AFAM: le indicazioni operative del MUR per l’equiparazione dei diplomi accademici in restauro
I diplomi di vecchio ordinamento in restauro e i diplomi di I livello sperimentali in restauro sono abilitanti per la qualifica di restauratore di beni culturali
Il 5 luglio scorso è entro in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 24 aprile 2024 che ha modificato il Regolamento sugli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM (DPR 212/05).
Il nuovo provvedimento ha inserito una specifica disposizione relativa ai diplomi accademici in restauro. In particolare, ha equiparato al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01)
- i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 508/99
- il diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro, precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87.
Il Ministero dell’Università e della ricerca con nota 13405 del 17 luglio 2024 ha emanato le disposizioni applicative di tale disposizione.
Innanzitutto, chiarisce che i titoli sopra elencati sono quelli conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012
La nota ricorda che a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme i possessori di tali titoli non sono più tenuti a effettuare l’esame di idoneità indicato quale presupposto per l’iscrizione nell’elenco dei restauratori (decreto del Ministro della cultura n. 52 del 17 gennaio 2024).
Per l’iscrizione nell’elenco dei restauratori, occorre seguire il seguente iter
- presentazione da parte degli aspiranti di apposita istanza presso le istituzioni che hanno rilasciato i titoli in questione
- valutazione da parte delle istituzioni dei piani di studi seguiti e rilascio dell’attestazione concernente fino a due specifici settori di competenza del titolo
- presentazione al Ministero della cultura della domanda di iscrizione nell’elenco dei Restauratori.
La nota ricorda che la valutazione sarà effettuata avuto riguardo alla prevalenza degli insegnamenti qualificanti lo specifico settore oggetto di attestazione.
Le Istituzioni che non siano attualmente accreditate al rilascio del diploma quinquennale in restauro abilitante alla professione (DASLQ01), per poter rilasciare l’attestazione dovranno acquisire la valutazione da parte di una delle Accademie accreditate, prediligendo l’istituzione geograficamente più vicina.
Risultano abilitate al corso DASLQ01 le seguenti Istituzioni
- Accademia di Belle Arti di Bologna
- Accademia di Belle Arti di L’Aquila
- Accademia di Belle Arti di Macerata
- Accademia di Belle Arti di Milano
- Accademia di Belle Arti di Napoli
- Accademia di Belle Arti di Palermo
- Accademia di Belle Arti di Sassari
- Accademia di Belle Arti di Verona
- Accademia di Belle Arti di Como.
Ricordiamo, infine, che i settori di competenza elencati dal DM 52/24 sono i seguenti
1) Materiali lapidei, musivi e derivati;
2) Superfici decorate dell'architettura;
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe;
9) Materiale libraio e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei;
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
11) Strumenti musicali;
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.