoli di servizio, artistici e culturali di almeno 18 punti su 30. Non è prevista alcuna forma di riconoscimento particolare per i precari con tre anni di servizio.

  • Le prove consistono:
    • in una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati;
    • in una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati

Le commissioni giudicatrici sono composte dal Direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico.

Possono partecipare alle procedure anche i docenti di ruolo presso la stessa istituzione o presso altre istituzioni inquadrati in settori artistico-disciplinari affini a quello per cui viene bandita la procedura.

Sono previste disposizioni in tema di applicazione delle riserve di posti in applicazione della Legge 68/99.

La posizione della FLC CGIL

La FLC CGIL ha già espresso la propria netta e radicale contrarietà, nel metodo e nel merito, alle disposizioni approvate nel decreto legge milleproroghe e di cui lo schema di decreto ministeriale è la norma applicativa.

L’impressione generale è quella di un profilo di autonomia radicale che viene data alle diverse sedi, alla fine maggiore persino di quella universitaria, perché mancante di alcuni “check and balance” presenti nel sistema accademico (sempre più deboli, in realtà, ma comunque presenti) negli equilibri e nelle dialettiche degli organismi accademici.

La mancata stabilizzazione di personale precario in possesso degli stessi requisiti che hanno consentito la costituzione negli scorsi anni di più graduatorie nazionali, è una scelta totalmente sbagliata.

L’attivazione del reclutamento senza l’abilitazione artistica nazionale è un errore molto grave che comporterà un arretramento nel funzionamento del sistema.

La soluzione migliore sarebbe quella di sospendere questa procedura.

A fronte dell’assenza di un confronto a livello politico tra Ministero e organizzazioni sindacali sulle scelte di fondo sul settore Afam e, più in generale, con chi opera quotidianamente nelle istituzioni (l’approvazione di emendamenti senza discussione, proposti da parlamentari totalmente ignari dei contenuti e delle conseguenze, fa parte di questa deriva), abbiamo preannunciato iniziative di contrasto.

Nel merito abbiano espresso le seguenti osservazioni e proposte di carattere tecnico:

  • i docenti precari con tre anni di servizio devono essere direttamente ammessi alle prove con l’assegnazione dei 18 punti previsti per i titoli di servizio, artistici e professionali;
  • occorre eliminare le norme relative al personale già di ruolo, per l’indeterminatezza della norma riguardo alle affinità, perché sottrae posti al reclutamento, perché introduce una surrettizia forma di mobilità;
  • le esigenze didattiche e di ricerca dell’istituzione correlate al reclutamento devono essere obbligatoriamente individuate dalle strutture didattiche (nelle istituzioni più piccole dal collegio dei professori) e che in coerenza con esse il Consiglio Accademico deliberi la ripartizione delle facoltà assunzionali;
  • il numero dei componenti delle commissioni deve essere di almeno 5 docenti;
  • occorre rendere obbligatoria un’unica procedura concorsuale nel caso di più posti per lo stesso Settore artistico disciplinare;
  • occorre introdurre norme stringenti in tema di procedure congiunte tra istituzioni;
  • è indispensabile fornire precise indicazioni a livello nazionale sulle modalità di calcolo delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico ai fini dell’assegnazione del punteggio per titoli di servizio;
  • occorre chiarire le procedure per l’assegnazione dei posti ai riservisti in presenza di più procedure.

Abbiamo chiesto informazioni sugli ipotetici strumenti a disposizione del MUR e delle istituzioni per verificare se un docente abbia partecipato a più di una commissione. A tal proposito abbiamo chiesto di conoscere quali sarebbero i poteri di intervento del Mur in caso di inerzia dell’istituzione.

Infine, consideriamo disdicevole constatare che l’unico modo per poter far valere la corretta applicazione delle disposizioni previste dal decreto, sarà quello di attivare il contenzioso giurisdizionale.