Primi decreti applicativi della Legge 240/2010
Ancora impossibile l'ordinato funzionamento degli atenei e del sistema universitario.
Nelle passate settimane il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato al CUN la prima serie di decreti attuativi della Legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
I decreti, una volta applicati, rendono operativi alcuni tra i più rilevanti punti di intervento della legge, sia su aspetti decisivi per il governo degli atenei, sia per quanto riguarda il personale docente di ruolo e precario. Il numero e la complessità dei decreti svelano il carattere pasticciato di una legge che prevede un numero enorme di rimandi ad altri interventi regolamentari e normativi, di cui quelli che alleghiamo sono solo una parte. Se alla sua approvazione questa legge è stata immediatamente operativa in alcuni dei suoi punti più controversi – ad esempio quelli della cancellazione della figura del ricercatore a tempo indeterminato sostituito da due figure di ricercatore precario e quello della riforma della governance degli Atenei – quasi tutti gli altri provvedimenti restano invece legati a decreti attuativi, la cui mancanza rende nei fatti impossibile l'ordinato funzionamento degli atenei e del sistema universitario.
Pur riservandoci di approfondire in una apposita scheda tecnica quanto contenuto nei singoli decreti, alcuni dei quali decisivi per il futuro del sistema universitario, possiamo già evidenziare come molte delle questioni più spinose – ad esempio relativamente alla contabilità economico-patrimoniale degli atenei – siano rimandate a successivi e ulteriori regolamenti o atti regolamentari, rimanendo quindi sostanzialmente inevase. In altri casi, viene confermato il processo di riduzione dell'autonomia universitaria come appare dal regolamento per il commissariamento degli atenei in dissesto economico-finanziario. Ferma restando una costante riduzione dell'FFO che rende sempre più difficile per gli atenei far fronte alle spese fisse di funzionamento e le retribuzioni del personale, il commissariamento appare l'obiettivo non dichiarato del Ministero dell'Economia e delle Finanze più che uno strumento virtuoso di controllo e tutela del sistema. Riteniamo peraltro indicativo dei gravi limiti dell'operato di questo governo, così come delle debolezze d'impianto dei suoi provvedimenti, il percorso accidentato del regolamento sull'abilitazione scientifica nazionale: per ben due volte esso è stato ritrasmesso al ministero dalla Corte dei conti che ha sollevato numerosi e significativi rilievi al provvedimento.
I decreti presentati, in particolare, sono relativi a:
- art. 2, comma 1 lett. n): criteri e ai parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale
- art. 5, comma 1, lett. b): procedure per il commissariamento degli Atenei in dissesto economico-finanziario
- art. 5, comma 1, lett. b): nuovo regime di contabilità patrimoniale
- art. 6, comma 9: definizione criteri per la costituzione e partecipazione a società di spin-off
- art. 6, comma 11: definizione dei criteri per l'attivazione delle convenzioni per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca di professori e ricercatori presso altri Atenei
- art. 7, comma 5: criteri e modalità per favorire la mobilità interregionale professori che hanno prestato servizio presso corsi o sedi soppresse
- art. 8, commi 1 e 3: revisione disciplina trattamento economico professori e ricercatori in servizio - Rimodulazione progressione economica nuovi professori e ricercatori
- art. 12, comma 3: individuazione università telematiche finanziabili, cui spetta contributo premiale
- art. 16, comma 2: modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale
- art. 18, comma 1, lett. b): definizione tabelle di corrispondenza ai fini della partecipazione ai procedimenti per la chiamata di professori di I e II fascia, di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o nell’insegnamento universitario
- art. 20, comma 1: applicazione, per un periodo sperimentale di tre anni, del principio della tecnica di valutazione tra pari
- art. 22, comma 7: definizione importo minimo assegni di ricerca
- art. 23, comma 2: determinazione trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento
- art. 24, comma 2, lett. c): criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati (ricercatori a tempo determinato)
- art. 24, comma 3, lett. a): modalità, criteri e parametri per valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da ricercatori al termine del contratto, ai fini della proroga
- art. 29, comma 7: individuazione programmi di ricerca di alta qualificazione ai fini chiamata diretta di studiosi
- art. 29, comma 19: criteri e alle modalità per l’attribuzione degli scatti premiali a professori e ricercatori.