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AFAM: sospensione delle attività formative, limitazione della mobilità delle persone e obblighi di servizio al tempo del Coronavirus. Il punto della situazione

Ancora nessuna indicazione ufficiale da parte del Ministero dell’Università e Ricerca mentre cresce la preoccupazione tra lavoratori e studenti.

09/03/2020
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L’emergenza sanitaria determinata dall’espansione dell’epidemia da coronavirus, si sta aggravando giorno per giorno. È stato emanato un ulteriore provvedimento (DPCM 8 marzo 2020) recante ulteriori misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus Covid-19, contro cui non ci sono ancora anticorpi, medicine o vaccinazioni. Pur non essendo a rischio la grande maggioranza della popolazione, questo e i provvedimenti precedenti sono diretti ad evitare la sua diffusione incontrollata ed un conseguente stress eccessivo alle strutture sanitarie.

Naturalmente la vicenda sta avendo pesanti ripercussioni sulla funzionalità anche delle istituzioni AFAM.

La FLC CGIL, nel ribadire la piena fiducia nelle autorità sanitarie che stanno gestendo l’emergenza, ricorda che il contratto nazionale non è sospeso, né è venuto meno il ruolo del sindacato, sia per quanto riguarda la contrattazione e, più in generale, la vigilanza del rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sia per quanto riguarda la difesa della funzione pubblica e universale dell’istruzione. È importante che questa situazione di emergenza venga gestita in tutte le istituzioni afam, secondo principi e modalità comuni, cercando di contrastare e contenere quel processo di frammentazione che il sistema ha sviluppato in particolare nell’ultimo decennio. Per questo ribadiamo la richiesta di una cabina di regia nazionale e l’emanazione da parte del Ministero dell’Università e Ricerca di linee guida concordate con i sindacati firmatari del CCNL.

In attesa delle determinazioni del Ministero, facciamo il punto della situazione alla luce dei provvedimenti emanati, fornendo indicazioni su possibili comportamenti da tenere nelle diverse situazioni ricordando che è importante chiedere come RSU e come OO.SS il confronto e la condivisione di tutti i provvedimenti e le iniziative da porre in essere.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

Sospensione delle attività formative

Cosa dicono le norme

Fino al 3 aprile 2020 (per la Regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) e fino al 15 marzo 2020 (per i restanti territori) non sono consentite le attività didattiche in presenza. Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative o delle eventuali prove di verifica funzionali al completamento delle attività didattiche. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni.

Il DPCM 8 marzo 2020 ricorda che al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Le ricadute sugli obblighi di lavoro dei docenti

I periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Quindi non vi è alcun obbligo per i docenti di recuperare le ore non prestate.

Al tempo stesso, se le ore non prestate impediscono il completamento delle attività didattiche per gli studenti, i docenti, caso per caso, assicurano il recupero (cosa diversa dalla didattica aggiuntiva) delle attività formative o delle eventuali prove di verifica individuando tempi e modalità.

Il Direttore dell’Istituzione, mediante una specifica comunicazione, è tenuto a informare i docenti delle disposizioni in vigore e a raccogliere le eventuali richieste di recupero delle attività formative o delle prove di verifica al fine di riprogrammare il piano delle attività anche alla luce dei provvedimenti via via adottati dalle autorità competenti.

Criticità della diversa durata della sospensione

Molti docenti che risiedono nelle aree ad alto rischio lavorano nelle istituzioni degli altri territori. In base alle recenti disposizioni questi docenti non potrebbero spostarsi fino al 3 aprile se non per comprovate esigenze lavorative. Al tempo stesso le autorità regionali dei territori fuori dalle aree ad alto rischio stanno emanando ordinanze che impongono la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e l’obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza, per chi proviene dalle aree a rischio.

È assolutamente indispensabile che vengano emanate disposizioni a livello nazionale.

Didattica a distanza

Cosa dicono le norme

Durante il periodo di sospensione, le attività didattiche possono essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza, avendo particolare cura per le esigenze degli studenti con disabilità.

Indicazioni

In premessa occorre ricordare come appaia improbabile l’effettuazione a distanza della gran parte degli insegnamenti impartiti nelle istituzioni afam. Nei casi in cui si decida di realizzare la didattica a distanza, è importante ricordare che usualmente la didattica a distanza non è la semplice videoregistrazione più o meno in streaming di una normale lezione: da una parte prevede una specifica progettazione (tenendo conto dell’assenza dell’interazione non verbale e le diversità modalità di relazione di un’ambiente virtuale), dall’altra presenta evidenti limiti nei processi di apprendimento proprio per la loro dimensione individuale e virtuale (tant’è che nelle esperienze di MOOC e atenei telematici sono accompagnate da attività di tutoraggio e continua verifica, con domande e discussioni in chat collettive, per supportare i processi attentivi e attivare quelli di apprendimento relazionale). In questo quadro, considerando una loro temporanea attivazione straordinaria e emergenziale, anche in forma incompleta e parziale, è bene precisare che tutte le attività di didattica a distanza sono volontarie e non possono essere imposte.

Riunioni interne

Cosa dicono le norme

Nelle zone a rischio fino al 3 aprile 2020 sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza e sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

In tutti gli altri territori fino al 3 aprile 2020 si raccomanda di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e qualsivoglia riunione si può svolgere solo se si garantisce ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.

Indicazioni

Vista la gravità della situazione epidemiologica, tenuto conto della provenienza territoriale variegata del personale che opera nelle istituzioni afam, per la FLC CGIL è indispensabile sospendere qualsiasi riunione in presenza in tutto il Paese.

Musei, biblioteche, archivi

Cosa dicono le norme

Nelle zone a rischio fino al 3 aprile 2020 sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura indicati dal codice dei beni culturali e del paesaggio (tra cui le biblioteche e gli archivi).

Negli altri territori fino al 3 aprile 2020 è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (tra cui le biblioteche e gli archivi).

Indicazioni

Fino al 3 aprile 2020 è escluso l’accesso per studenti e esterni a musei, biblioteche archivi eventualmente presenti nelle istituzioni afam.

Manifestazioni ed eventi

Cosa dicono le norme

In tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Indicazioni

Concerti, mostre, spettacoli, ecc. eventualmente programmati dalle istituzioni devono essere obbligatoriamente sospesi.

Personale Tecnico e Amministrativo

Cosa dicono le norme

I periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (Decreto Legge 9/2020 art. 19 comma 3).

Le istituzioni privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

È potenziato il ricorso al lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020). A tal fine

  • è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime

  • le norme sul lavoro agile sono applicabili a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti

  • è riconosciuta la priorità alle richieste di lavoro agile che pervengono dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Qualora sia possibile, si raccomanda di favorire la fruizione di periodi di ferie.

Indicazioni

  1. Coinvolgimento sindacale

È importante chiedere come RSU e come OO.SS, incontri urgenti (per via telematica) per una condivisione di tutti i provvedimenti e le iniziative da porre in essere. In questi incontri e nell’azione sindacale è importante tenere in considerazione e portare all’attenzione dell’amministrazione i problemi e le situazioni di tutte le componenti dell’istituzione.

  1. Orario di apertura

Si suggerisce l’apertura delle istituzioni per il tempo indispensabile per svolgere le prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli studenti.

  1. Prestazione lavorativa

Gli strumenti utilizzabili in questa fase sono la flessibilità e il lavoro agile (cosa diversa dal telelavoro).

Tutti questi strumenti devono essere regolati nel confronto con RSU e OO.SS e sono applicabili al singolo lavoratore solo su base volontaria.

I periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 (comprese la limitazione negli spostamenti, l’orario ridotto di apertura degli uffici, ecc.), costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

  1. Flessibilità

Le modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa possono essere applicate in particolare per quelle attività che possono svolgersi solo in presenza (alle quali non è possibile utilizzare altre forme di esecuzione della prestazione, come il lavoro agile) e per il tempo indispensabile per svolgere le attività necessarie non correlate alla presenza degli studenti. Hanno la priorità le richieste dei lavoratori

  • portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio

  • che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa

  • sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

  1. Lavoro agile

La legge 81/17 definisce il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche con la finalità di un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale. Nell’ambito della prestazione lavorativa occorre

  • non superare i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla contrattazione collettiva

  • individuare le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro

  • individuare forme di correlazione temporale rispetto all’orario di lavoro e di servizio dell’amministrazione anche mediante fasce di reperibilità

  • evitare di ridurre la flessibilità ad una mera prestazione lavorativa da casa, mantenendo ferme rigidità che non sono richieste (tipiche del telelavoro).

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore l’Amministrazione è tenuta a consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. A questo link l’informativa predisposta dall’INAIL.

È riconosciuta la priorità alle richieste di lavoro agile che pervengono dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità o dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Periodi di malattia da COVID – 19

Cosa dicono le norme

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Per tali periodi è escluso il taglio dei trattamenti accessori (RPD per i docenti, CIA per il personale TA).