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Università: Abilitazione scientifica Nazionale, il Tar accoglie altri ricorsi

Due sentenze del 9 luglio affermano importanti principi relativamente all’ASN.

10/07/2019
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Con due distinte sentenze emesse il 9 luglio 2019, il Tar Lazio accoglie due ricorsi patrocinati dal legale della FLC CGIL Nazione accogliendo le tesi sostenute negli atti difensivi ed affermando alcuni principi importanti in relazione ai giudizi espressi dalla Commissione di esame nei procedimenti riguardanti l’abilitazione scientifica.

In particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato che in presenza di un parere pro veritate la Commissione, nel caso in cui intende discostarsene, deve fornire adeguata motivazione. Quindi il Collegio giudicante ha evidenziato l’esistenza di un “deficit motivazionale discendente de plano dall’art. 3 della L. n. 241/1990 nonché dai principi in materia di valutazione di pareri, secondo i quali laddove l’organo procedente si avvalga di un parere deve poi adeguatamente motivare il dissenso dallo stesso”.

Inoltre, il Collegio censura l’operato della Commissione nella parte in cui la stessa non ha illustrato i profili contenutistici delle pubblicazioni -adempimento espressamente prescritto dalla normativa, né parallelamente le ragioni per le quali le pubblicazioni non presenterebbero i caratteri dell’originalità, del rigore metodologico e della rilevanza delle tematiche.

Anche la sovrapponibilità in termini lessicali dei giudizi espressi dai singoli commissari è stata ritenuta dal Tar Lazio censurabile.

Nelle sentenze sopra richiamate si rileva altresì che non potrebbe considerarsi legittimo “un giudizio che si limiti a richiamare la non soddisfazione dei criteri previsti dall’art. 4 del DM n. 120/2016 poiché tali criteri costituiscono elementi del giudizio mentre la motivazione ne costituisce il relativo supporto logico e argomentativo”.