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ANDU: No alla controriforma della docenza universitaria

Gli articoli approvati dalla Commissione Cultura della Camera relativi al Collegato governativo di riforma della docenza universitaria (C. 6562) rappresentano una vera e propria controriforma che punta a rafforzare il potere dei gruppi accademici dominanti negli Atenei.

08/01/2001
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Al Governo e ai Parlamentari

Gli articoli approvati dalla Commissione Cultura della Camera relativi al Collegato governativo di riforma della docenza universitaria (C. 6562) rappresentano una vera e propria controriforma che punta a rafforzare il potere dei gruppi accademici dominanti negli Atenei. Infatti:

1. vengono accentuate le differenze tra le tre fasce della docenza (art. 2, commi 1 e 2), che restano tre ruoli distinti ai quali si accede attraverso gli attuali concorsi-cooptazioni personali (art. 2, comma 4), con la novita' che tutti gli associati diventati tali per idoneita' dovranno sostenere la prova didattica nei concorsi ad ordinari, cosi' come la debbono continuare a sostenere tutti gli attuali ricercatori nei concorsi ad associato e ad ordinario (art. 2. comma 4);

2. i professori di terza fascia svolgeranno una attivita' maggiore e piu' subalterna rispetto a quella prevista per gli attuali ricercatori. In particolare, gli incarichi ai professori di terza fascia non vengono piu' assegnati su domanda e possono essere loro imposti quando serve (art. 3, comma 2);

3. il dottorandi - diventando il dottorato di ricerca titolo necessario per partecipare ai concorsi per la terza fascia - vengono trasformati in una quarta fascia docente precaria (art. 2, comma 4);

4. le "penalita'" economiche e di eleggibilita' per chi sceglie di svolgere attivita' professionale sono sostanzialmente quelle attuali. Non e' prevista l'esclusione dalle commissioni concorsuali (art. 4);

5. gli elettorati passivi e le modalita' di partecipazione agli organi gestionali sono meno democratici di quelli previsti da molti Statuti (art. 5);

6. i meccanismi di verifica periodica - nel contesto di questa legge - costituiscono un pericolosissimo strumento di controllo gerarchico, con in "premio" un incremento economico oggi automatico (art. 8, comma 1);

7. viene mantenuta la differenza tra l'eta' per il collocamento a riposo dei professori di prima e seconda fascia e quella dei professori di terza fascia (art. 9, comma 1);

8. viene reintrodotta la figura del contrattista - con compiti di docenza subalterna - che costituisce la quinta fascia docente precaria con durata fino a 6 anni (art. 10);

9. si prevede la vecchia figura precaria del professore a contratto (art. 11).

Nell'art. 12 - l'ultimo da approvare per completare la restaurazione accademica - si vuole prevedere, tra l'altro, che gli attuali ricercatori possono diventare professori di terza fascia "previa verifica, con modalita' stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attivita' didattica svolta", cioe' che gli attuali ricercatori per accedere ad un ruolo che prevede mansioni maggiori e piu' subalterne di quelle da loro svolte devono sottoporsi ad una verifica!

In realta' si vuole dare alla parte piu' conservatrice dell'accademia (in prima fila professori delle Facolta' di Giurisprudenza e, tra questi, i piu' interessati quelli della Facolta' di Roma "La Sapienza") il potere di impedire che tutti i ricercatori per legge facciano parte dei Consigli di Facolta', come, peraltro, previsto da molti Statuti sui quali si sta abbattendo la scure delle sentenze amministrative (v. nota).

Questi professori-giuristi non vogliono che si tengano in alcuna considerazione le numerose leggi che hanno gia' modificato radicalmente lo stato giuridico dei ricercatori previsto dal DPR 382 del 1980 (v. allegato).

Si chiede al Governo e al Parlamento di accantonare il Collegato sulla docenza voluto da una ristretta minoranza accademica che ha dimostrato finora di condizionare pesantemente il Governo e quasi tutti i Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione e di approvare un provvedimento urgente che salvaguardi gli Statuti universitari e riconosca pienamente ai ricercatori il ruolo docente svolto, cosi' come previsto dalla legge che istituiva la terza fascia di professore universitario insabbiata dall'accademia che conta.

E' questa la richiesta avanzata dalla stragrande maggioranza dei docenti universitari attraverso quasi tutte le loro Organizzazioni: ADU, ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITA', CNU, FIRU, SNUR-CGIL, SNALS-UNIVERSITA', UGL-UNIVERSITA', UIL-PAUR.

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NOTA

Elenco delle Universita' in cui tutti i ricercatori partecipano ai Consigli di Facolta': Bari Statale, Basilicata, Cagliari, Camerino, Cassino, Cosenza, Firenze, L'Aquila, Lecce, Pisa, Roma 3, Sassari, Torino Politecnico, Tuscia, Venezia Ca' Foscari.

Anche gli Statuti degli Atenei di Perugia, Palermo e Parma prevedevano la presenza di tutti i ricercatori nei Consigli di Facolta', ma le sentenze del Consiglio di Stato (Perugia), del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia (Palermo) e del Tar dell'Emilia e Romagna (Parma) hanno annullato le relative norme.

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ALLEGATO

STATO GIURIDICO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI
QUADRO LEGISLATIVO SUCCESSIVO al DPR 382 del 1980

a. legge 158/1987, che aggancia la retribuzione dei ricercatori a quella di ordinari e associati e consente ai ricercatori confermati di optare per il tempo definito;

b. art. 16, comma 2 della legge 168/89, che prevede la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Senato Accademico Integrato, organo deliberante dello Statuto dell'Ateneo;

c. art. 12 della legge 341/1990, che equipara le modalita' di svolgimento delle funzioni didattiche dei ricercatori a quelle vigenti per ordinari e associati (supplenze, relazione di tesi, commissioni d'esame);

d. art. 15 della legge 341/1990, che unifica le modalita' di inquadramento e di attribuzione dei compiti didattici di ordinari, associati e ricercatori;

e. artt. 104 e 106 della 127/97, che prevedono la paritetica rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori nel Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Precedentemente del CUN facevano parte 21 ordinari, 21 associati e solo 4 ricercatori;

f. art. 1, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 210/98, che prevede che le commissioni per i concorsi a ricercatore siano costituite da un ordinario, un associato e un ricercatore, introducendo per la prima volta la presenza dei ricercatori in queste commissioni;

g. legge 4/1999, che estende le mansioni didattiche dei ricercatori confermati ai ricercatori non confermati, cosi' come gia' previsto per ordinari e associati. La stessa legge abolisce la precedenza di ordinari e associati rispetto ai ricercatori nell'assegnazione delle supplenze.

Presentazione del libro il 18 novembre, ore 15:30
Archivio del Lavoro, Via Breda 56 (Sesto San Giovanni).

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