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AFAM: ripresa di alcune attività e lavoratori “fragili”. Il punto della situazione

Il quadro della situazione alla luce delle novità introdotte dal Decreto Rilancia Italia

01/06/2020
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In questi giorni molte istituzioni AFAM si stanno attivando per realizzare alcune attività in presenza contemplate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (ad esempio gli esami). In assenza di un quadro di riferimento nazionale e mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca si appresterebbe ad emanare specifici decreti ministeriali senza alcun confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, facciamo il punto della situazione riguardo all’individuazione dei lavoratori cosiddetti “fragili” e all’attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

In premessa indichiamo la cornice normativa nella quale si colloca la problematica dei lavoratori “fragili”

  • la frequenza delle attività di formazione superiore è svolta con modalità definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Decreto Legge 33/20 art. 1 comma 13; Decreto Legge 19/20 art. 2)
  • Fino al 14 giugno 2020
    • è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese quelle presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, (DPCM 17 maggio 2020 art. 1 comma 1 lettera q)
    • le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (DPCM 17 maggio 2020 art. 1 comma 1 lettera s)
    • possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore. Le istituzioni assicurano la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività (DPCM 17 maggio 2020 art. 1 comma 1 lettera s)
  • il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (Decreto Legge 18/20 art. 87 comma 1)
  • va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS tenendo conto della specificità di ogni singola realtà. (“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020).

Individuazione lavoratori e lavoratrici fragili

In base ai dati epidemiologici, rientrano nella categoria dei soggetti “fragili” le lavoratrici e i lavoratori di

  • età superiore ai 55 anni
  • età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche).

(INAIL: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione)

Sorveglianza sanitaria eccezionale per i soggetti “fragili”

L’art. 83 del decreto Rilancia Italia (DL 34/20) stabilisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e quindi anche le istituzioni afam, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione

  • dell'età
  • della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19,
  • degli esiti di patologie oncologiche
  • dallo svolgimento di terapie salvavita
  • da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Pertanto, prima della ripresa delle attività consentite nelle istituzioni afam, è opportuno che i soggetti con patologie, richiedano al medico competente la cosiddetta visita medica a richiesta del lavoratore (art. 41 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08). A tal proposito  la circolare 14915/20 del Ministero della salute stabilisce che “… i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente”.

I soggetti età superiori ai 55 anni, in assenza di ulteriori indicazioni normative, è opportuno che vengano sottoposti a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni per la ripresa del lavoro.

Assenze dal servizio

Fino al 31 luglio 2020

  • per i disabili con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
  • per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, (articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992) è prescritto un periodo di assenza dal servizio dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. Tale periodo è equiparato al ricovero ospedaliero, senza decurtazione sul trattamento accessorio.