Classi dei corsi di laurea. Il Ministero emana i Decreti
L’attuazione dei nuovi provvedimenti deve segnare l’avvio di un necessario processo di revisione dei nuovi ordinamenti didattici per coniugare la crescita dell’offerta formativa delle Università con l’esigenza di qualità dei corsi di studio
L’emanazione da parte del Governo dei decreti sulle Classi di Laurea riapre nelle Università il processo di revisione dell’offerta formativa scaturita dalla prima applicazione del cosiddetto 3+2. Tali provvedimenti sono stati emanati in attuazione del nuovo testo di regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei (DM 270/2004), varato dal precedente governo in sostituzione del precedente testo del 1999 (DM 509/1999) che aveva avviato l’attuazione del nuovo ordinamento del 3+2.
Per un’attenta valutazione del provvedimento è necessaria una disanima dettagliata degli obbiettivi formativi e dei vincoli disciplinari relativi alle 43 Classi di laurea triennale e alle 94 Classi di laurea magistrale. Un primo esame generale dei provvedimenti evidenzia luci ed ombre.
Un limite generale deriva proprio dalla scelta di ancorare il provvedimento al testo di Regolamento del precedente Governo, rinunciando a modificare quest’ultimo. Tale Regolamento ha introdotto modifiche rispetto al provvedimento del 1999 senza una valutazione sistematica dei primi risultati del 3+2 e pertanto non costituisce uno strumento idoneo a correggere sostanzialmente gli inconvenienti che si sono fino ad ora palesati. Inoltre la concentrazione prevalente dei crediti alle sole attività formative di base e caratterizzanti, può comportare il rischio di corsi di laurea prevalentemente monotematici, in cui la formazione di base è rigidamente separata da quella specialistica e ciò nonostante il correttivo apportato che prevede un tetto minimo di 18 crediti per “
attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare”.
Nei provvedimenti del Governo, nello stesso tempo, registriamo positivamente misure che incidono nel rapporto tra Ateneo ed utente del servizio formativo, introducendo anche elementi di garanzia nei confronti di quest’ultimo. Ci riferiamo in particolare a:
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la limitazione alle politiche attuate da alcuni Atenei di ampliare fittiziamente l’offerta formativa istituendo corsi di laurea poco diversi tra loro nei contenuti, ma presentati come corrispondenti a profili ed ambiti professionali sostanzialmente diversi ( “Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti” e 30 crediti per le lauree magistrali);
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il possesso da parte degli Atenei di requisiti minimi, in termini di risorse umane (professori di ruolo e ricercatori), per poter attivare un corso di laurea;
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la limitazione alla scelta, frequente nell’applicazione del precedente regolamento di attuazione del 3+2 (DM 509/1999), di frammentare l’offerta formativa in un numero eccessivo di esami, scelta spesso prodotta da una semplice riduzione in tre anni dei vecchi contenuti dei curricula, che duravano quattro o cinque anni. (“ In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto” per la laurea triennale e più di 12 per quella magistrale);
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l’obbligo per le Università di specificare per ciascun corso di laurea “gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea” e di individuare “ gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT”;
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l’applicazione del decreto anche alle università telematiche, che impone anche a queste l’obbligo del possesso dei requisiti minimi;
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l’abbassamento del numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse.
Siamo consapevoli che gli esiti dei provvedimenti dipenderà in misura essenziale dalle scelte concrete che opereranno gli Atenei, dalle risorse finanziarie che il Governo renderà disponibile per sostenere le necessarie iniziative d’accompagnamento e dal ruolo che potrà svolgere la neonata Agenzia per la valutazione. È auspicabile in particolare che:
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l’applicazione delle nuove norme sia accompagnata da una attenta autovalutazione da parte degli Atenei dei risultati conseguiti in ciascun corso di laurea a seguito dell’attuazione del 3+2 e da una profonda rivisitazione culturale dei contenuti dei diversi corsi sia di base che specialistici;
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le risorse degli Atenei e quelle aggiuntive messe a disposizione dal Governo siano allocate in funzione dei risultati della valutazione;
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i nuovi percorsi formativi siano progettati tenendo adeguatamente conto dei fabbisogni formativi espressi dalla società e determinati dall’evoluzione dei saperi, promuovendo il rapporto tra l’Università ed il mondo del lavoro e attivando pertanto processi non formali di concertazione con le parti sociali;
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siano potenziati il raccordo formativo con la scuola secondaria superiore e gli interventi di sostegno formativo in ingresso per il superamento preliminare di deficit formativi iniziali;
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siano potenziati gli interventi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita;
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non siano aggirate le norme che prevedono la riduzione degli esami.
E’ auspicabile infine che l’attuazione dei novi provvedimenti segnino l’avvio e non la conclusione di un necessario processo di revisione dei nuovi ordinamenti didattici che abbia la finalità di collegare la crescita dell’offerta formativa delle Università ad insopprimibili esigenze di qualità dei corsi di studio.
DECRETO CLASSI DEI CORSI DI LAUREA
DECRETO CLASSI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Roma, 10 aprile 2007