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Considerazioni sulla nota del dipartimento Funzione Pubblica indirizzata alla Crui sull’applicazione del comma 519 nelle università

La lettera indirizzata alla Crui non smentisce in alcun modo i contenuti della Direttiva n.7 e mira a marcare con forza il carattere di norma generale del comma 519

02/08/2007
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Nella giornata di ieri siamo venuti a conoscenza di una lettera che il dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato alla CRUI in risposta a quesiti che la conferenza dei Rettori aveva posto sulla interpretazione della direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 .

La ripsosta evidenzia, giustamente, che “nel programma del Governo assume particolare rilievo l’obiettivo di ricondurre il contratto di lavoro subordinato al modello standard del tempo indeterminato, ritenuto normale forma di occupazione.”

La nota continua sottolineando che la legge finanziaria del 2007 concretizza con numerose norme l’impegno a superare il precariato nell’arco della legislatura come previsto anche nel memorandum sul pubblico impiego siglato da governo e CGIL CISL e UIL.

Da ultimo anche il Documento di programmazione economico finanziaria 2008-2012, conferma azioni di Governo finalizzate a contrastare l’uso distorto di tipologie flessibili nel rapporto di lavoro, che di fatto finiscono per essere meramente surrogatorie e sostitutive del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In questo quadro di contesto si sottolinea come la normativa sulla stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria del 2007 il cui ambito applicativo “non può non comprendere l’intero panorama delle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di disposizioni specifiche di settore”.

Per quanto riguarda le università si conferma che la stabilizzazione (da attuare nel rispetto dell’autonomia ordinamentale e tetto del 90%) riguarda il personale il cui rapporto di lavoro è contrattualizzato, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del d.lgs 165/2001 quindi ad esclusione del personale di ricerca.

Infine, ed è la cosa più importante, si chiarisce che per le Università la proroga dei contratti è da considerarsi al di furori del limite previsto dall’art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 1, comma 538, della legge 296/2006.

Si tratta del tetto posto per l’attivazione di contratti a termine e di collaborazione che per la finanziaria del 2007 deve essere il 40% della spesa del 2003.

Correttamente quindi , per il dipartimento della funzione pubblica, essendo la proroga propedeutica all’assunzione a tempo determinato i contratti degli aventi diritto alla stabilizzazione non incidono su tale fondo. La norma sulla stabilizzazione e la proroga è quindi coerente con le previsioni limitative della legge finanziaria.

Roma, 2 agosto 2007