ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, FIRU, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL, UGL-UNIVERSITÀ, UIL-PAUR: Proposte di emendamenti al DdL che istituisce la terza fascia del ruolo dei professori universitari
Istituzione della terza fascia dei professori universitari e altre disposizioni urgenti per le universita'.
ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, FIRU, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL, UGL-UNIVERSITÀ, UIL-PAUR
A tutti i Deputati
In vista della discussione in Aula del PdL 5980 che inizierà nel pomeriggio del 26 febbraio 2001, si propone ai Deputati di presentare e/o sostenere i seguenti emendamenti.
PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL PDL 5980
(ISTITUZIONE DELLA TERZA FASCIA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE UNIVERSITÀ)
Art. 1.
Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente (è, integralmente, il comma 1 dell'art. 1 del PdL 5980 già approvato dalla Commissione Cultura):
1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se assunti in servizio dopo il 1° agosto 1980 e con un triennio di attività didattica e scientifica maturato anche successivamente alla predetta data purchè abbiano superato un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai predetti assistenti e tecnici continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, qualora banditi dalle università, danno accesso a posti per professori di terza fascia, con stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari, salvo quanto previsto dalla presente legge.
MOTIVAZIONE
Se non si approva questo emendamento gli attuali ricercatori e le figure equiparate dovranno sottoporsi ad una verifica per transitare in una nuova "denominazione" e continuare a svolgere le stesse mansioni e a percepire la stessa retribuzione. Inoltre la verifica - per la prima volta nella legislazione italiana - porterebbe all'accesso alla docenza universitaria con modalità non omogenee sul territorio nazionale e rinvierebbe per molto tempo (definizione delle modalità e svolgimento della verifica) il pieno riconoscimento ai ricercatori del ruolo docente da anni svolto. La stessa verifica produrrebbe un'ulteriore stratificazione della docenza e un contenzioso amministrativo.
Art. 5.
Nel comma 1 cassare le parole dopo la parola "rettore".
MOTIVAZIONE
Approvando questo emendamento si avrebbe una estensione dell'elettorato passivo per i professori associati non più arretrata rispetto a quella già prevista da alcuni Statuti, ripristinando così, tra l'altro, quanto previsto nel testo unificato adottato dalla Commissione Cultura.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma (è, integralmente, il comma 4 dell'art. 5 già approvato dalla Commissione e tolto dopo il parere della Commissione Bilancio):
Per i professori della prima e della seconda fascia nominati in ruolo provenendo dal ruolo dei professori universitari è abolito il periodo di conferma e di straordinariato.
MOTIVAZIONE
Se non si approva questo emendamento un professore continuerebbe ad essere sottoposto nella sua carriera a tre periodi di prova, contrariamente a quanto accade in tutti gli altri ruoli dello Stato.
Alla fine aggiungere il seguente comma:
All'art. 16, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n.168, è apportata la seguente modifica: alla lettera d) è aggiunto alla fine il seguente periodo: 'Nelle medesime norme non è ricompresa, ai soli fini dell'elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, ricomprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studentì.
MOTIVAZIONE
Se non si approva questo emendamento gli Statuti di tutti gli Atenei rimarrebbero sotto la spada di Damocle dei ricorsi amministrativi e delle conseguenti sentenze che hanno già devastato gli Atenei di Roma "La Sapienza", Palermo, Perugia e Parma.