Personale TA AFAM: le 18 ore di permessi per visite e terapie totalmente fruibili anche per l’anno accademico 2017/2018
Nessuna decurtazione anche se il CCNL “Istruzione e Ricerca” è entrato in vigore il 20 aprile 2018.
L’articolo 104 del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19 aprile 2018 prevede che al personale amministrativo e tecnico in servizio presso le istituzioni Afam, siano riconosciute, sia su base oraria che giornaliera, permessi fino a 18 ore per anno accademico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
Le 18 ore sono comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tenuto conto che la firma del CCNL è arrivata ad anno accademico abbondantemente iniziato e che il medesimo CCNL è entrato in vigore il 20 aprile 2018, è sorto il problema per l’anno accademico 2017/2018 dell’eventuale riproporzianamento di tali permessi o della loro decurtazione nel caso di eventuale utilizzo di permessi giornalieri con la medesima motivazione nel periodo precedente al 20 aprile 2018.
L’ARAN con l’orientamento applicativo cfl2 del 2 agosto 2018 relativo all’art. 35 CCNL degli enti locali (il cui contenuto è quasi totalmente identico all’art. 104 del CCNL “Istruzione e Ricerca”) chiarisce che “Trattandosi di un istituto del tutto nuovo, l’eventuale fruizione nei primi mesi del 2018, di assenze per visite specialistiche a giorni non può avere alcuna incidenza sul quantitativo complessivo delle ore che la richiamata disciplina contrattuale riconosce al personale. Pertanto, nel corso del 2018, il lavoratore potrà comunque fruire di permessi retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel limite delle 18 ore annue, anche se precedentemente al 21.5.2018 (20 aprile per il CCNL “Istruzione e Ricerca”, ndr) si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione. Del resto, la suddetta clausola contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi di cui si tratta.”
La risposta dell’ARAN è peraltro coerente con il fatto che tale istituto rappresenta un costo contrattuale quantificato, per tutto il comparto “Istruzione e Ricerca”, in 14,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
In conclusione il personale amministrativo e tecnico dell’Afam può, comunque, avvalersi per intero, entro il 31 ottobre 2018, delle 18 ore per anno accademico della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto collettivo nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 19 aprile 2018.
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Le 18 ore annuali di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici previste dall’art. 35 del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, vanno riproporzionate nell’anno 2018 tenuto conto che il nuovo CCNL è divenuto efficace solo dal 22 maggio 2018?
L’art. 35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ha introdotto un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”.
Il nuovo istituto contrattuale, applicabile dal 22 maggio 2018, infatti, prevede un quantitativo di 18 ore annue che, potranno essere fruite, alle condizioni espressamente stabilite dal citato art. 35 del CCNL del 21.5.2018.
Trattandosi di un istituto del tutto nuovo, l’eventuale fruizione nei primi mesi del 2018, di assenze per visite specialistiche a giorni non può avere alcuna incidenza sul quantitativo complessivo delle ore che la richiamata disciplina contrattuale riconosce al personale. Pertanto, nel corso del 2018, il lavoratore potrà comunque fruire di permessi retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel limite delle 18 ore annue, anche se precedentemente al 21.5.2018 si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione. Del resto, la suddetta clausola contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi di cui si tratta.
Si ritiene, in conclusione, che i lavoratori possano, comunque, avvalersi per intero, entro il 31.12.2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto collettivo nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21.5.2018.