Emanato il decreto che fissa per il 2012 i criteri e i contingenti per l’assunzione del personale universitario
Torna la logica, cara al Ministro Profumo, del bastone e della carota
È stato pubblicato sul sito del MIUR il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012 n. 297 "criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2012" (tabella).
Il Decreto è emanato in applicazione della Legge 240/2010 e delle norme che si sono succedute nel tempo in materia di assunzioni di personale universitario.
Per il triennio 2012 – 2014 le Università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Nel 2015 tale limite è fissato al 50% mentre dal 2016 le assunzioni potranno coprire il 100% della spesa del personale cessato.
Il Decreto definisce, Ateneo per Ateneo, sulla base disposizioni legislative fissate dal D.lgs 29 marzo 2012, n. 49 e della cosiddetta spending review, i punti organico che possono essere utilizzati per l’anno corrente. Un punto organico corrisponde ad euro 120.151 ed è il costo medio nazionale di un professore di I fascia.
Ogni Ateneo statale è autorizzato ad utilizzare i Punti Organico nella misura in cui si determini una differenza positiva tra la rispettiva attribuzione effettuata dal decreto (tabella allegata al D.lgs) e la somma dei Punti Organico eventualmente già utilizzati nell'anno in corso nel rispetto dei diversi regimi assunzionali vigenti.
In aggiunta ai Punti Organico attribuiti e utilizzabili ai sensi del decreto, è consentito ad ogni Ateneo di procedere con l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, utilizzando:
- disponibilità residue di Punti Organico relative alle Programmazioni degli anni 2010 e 2011 nella misura in cui negli stessi anni era possibile utilizzare le predette risorse e coerentemente con i limiti assunzionali delle corrispondenti Programmazioni;
- disponibilità relative ai Punti Organico attribuiti nei Piani straordinari per l'assunzione di Professori di II fascia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- disponibilità derivanti da Punti Organico relativi a finanziamenti esterni per l'assunzione di Personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato aventi esclusivamente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs 29 marzo 2012, n. 49;
- punti Organico destinati alle assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
L’ultimo comma del decreto, nella logica del bastone e della carota care al Ministro Profumo, prevede che le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal decreto, determinano, in sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario, penalizzazioni disposte ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6,del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (“responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte e penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano).